Trib. Nuoro, sentenza 07/01/2025, n. 1
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Testo completo
N° R.A.C.L. 131/2021
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, all'esito della pubblica udienza del 7 gennaio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 14.5.2021 e distinta al n. 131/2021 R.A.C.L., promossa da:
CU ST, elettivamente domiciliata a Nuoro – Piazza Italia n. 7, presso lo studio del difensore, avv. Marco Antonio RC, che la difende e rappresenta in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE nonché Ufficio Scolastico Provinciale di Nuoro e Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, rappresentati e difesi dal funzionario, dott. Giuseppe Zidda, ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Nuoro, in via Trieste n. 66; convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.5.2021, ST CU ha evocato in giudizio, avanti al Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, concludendo, per quanto concerne il merito (contestualmente, infatti, era stata avanzata istanza cautelare, ex art. 700 c.p.c., in relazione alla quale è stata emessa ordinanza di rigetto del 19.1.2021), perché il Giudice voglia (sottolineature e caratteri evidenziati sono dell'Estensore della pronuncia):
<<… 3) In via principale, nel merito, accertare e dichiarare che la ricorrente RC ST, in conseguenza delle malattie pregresse cui è affetta è “lavoratrice “fragile” e temporaneamente inidonea all'espletamento della mansione lavorativa “in presenza” per il periodo di emergenza epidemiologica in corso dalla data della domanda amministrativa presentata in data 12/10/2020 o, in via subordinata, dalla data in cui sussistono i requisiti di legge e fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso o, in ogni caso, fino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico in corso 2020/2021 per i motivi indicati nel presente atto, e di conseguenza, e per l'effetto, dichiarare
1 il diritto della ricorrente ai benefici di cui al D.L. 18/2020 e ss. mod. al collocamento in
“malattia d'ufficio”;
4) ordinare, con i provvedimenti che riterrà opportuni, al convenuto di collocare la ricorrente in malattia d'ufficio temporanea per il suddetto periodo suindicato, ordinando altresì la rettifica del periodo di assenza da lavoro della ricorrente con integrazione della retribuzione qualora decurtata in tutto o in parte per il medesimo periodo, nonché ordinando di trasmettere la suddetta rettifica all'INPS per eseguire le relative modifiche previdenziali;
5) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non siano riconosciuti i presupposti di necessità ed urgenza richiesti, salvo gravame, fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per il giudizio di merito, concedendo al ricorrente congruo termine per la notifica a controparte e comunque emettendo ogni altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, maggiormente idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
6) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio cautelare e di merito per il quale lo scrivente difensore si dichiara antistatario;
…>>.
1.1. A fondamento dell'azione, la ricorrente ha esposto ed enunciato (in sintesi):
§ di essere una docente di ruolo nella Scuola dell'Infanzia e di aver preso servizio, per l'anno 2020/2021, presso l'Istituto Comprensivo n. 4 di Nuoro (“Grazia Deledda”);
§ di essere affetta da una grave patologia polmonare cronica (per la quale le è stata anche riconosciuta, fin dal 2009, un'invalidità civile del 46%), che (come pure certificato dalla dott.ssa Cristina Monni il 7.11.2020) rende necessario che la ricorrente adotti speciali cautele e misure di prevenzione verso le malattie infettive, ivi compreso il Covid 19, per cui occorre che la stessa eviti situazioni di eccessiva esposizione a fattori di rischio ambientali e professionali;
§ che l'attività lavorativa della ricorrente, per sua natura, si svolge esclusivamente in presenza, a contatto con bambini tra i 3 e i 6 anni, i quali, per l'età, non usano strumenti protettivi (mascherine) e non possono rispettare il distanziamento sociale;
§ che, atteso l'altissimo rischio che ciò comporta in capo alla ricorrente, ha domandato, in data 12.10.2020, il riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dello status di “lavoratore fragile”, con conseguente inidoneità temporanea a svolgere le mansioni e collocamento in malattia d'ufficio;
§ di essere stata sottoposta a visita presso il medico dell'INAIL e che, tuttavia, all'esito, questi ha dichiarato che la ricorrente era idonea a svolgere l'attività lavorativa, benché “con prescrizioni e/o limitazioni particolari” (“scrupoloso utilizzo di mascherina FFP2 e visiera/occhiali di protezione, nonché scrupolosa disinfezione delle mani”);
§ che tale attestazione contrasta, anzitutto, con quella resa pochi giorni dopo, il 7.11.2020, dalla dott.ssa Monni, che, dopo averla visitata presso l'Ospedale Zonchello di Nuoro, ha certificato che la ricorrente “è affetta da molti anni da asma bronchiale intrinseco con quadro funzionale di ostruzione bronchiale e test di reversibilità positivo. La patologia che si caratterizza per numerosi episodi di riacutizzazione durante l'anno, necessita di terapia quotidiana con broncodilatatori a lunga durata d'azione e corticosteridi inalatori… …in relazione all'attuale pandemia Sars Covid correlata appare necessario l'evitare tutte le situazioni di esposizione a fattori di rischio ambientali e professionali che possano esporla ad un rischio ancora più elevato di contrarre infezioni respiratorie”;
§ che, comunque, alla luce degli esiti della visita presso il medico del lavoro, il Convenuto non l'ha posta in malattia d'ufficio, né le ha consentito di svolgere l'attività lavorativa “da remoto”;
§ di aver riproposto la domanda il 15 gennaio 2021, e che, però, anche in questo caso, l'esito della visita medica non è stato favorevole, con la conseguenza che il datore non ha consentito alla ricorrente di fruire dei diritti di cui al Decreto Legge n. 18/2020;
§ che, per ovviare a ciò, la ricorrente s'è vista costretta, onde salvaguardare la sua salute, a chiedere un lungo periodo di congedo parentale e di malattia;
2
§ che tale circostanza ha costituito fonte di grave nocumento, sia sotto il profilo retributivo (i periodi di congedo parentale, infatti, sono pagati in misura pari al 30% dello stipendio ordinario) sia in quanto i periodi di malattia sono computati ai fini del comporto;
§ che, se fosse stata invece riconosciuta lavoratrice fragile, con conseguente inidoneità temporanea a prestare servizio, la ricorrente avrebbe potuto fruire dei benefici previsti dall'art. 26 del D.L. n. 18/20, come modificato dall'art. 15 del D.L. n. 41/21, venendo messa in malattia d'ufficio, senza perdere gran parte dello stipendio e/o senza vedersi computare tale periodo di astensione dal lavoro nel complessivo tempo di comporto;
§ che i medici investiti del giudizio in ordine alle condizioni della ricorrente hanno certamente sottovalutato la situazione, tant'è che, in sede di visita fiscale, e per ben 2 volte (ad aprile e a maggio 2021), i sanitari dell'INPS hanno invece confermato che ST RC è un paziente fragile;
§ che, del resto, la ricorrente nemmeno poteva, al momento in cui ha presentato domanda, né può all'attualità, vaccinarsi contro il Covid 19, ché l'OMS sconsiglia la vaccinazione per le lavoratrici che stiano allattando figli minori.
1.2. Con memoria difensiva depositata il 15.10.2021, si è costituito, nei termini dell'art. 416 c.p.c., il Ministero dell'Istruzione, invocando il rigetto dell'avverso ricorso e, a suffragio delle proprie difese, osservando ed eccependo (in linea, peraltro, con quanto già enunciato nella memoria presentata nel sub procedimento cautelare, iscritto al n. 131-1/2021 R.A.C.L.: visto il richiamo esplicito e l'istanza di acquisizione del fascicolo, la presente ricostruzione tiene conto di entrambi gli elaborati, concorrendo gli stessi a delineare più compiutamente la posizione del convenuto):
§ che, quando la ricorrente ha formulato richiesta, il convenuto (dapprima nel mese di ottobre 2020 e poi a febbraio 2021) ha attivato formalmente la sorveglianza sanitaria, trasmettendo gli atti al medico competente secondo le indicazioni della circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre 2020;
§ che la ricorrente, all'esito delle due visite, è stata giudicata idonea all'espletamento delle proprie mansioni, seppure “con la prescrizione dell'uso della mascherina FFP2 e della visiera di protezione”;
§ che i medici incaricati di fornire il parere circa l'idoneità allo svolgimento delle mansioni non sono organi di emanazione datoriale, godono di assoluta autonomia;
§ che, di conseguenza, il Dirigente scolastico non poteva non recepire il loro giudizio, non avendo il datore di lavoro alcun potere, a fronte di un parere di idoneità con prescrizioni, di collocare il lavoratore in “malattia d'ufficio”;
§ che, nel caso in cui il lavoratore interessato non condivida la valutazione del medico competente, deve, per norma di legge, ai sensi dell'art. 41, comma 9, D. Lgs. 81/2008, ed entro breve termine, adire in via di reclamo l'organo di vigilanza territorialmente competente;
§ che la ricorrente, però, non lo ha fatto, così trascurando i propri interessi e, attraverso la propria inerzia, contribuendo lei stessa a causare il danno di cui oggi rivendica risarcimento;
§ di doversi integrare il contraddittorio nei confronti “del medico competente” (così, letteralmente, in memoria difensiva);
§ che, comunque, lo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto non sarebbe stato, nel caso di specie, oggettivamente possibile, stante la tipologia di mansioni assegnate alla ricorrente e tenuto conto
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, all'esito della pubblica udienza del 7 gennaio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 14.5.2021 e distinta al n. 131/2021 R.A.C.L., promossa da:
CU ST, elettivamente domiciliata a Nuoro – Piazza Italia n. 7, presso lo studio del difensore, avv. Marco Antonio RC, che la difende e rappresenta in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE nonché Ufficio Scolastico Provinciale di Nuoro e Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, rappresentati e difesi dal funzionario, dott. Giuseppe Zidda, ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Nuoro, in via Trieste n. 66; convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.5.2021, ST CU ha evocato in giudizio, avanti al Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, concludendo, per quanto concerne il merito (contestualmente, infatti, era stata avanzata istanza cautelare, ex art. 700 c.p.c., in relazione alla quale è stata emessa ordinanza di rigetto del 19.1.2021), perché il Giudice voglia (sottolineature e caratteri evidenziati sono dell'Estensore della pronuncia):
<<… 3) In via principale, nel merito, accertare e dichiarare che la ricorrente RC ST, in conseguenza delle malattie pregresse cui è affetta è “lavoratrice “fragile” e temporaneamente inidonea all'espletamento della mansione lavorativa “in presenza” per il periodo di emergenza epidemiologica in corso dalla data della domanda amministrativa presentata in data 12/10/2020 o, in via subordinata, dalla data in cui sussistono i requisiti di legge e fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso o, in ogni caso, fino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico in corso 2020/2021 per i motivi indicati nel presente atto, e di conseguenza, e per l'effetto, dichiarare
1 il diritto della ricorrente ai benefici di cui al D.L. 18/2020 e ss. mod. al collocamento in
“malattia d'ufficio”;
4) ordinare, con i provvedimenti che riterrà opportuni, al convenuto di collocare la ricorrente in malattia d'ufficio temporanea per il suddetto periodo suindicato, ordinando altresì la rettifica del periodo di assenza da lavoro della ricorrente con integrazione della retribuzione qualora decurtata in tutto o in parte per il medesimo periodo, nonché ordinando di trasmettere la suddetta rettifica all'INPS per eseguire le relative modifiche previdenziali;
5) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non siano riconosciuti i presupposti di necessità ed urgenza richiesti, salvo gravame, fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per il giudizio di merito, concedendo al ricorrente congruo termine per la notifica a controparte e comunque emettendo ogni altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, maggiormente idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
6) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio cautelare e di merito per il quale lo scrivente difensore si dichiara antistatario;
…>>.
1.1. A fondamento dell'azione, la ricorrente ha esposto ed enunciato (in sintesi):
§ di essere una docente di ruolo nella Scuola dell'Infanzia e di aver preso servizio, per l'anno 2020/2021, presso l'Istituto Comprensivo n. 4 di Nuoro (“Grazia Deledda”);
§ di essere affetta da una grave patologia polmonare cronica (per la quale le è stata anche riconosciuta, fin dal 2009, un'invalidità civile del 46%), che (come pure certificato dalla dott.ssa Cristina Monni il 7.11.2020) rende necessario che la ricorrente adotti speciali cautele e misure di prevenzione verso le malattie infettive, ivi compreso il Covid 19, per cui occorre che la stessa eviti situazioni di eccessiva esposizione a fattori di rischio ambientali e professionali;
§ che l'attività lavorativa della ricorrente, per sua natura, si svolge esclusivamente in presenza, a contatto con bambini tra i 3 e i 6 anni, i quali, per l'età, non usano strumenti protettivi (mascherine) e non possono rispettare il distanziamento sociale;
§ che, atteso l'altissimo rischio che ciò comporta in capo alla ricorrente, ha domandato, in data 12.10.2020, il riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dello status di “lavoratore fragile”, con conseguente inidoneità temporanea a svolgere le mansioni e collocamento in malattia d'ufficio;
§ di essere stata sottoposta a visita presso il medico dell'INAIL e che, tuttavia, all'esito, questi ha dichiarato che la ricorrente era idonea a svolgere l'attività lavorativa, benché “con prescrizioni e/o limitazioni particolari” (“scrupoloso utilizzo di mascherina FFP2 e visiera/occhiali di protezione, nonché scrupolosa disinfezione delle mani”);
§ che tale attestazione contrasta, anzitutto, con quella resa pochi giorni dopo, il 7.11.2020, dalla dott.ssa Monni, che, dopo averla visitata presso l'Ospedale Zonchello di Nuoro, ha certificato che la ricorrente “è affetta da molti anni da asma bronchiale intrinseco con quadro funzionale di ostruzione bronchiale e test di reversibilità positivo. La patologia che si caratterizza per numerosi episodi di riacutizzazione durante l'anno, necessita di terapia quotidiana con broncodilatatori a lunga durata d'azione e corticosteridi inalatori… …in relazione all'attuale pandemia Sars Covid correlata appare necessario l'evitare tutte le situazioni di esposizione a fattori di rischio ambientali e professionali che possano esporla ad un rischio ancora più elevato di contrarre infezioni respiratorie”;
§ che, comunque, alla luce degli esiti della visita presso il medico del lavoro, il Convenuto non l'ha posta in malattia d'ufficio, né le ha consentito di svolgere l'attività lavorativa “da remoto”;
§ di aver riproposto la domanda il 15 gennaio 2021, e che, però, anche in questo caso, l'esito della visita medica non è stato favorevole, con la conseguenza che il datore non ha consentito alla ricorrente di fruire dei diritti di cui al Decreto Legge n. 18/2020;
§ che, per ovviare a ciò, la ricorrente s'è vista costretta, onde salvaguardare la sua salute, a chiedere un lungo periodo di congedo parentale e di malattia;
2
§ che tale circostanza ha costituito fonte di grave nocumento, sia sotto il profilo retributivo (i periodi di congedo parentale, infatti, sono pagati in misura pari al 30% dello stipendio ordinario) sia in quanto i periodi di malattia sono computati ai fini del comporto;
§ che, se fosse stata invece riconosciuta lavoratrice fragile, con conseguente inidoneità temporanea a prestare servizio, la ricorrente avrebbe potuto fruire dei benefici previsti dall'art. 26 del D.L. n. 18/20, come modificato dall'art. 15 del D.L. n. 41/21, venendo messa in malattia d'ufficio, senza perdere gran parte dello stipendio e/o senza vedersi computare tale periodo di astensione dal lavoro nel complessivo tempo di comporto;
§ che i medici investiti del giudizio in ordine alle condizioni della ricorrente hanno certamente sottovalutato la situazione, tant'è che, in sede di visita fiscale, e per ben 2 volte (ad aprile e a maggio 2021), i sanitari dell'INPS hanno invece confermato che ST RC è un paziente fragile;
§ che, del resto, la ricorrente nemmeno poteva, al momento in cui ha presentato domanda, né può all'attualità, vaccinarsi contro il Covid 19, ché l'OMS sconsiglia la vaccinazione per le lavoratrici che stiano allattando figli minori.
1.2. Con memoria difensiva depositata il 15.10.2021, si è costituito, nei termini dell'art. 416 c.p.c., il Ministero dell'Istruzione, invocando il rigetto dell'avverso ricorso e, a suffragio delle proprie difese, osservando ed eccependo (in linea, peraltro, con quanto già enunciato nella memoria presentata nel sub procedimento cautelare, iscritto al n. 131-1/2021 R.A.C.L.: visto il richiamo esplicito e l'istanza di acquisizione del fascicolo, la presente ricostruzione tiene conto di entrambi gli elaborati, concorrendo gli stessi a delineare più compiutamente la posizione del convenuto):
§ che, quando la ricorrente ha formulato richiesta, il convenuto (dapprima nel mese di ottobre 2020 e poi a febbraio 2021) ha attivato formalmente la sorveglianza sanitaria, trasmettendo gli atti al medico competente secondo le indicazioni della circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre 2020;
§ che la ricorrente, all'esito delle due visite, è stata giudicata idonea all'espletamento delle proprie mansioni, seppure “con la prescrizione dell'uso della mascherina FFP2 e della visiera di protezione”;
§ che i medici incaricati di fornire il parere circa l'idoneità allo svolgimento delle mansioni non sono organi di emanazione datoriale, godono di assoluta autonomia;
§ che, di conseguenza, il Dirigente scolastico non poteva non recepire il loro giudizio, non avendo il datore di lavoro alcun potere, a fronte di un parere di idoneità con prescrizioni, di collocare il lavoratore in “malattia d'ufficio”;
§ che, nel caso in cui il lavoratore interessato non condivida la valutazione del medico competente, deve, per norma di legge, ai sensi dell'art. 41, comma 9, D. Lgs. 81/2008, ed entro breve termine, adire in via di reclamo l'organo di vigilanza territorialmente competente;
§ che la ricorrente, però, non lo ha fatto, così trascurando i propri interessi e, attraverso la propria inerzia, contribuendo lei stessa a causare il danno di cui oggi rivendica risarcimento;
§ di doversi integrare il contraddittorio nei confronti “del medico competente” (così, letteralmente, in memoria difensiva);
§ che, comunque, lo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto non sarebbe stato, nel caso di specie, oggettivamente possibile, stante la tipologia di mansioni assegnate alla ricorrente e tenuto conto
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