Trib. Palmi, sentenza 20/06/2024, n. 783
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Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.1240/2024
VERBALE DI UDIENZA del 20/06/2024
Sono presenti: Per il ricorrente l'avv. Maria Francesca Sprizzi per delega dell'avv. BATTAGLIA ANTONINO che impugna e contesta la memoria di costituzione dell'INPS, si riporta al ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Per INPS l'avv. Concetta Loredana Alvaro per delega dell'avv. LOLLI CINZIA, che si riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al N. 1240 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2014 vertente
TRA
CR AN, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Battaglia, giusta procura in atti;
ricorrente;
E
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Lolli (n virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. Roberto Fantini, notaio in Fiumicino resistente
All'udienza del 20 gennaio 2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 17,50 assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
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Con ricorso del 2 maggio 2024 l'istante ha convenuto in giudizio l'Inps chiedendo accertarsi il proprio diritto a fruire della contribuzione figurativa ai sensi dell'art 8 comma 18 del D.lgs. n 468/97 e ss. mod.
A tal fine ha dedotto di essere stato utilizzato dall'ex Amministrazione Provinciale di
RE RI (oggi Città Metropolitana di RE RI) quale L.P.U., nei periodi dal 03.05.1999 al 03.05.2000, dal 26 Giugno 2000 al 31 gennaio 2001, dal 17 Aprile
2001 al 31 Gennaio 2002, dal 01 Febbraio 2002 al 02 Agosto 2009.
Argomentava che, a seguito di un controllo del proprio estratto contributivo, riscontrava
l'assenza quasi totalitaria della contribuzione figurativa relativa ai suddetti periodi risultando l'accredito contributivo per il solo intervallo temporale 03.05.1999 –
03.05.2000.
Con istanza telematica del 22 Aprile 2024, il lavoratore richiedeva all'Inps di procedere all'accredito della contribuzione figurativa mancante, respinta dall'istituto previdenziale.
Adiva quindi il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza per ivi sentire accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accreditamento ai fini pensionistici dei contributi figurativi indicati in premessa e, conseguentemente, condannare l'Inps, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad accreditare al ricorrente i contributi figurativi maturati nel periodo in esame, ordinando
l'aggiornamento del proprio estratto contributivo;
in via estremamente gradata, condannare l'Inps, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad accreditare i contributi figurativi maturati in capo al ricorrente per il periodo che sarà ritenuto dovuto di giustizia.
L'INPS, costituitosi tempestivamente, chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero del Lavoro e\o i suoi Uffici periferici, nonché nei confronti dell'ente utilizzatore dei progetti;
eccepiva la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, l'intervenuta decadenza ai sensi del D.L. 19.9.1992 n.384, convertito con L.14.11.1992 n.438.
All'udienza odierna, la causa, istruita documentalmente, viene decisa.
La domanda merita accoglimento.
Innanzitutto, il Ministero del lavoro e l'ente utilizzatore del progetto non sono litisconsorti necessari nel presente giudizio, vertendo la controversia unicamente
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sull'accertamento del diritto all'accredito dei contributivi figurativi, senza alcun obbligo
o onere a carico del Ministero e dell'ente utilizzatore del progetto.
È poi da disattendere l'eccezione di parte resistente circa l'inesistenza di un interesse ad agire del ricorrente.
La controversia concerne la pretesa alla contribuzione figurativa in favore di lavoratore di pubblica utilità (di seguito LPU).
L'interesse al conseguimento della corretta posizione contributiva è tutelato dal nostro ordinamento.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che "Come è noto la giurisprudenza della
Corte ha da sempre considerato (per tutte, vedi Cass. 18 novembre 1965 n. 2392) il lavoratore titolare, nell'ambito del rapporto previdenziale, di un diritto soggettivo alla posizione assicurativa che gli compete ai sensi di legge, riconoscendone la natura di bene giuridico suscettibile, nel corso del rapporto previdenziale e ancor prima del conseguimento del diritto alle prestazioni, di autonomo accertamento e tutela. Tra le facoltà del lavoratore assicurato in cui si esprime il contenuto del diritto suddetto, ritiene la Corte che vada annoverata quella ad avere certezza dell'esatto ammontare della contribuzione complessiva esistente a suo credito e all'acquisizione, a tal fine, di notizie in merito ai contributi versati nel corso dell'attività lavorativa e alla relativa
"consistenza", da intendere, quest'ultima, come estesa, oltre che alla quantità, anche alla qualità della contribuzione, vale a dire all'"utilità" della stessa ai fini pensionistici.
Sussiste quindi un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato alla informazione, speculare, peraltro, al dovere di dare