Trib. Napoli, sentenza 05/11/2024, n. 7303
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice designato, Dott.ssa M P M, alla scadenza del termine per deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 15.10.2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a
RG. N. 15375/21
Tra
, nato a Torre del Greco (Na) il 28.1.1973 (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rapp.to e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti A A (c.f.
) e G R (c.f. C.F._2 C.F._3
RICORRENTE
E
(C.F./P.IVA , con sede legale in alla Via Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Fiorentini n. 21, 80133 NA – P.E.C. in persona del legale CP_1 Email_1
rapp.te p.t., nato a Bologna il 18.10.1956 (c.f. , Controparte_2 C.F._4
domiciliato in alla Via Ernesto Murolo n. 5 – 80123. CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1
Con ricorso depositato in data 4.10.21 e ritualmente notificato, parte ricorrente deduceva:
1. di essere dipendente della (già , con mansioni di Controparte_1 CP_3
operaio di 4° livello, secondo il CCNL del Trasporto Aereo - Sezione Handlers, ed anzianità dal 5.11.1999;
2. di essere stato assunto dalla in data 5.11.1999, con un contratto di CP_3
formazione e lavoro part time, successivamente trasformato a tempo pieno e, a far data dal 10.11.2001, convertito in contratto di lavoro a tempo pieno ed interminato;
3. che, unitamente a tutti i lavoratori in forza alla alla data del 1.7.2000, a CP_3
seguito di trasferimento di azienda, transitava le fila della poi Controparte_4 dal maggio 2005, conservando l'intero trattamento normativo e retributivo CP_1
goduto presso la società cedente;
4. che, nel verbale ex art. 47 della legge n. 428/1990, con cui veniva regolamentato il trasferimento tra le due società, veniva stabilito che il personale trasferito alla
[...]
(oggi “continuerà ad essere garantita Controparte_4 Controparte_1
l'applicazione della contrattazione collettiva delle gestione aereoportuali e di tutti gli accordi aziendali in essere sottoscritti da con tutti i relativi aspetti CP_3 normativi e retributivi convenuti”;
5. di aver sempre svolto diligentemente le mansioni a lui assegnate, osservando
l'ordinario orario di lavoro;
6. di non essere stato correttamente retribuito, non avendo ricevuto, ovvero ricevendo in misura parziale, i premi di produzione relativi all'accordo del 15.7.1986, quello previsto dall'accordo del 26.3.1990, premio produzione sett., premio produzione di marzo ed il premio presenze;
7. che, in particolare: l'accordo del 1986 prevedeva per il personale assunto un premio di produzione ed una maggiorazione dello stesso per l'esposizione agli agenti nocivi (si veda accordo del 15.7.1986 in doc. 3);
l'accordo del 1990, invece, prevedeva un ulteriore premio di produzione erogato secondo modalità ivi stabilite;
i restanti premi erano connessi per lo più al numero di giornate lavorate, così come statuito dagli accordi del 4 maggio 1989 e del 15 giugno 1996;
8. che, successivamente, il CCNL del 16.3.1999 ha previsto che tutte le voci retributive continuative consolidate, corrisposte a titolo di premio di produzione o altro, originate
2
dalla contrattazione aziendale, continuavano ad essere erogate al personale in forza alla data di sottoscrizione degli eventuali e successivi accordi aziendali;
diversamente, per il personale assunto successivamente alla data della firma dei predetti accordi di secondo livello, si sarebbe proceduto sulla base di quanto concordato;
9. che, quindi, secondo la previsione collettiva, la linea di confine tra “vecchio e nuovo trattamento” dei premi aziendali era stabilita dall'essere o meno personale in forza alla data di sottoscrizione degli accordi di secondo livello;
10. che, con accordo di secondo livello, stipulato in data 17.12.1999, sulla scorta di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, le parti disponevano quanto segue per gli assunti in data successiva al 17.12.1999: “Secondo quanto stabilito dal CCNL del 16 marzo 99, si conviene che al personale assunto in data successiva al presente "tutte le voci retributive fin qui consolidate a titolo di premio di produzione o latro titolo analogo, originate dalla contrattazione aziendale", qualora spettanti, verranno erogate nella misura del 25% del relativo valore economico, previo accorpamento in unica voce ("EDA"). In particolare, fatta salva la più approfondita verifica in sede tecnica, in tale elemento rientreranno le voci: PP 1986, PP 1990, PP sett., PP marzo,
P. pres.;
e l'erogazione sarà mensilizzata e legata alla presenza. Si conviene inoltre di mantenere al 100% l'erogazione delle voci "nocività", "lav. e ferie", accorpandole però sotto l'unica voce di "indennità di rampa", riconosciute pertanto ai lavoratori addetti in tale area. Resta inteso che tanto l'EDA come sopra individuato che la
"indennità di rampa" continueranno a non avere alcun trascinamento e riflesso rispetto agli latri istituti retributivi fatti salvi gli effetti sul TFR. Per il personale con contratto a tempo determinato in forza alla data del presente voci retributive relative ai premi di produzione, qualora spettanti, continueranno ad essere corrisposte con le precedenti modalità fino alla scadenza dei singoli rapporti di lavoro a termine” (cfr. verbale di accordo del 17 dicembre 1999 in doc. n. 7);
11. che, essendo stato assunto in data 5.11.1999, non poteva essere applicato al suo
rapporto di lavoro un accordo che spiegava i suoi effetti per gli assunti in data successiva al 17.12.1999;
12. che, nel suo caso, trovava quindi applicazione quanto stabilito dal CCNL per il personale già assunto alla data dall'accordo di secondo livello;
3
13. che, essendo stato assunto con contratto di formazione e lavoro alla data del 5.11.1999, aveva diritto ai premi di produzione per intero, e non nella minore misura del 25 %, come previsto dal verbale di accordo del 17 dicembre 1999;
14. che, ciononostante, l'azienda gli aveva sempre corrisposto le predette voci retributive in misura ridotta, accorpandole nella voce contabile “Pr. Prod./EDA”, a differenza di quanto accaduto ad colleghi, già assunti alla data del 17.12.1999;
15. che, stante l'illegittimità dell'operato aziendale, aveva agito in giudizio contro
l'azienda, instaurando un autonomo procedimento (RG n. 6992/2019);
16. che la predetta causa veniva decisa con sentenza di accoglimento n. 3282/2021 del
18.5.2021, la quale aveva riconosciuto la piena fondatezza della domanda, condannando la a pagare tutte le somme dovute, nei limiti della CP_1
Parte prescrizione quinquennale, a titolo di integrazione del premio .;
17. che, nonostante la forza precettiva della suddetta sentenza, la si era limitata CP_1
a pagare in diverse rate, sulla base di un'interpretazione strettamente letterale e riduttiva del provvedimento giudiziario, le somme di cui alla sentenza, senza corrispondere le somme maturate per le stesse causali durante il periodo di causa, senza adeguare e, quindi, incrementare, l'emolumento EDA spettante mensilmente;
18. che, pertanto, di fronte al perpetrarsi dell'inadempimento della datrice di lavoro, si determinava a proporre ricorso verso la per l'ottenimento delle differenze CP_1
retributive in esame, relative al periodo gennaio 2019 - agosto 2021.
In diritto, deduceva la disciplina di cui al CCNL di settore, allegando giurisprudenza di merito
e di legittimità a sostegno della propria tesi.
Concludeva: I. accertare e dichiarare l'esistenza del diritto del ricorrente a percepire i trattamenti retributivi di cui agli accordi del 15.7.1986, del 26.3.1990, nonché del 4.5.1989 e del 15.6.1996, richiamati nel verbale di riunione del 17.12.1999, nella misura del 100%;
II. per l'effetto, condannare la società convenuta a corrispondere le predette differenze retributive relative agli emolumenti succitati nella loro misura integrale;
III. sempre per
l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della somma di €. 7.402,56, di cui ai conteggi sviluppati nel corpo del ricorso, a titolo di “premio EDA” già maturata per i periodi di cui in narrativa ovvero della diversa somma che dovesse maturare in corso di causa ovvero essere giudizialmente accertata, in favore del sig. , oltre interessi e Parte_1
rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo;
IV. Con vittoria di spese, spese generali e
4 competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti difensori che se ne dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la eccependo CP_1
l'infondatezza della domanda, nonché la nullità della stessa per omessa allegazione dei fatti costitutivi del diritto vantato (posto che il ricorrente produceva unicamente le buste paga dall'anno 2019 all'anno 2021) e, ad ogni modo, l'avvenuto decorso della prescrizione.
Specificamente, parte resistente rappresentava che l'accordo sottoscritto in data 17.12.1999 si applicava anche al personale già in servizio (e non soltanto agli assunti in data successiva, come affermato da parte ricorrente) e che, comunque, il ricorrente aveva iniziato a lavorare nel novembre del 1999, ma il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi