Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/12/2024, n. 164

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/12/2024, n. 164
Giurisdizione : Trib. Lamezia Terme
Numero : 164
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI DIVORZIO CONGIUNTO A SEGUITO DI DOMANDA CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 377/2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF – nata a [...] in data [...], residente in [...]C.F._1
MERCURI TEDESCO, n. 59/B 88040 PLATANIA (CZ), elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. BATTIMELLI ROBERTO - CF - che la rappresenta e C.F._2 difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig. - CF CP_1 C.F._3
– nato a [...] ed in data 18/05/1968, ivi residente in [...]. MERCURI TEDESCO, n. 59/B, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. PROCOPIO ANTONIO - CF - elettivamente domiciliato C.F._4 presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;

-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 31 ottobre e 26 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto e cumulativo in atti, depositato in data 8 maggio 2024 - che i ricorrenti, in Platania ed in data 3 luglio 1999, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario, di seguito annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune – atto n. 1, parte II, serie A, anno 1999 - come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato in atti, con unione dalla quale erano nati due figli, a Lamezia Terme ed in data 19 dicembre 2000 ed Persona_1
, nato anche lui a Lamezia Terme il 15 gennaio 2004, entrambi maggiorenni ed Persona_2 economicamente autosufficienti;

- che, i coniugi versavano in regime di comunione dei beni;

- che, per quanto concerneva le condizioni economiche delle parti, esse erano autonome e non necessitanti di sostegno economico da parte dell'altro coniuge, avendo entrambe una propria entrata economica mensile, pressoché identica, dovuta alle rispettive attività lavorative alle dipendenze di terzi, pur avendo in comune due finanziamenti contratti con Compass e Findomestic dell'importo rispettivo di euro 572,13 il primo ed euro
227,84 il secondo;

- che, la casa coniugale, sita in Platania (CZ) alla Località Mercuri Tedesco n. 59, ove i coniugi risiedevano, era di proprietà esclusiva del sig. , che ne aveva concesso il diritto di abitazione anche alla sig.ra CP_1
;
Parte_1
- che, i coniugi non avevano - in comune –proprietà immobiliari o terriere nello Stato, ma avevano in comune ed in uso solo beni mobili registrati e, nello specifico:

1. l'autovettura SUZUKI targata AS346JM;

2. l'autovettura AUDI Q2 targata FS021FB;

3. l'autovettura GOLF targata FE613XD;

4. l'autovettura FIAT CINQUECENTO targata EA065SL;

5. la moto YAMAHA targata DY13209;

6. la moto YAMAHA targata EZ21579;

- che, la sig.ra aveva già trasferito la propria dimora altrove, sin dal mese di gennaio 2024;
Parte_1
- che, già da qualche tempo – dunque - tra i coniugi era venuta meno, in maniera irreversibile, l'affectio maritalis e la comunione materiale e spirituale tra di essi;

- che, i ricorrenti, con la sottoscrizione del ricorso in oggetto, dichiaravano, in rito – altresì - in di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta e - unitamente a ciò – chiedevano, inoltre, cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis 49) c.p.c. alle condizioni concordate e sopra esposte.
Per effetto di ciò, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, giudice relatore della controversia in esame, alla luce del disposto di cui all'art. 473- bis 21 c.p.c., e in esito all'udienza cartolare del
28 maggio 2024, tratteneva la causa per la decisione, riservandosi perciò di riferire al Collegio.
Il Tribunale, in composizione collegiale, con parere favorevole del P.M. ed in esito alla relativa procedura sopra sommariamente descritta, con sentenza emessa in data 28 maggio 2024, così statuiva: OMOLOGA La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra - CF Parte_1
- nata a [...], in data [...], residente in [...]C.F._1 C.F._ TEDESCO, n. 59/B PLATANIA, rappresentata e difesa dall'Avv. BATTIMELLI ROBERTO - CF
- e sig. - CF - nato a PLATANIA (CZ), in [...] C.F._2 CP_1 C.F._3
18/05/1968, ivi residente in [...]. MERCURI TEDESCO n. 59/B - a sua volta rappresentato e difeso dall'avv.
PROCOPIO ANTONIO - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, alle C.F._4 seguenti e concordate condizioni:
- i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;

- la sig.r trasferirà definitivamente la propria residenza altrove;
Parte_1
- il sig continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà, unitamente ai figli, CP_1 così per come arredata dai coniugi, con facoltà d'uso e di godimento da parte di quest'ultimi, fatta eccezione per quei beni che di comune accordo sono stati già consegnati e ritirati dalla sig.r ;
Parte_1
- i sig.ri e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento e CP_1
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