Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 11753
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice A T, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 20/11/2024, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 36540/2023 r.g.l., vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, con gli avv.ti TOFFOLETTO FRANCO,
[...]
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
Pt_5
OPPONENTE
E
, con l'avv. BURAGLIA CINZIA Controparte_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 17.11.2023, la società ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 5672/2023, depositato in data 4.10.2023, con il quale questo Tribunale le ha ordinato di pagare, in favore di CP_1
la somma di € 441,42, a titolo di “accordo integrativo”, oltre
[...] interessi legali e rivalutazione monetaria, spese e competenze del giudizio monitorio.
1
La società opponente ha eccepito quanto segue:
- il sig. che lavora alle proprie dipendenze in qualità di CP_1 operatore fiduciario con inquadramento nel “II” livello del CCNL Multiservizi dal 28.2.2023, è stato retribuito “in base a quanto previsto da detto CCNL” mentre il decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 25/2022 invocato dalla controparte non ha alcun effetto vincolante;
si osserva che esso, in ragione di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), si limita a rilevare il costo medio del lavoro da tenere in considerazione da parte delle stazioni appaltanti in occasione di gare pubbliche;
- l'art. 2 del citato decreto stabilisce che “Il costo del lavoro determinato ai sensi del presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione: a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da disposizioni normative di cui l'impresa può usufruire;
b) ad eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);
c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)”;
- essa non ha mai sottoscritto alcun accordo integrativo per la provincia di Roma né è associata ad alcuna associazione datoriale che abbia sottoscritto un tale accordo;
- l'opposto non ha allegato alcun atto normativo o contrattuale vincolante a sostegno delle proprie rivendicazioni. Ciò dedotto, la società opponente ha chiesto revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è Controparte_1 costituito in giudizio facendo rilevare in special modo:
- che nella tabella allegata al decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 25/2022 è previsto, per Roma, un incremento retributivo, tra le voci fisse della retribuzione, denominato “Accordo Integrativo” pari ad € 882,84 annui e ad € 73,57 mensili che corrisponde all'importo mensile della integrazione indicato nella tabella salariale C.G.I.L. allegata al n. 2 del fascicolo monitorio;
2
- che egli non ha ricevuto il pagamento del “QUIT (Quota Territoriale)” da parte della società opponente subentrata alla “spa Cosmopol” nell'appalto sui servizi fiduciari in favore di “spa ENI”;
- che egli è, dunque, creditore dell'importo complessivo di € 441,42 per i mesi da marzo ad agosto 2023;
- che non è contestato il fatto che l'impresa svolga servizi integrati/multiservizi;
- che è pacifico il proprio inquadramento nel livello “II” del
[...]
CP_2
- che dal confronto degli elementi retributivi annui riportati nella Tabella allegata al decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 25/2022, retribuzione tabellare, indennità di contingenza, anzianità forfettaria di settore, E.D.R. e
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