Trib. Milano, sentenza 17/09/2024, n. 3675

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 17/09/2024, n. 3675
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 3675
Data del deposito : 18 luglio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 8949/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa E D C quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
, con il patrocinio dell'avv. SAVIA ORAZIO, elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA B. CELLINI, 3, MILANO
1


PARTE RICORRENTE
contro
con il patrocinio degli avv. MOROSETTI FRANCESCO, CP_1
BUCCIONI MASSIMO e CAVALLI GLORIA, elettivamente domiciliata in VIA
FONTEIANA, 49 ROMA
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO

1. Con il depositato ricorso, conveniva in giudizio Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciute le condizioni economiche e normative godute alle dipendenze di e ciò Parte_2
sino al momento del passaggio alle dipendenze della e CP_1 [...]
ovvero accertare e dichiarare il diritto della Controparte_2
ricorrente di essere assunta alle dipendenze delle società convenute, per effetto del cambio di appalto, mantenendo la stessa retribuzione, lo stesso livello di inquadramento, lo stesso orario di lavoro e in ogni caso le stesse condizioni economiche riconosciute dal precedente datore di lavoro;

2 – Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, a far data dal passaggio di appalto, ad essere assunta da con contratto di CP_1
lavoro part time a 16,30 ore settimanali e/o a 33 ore complessive;

3 - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, a far data dal Co passaggio di appalto, ad essere assunta da Controparte_2
con contratto di lavoro part time a 16,30 ore settimanali e/o a 33 ore
2
complessive, con applicazioni delle medesime condizioni economiche come in premessa specificato.

3 - condannare in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore, e in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, in solido e in via alternativa tra loro al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla riduzione dell'orario di lavoro operata in danno della lavoratrice, nonché dalla unilaterale modifica della condizioni economiche, quantificate in € 874,20, ovvero quella diversa somma di denaro ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;

4 - ordinare a in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore, e a in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, l'immediato ripristino, in favore della ricorrente, dell'orario lavorativo vigente alle dipendenze di ovvero Parte_2
di 33 ore complessive settimanali su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, alle medesime condizioni economiche.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo”;
con vittoria di spese.

2. Si costituiva , incorporante di CP_1 Controparte_2
con il deposito di articolata memoria, con cui contestava le
[...]
avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Onorevole Giudice adito rigettare il ricorso che si avversa per i motivi in fatto e in diritto dedotti.
In caso di accoglimento della domanda principale, codesta difesa eccepisce che le domande riguardanti il passaggio della ricorrente al CCNL
Turismo con mansioni e riconoscimento del livello di VI super devono essere circoscritte al solo periodo 01.01.2019 30.06.2022 e non anche come
ERRONEAMENTE SO-STENUTO E QUANTIFICATO da controparte dalla data di assunzione sino ad oggi. Tale precisazione si rende necessaria, con riguardo
3
anche all'eventuale quantificazioni delle spese legali di controparte, posto che al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso che si avversa, la ricorrente era passata al VI livello Super del CCNL turismo rivendicato già da oltre un anno”.

3. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL
25.6.2008 n. 112
conv. in L.

6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine per il deposito della motivazione.

4. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi.
Parte ricorrente premetteva, in ricorso, che il aveva Controparte_3
dato in appalto il servizio di refezione scolastica ed il centro cottura a varie società succedutesi nel tempo. La penultima delle appaltatrici era Parte_2
alla quale, dall'1 gennaio 2019, subentrava l .
[...] Controparte_4
Le subentranti assumevano tutti i lavoratori in precedenza dipendenti di
[...]
a.r.l., rispettivamente per il settore di ristorazione collettiva ( Parte_2 CP_1
Co
e servizi di pulizie ( . In data 01.07.2022,
[...] CP_2 CP_2 quest'ultima società veniva incorporata da Controparte_5
lavorava alle dipendenze di
[...] Parte_2
con inquadramento 6S del C.C.N.L. Turismo, pubblici esercizi e orario di lavoro part time pari a 33 ore settimanali.
Nell'ambito dell'appalto in essere presso il Comune di , da CP_3 gennaio 2019 veniva assunta da con Parte_1 CP_1
inquadramento nel livello 6S del CCNL Pubblici esercizi, con mansioni
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