Trib. Palermo, sentenza 06/12/2024, n. 5967
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16836 del ruolo generale dell'anno 2021, vertente
TRA nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonina Fazio, C.F._1
rappresentante e difensore;
attore
E
, nata a [...] il [...], non rappresentata né difesa;
Controparte_1
convenuta contumace
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_2
, in persona dell'Avv. Simona Giordano, nella qualità di curatore C.F._2
speciale;
con la partecipazione ex lege del Pubblico Ministero.
Avente per oggetto: impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.
1
Conclusioni: all'udienza del 27 giugno 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c., parte attrice ed il curatore speciale del minore hanno concluso come da note di trattazione scritta, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'11/12/2021, iscritto a ruolo il 17/12/2021, Parte_1
ha convenuto in giudizio , deducendo: di aver conosciuto la
[...] Controparte_1
convenuta nel 2016, instaurando con la stessa una convivenza more uxorio quando ella si trovava al sesto mese di gravidanza;
che in data 13/12/2016 è nato che l'attore CP_2 ha riconosciuto come figlio, benché consapevole che il bambino fosse figlio biologico di
;
che la convivenza è cessata il 6/7/2020, a seguito dell'ennesima lite Persona_1
con la convenuta, cui è seguita una querela a suo carico per asseriti maltrattamenti;
che la madre e il minore sono stati collocati in Comunità dal Tribunale per i Minorenni, che ha disposto il divieto di prelevamento, contatto e visita tra il bambino e l'attore;
di aver proposto querela nei confronti di avverso le accuse mosse nei suoi Controparte_1 confronti;
che il G.I.P. ha disposto l'archiviazione dei procedimenti instaurati a carico di entrambe le parti a seguito delle reciproche querele.
Sulla base di quanto esposto, l'odierno attore ha chiesto, previa nomina di un curatore speciale per il minore, l'accertamento negativo della sua paternità, nonché la relativa declaratoria e di provvedere, conseguentemente, a tutti gli effetti derivanti dalla legge.
L'atto di citazione, la cui notifica del 13/12/2021 eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non si è perfezionata essendo la convenuta risultata “sconosciuta” presso l'indirizzo di residenza (Palermo, Via Resuttana n. 444: v. certificato di residenza in atti), è stato regolarmente notificato presso il medesimo indirizzo in data 20/12/2022, unitamente alla copia dei verbali delle udienze del 20/4/2022 e del 19/10/2022. Nonostante la regolare notifica – la cui rinnovazione nel termine stabilito dal giudice ha impedito ogni decadenza ai sensi dell'art. 291 comma I c.p.c. – non si è costituita nel Controparte_1
presente procedimento, rimanendo, dunque, contumace.
Stante l'irrilevanza ai fini decisori delle richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, rimessa al collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
__________________
2
Deve, anzitutto, essere dichiarata la
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16836 del ruolo generale dell'anno 2021, vertente
TRA nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonina Fazio, C.F._1
rappresentante e difensore;
attore
E
, nata a [...] il [...], non rappresentata né difesa;
Controparte_1
convenuta contumace
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_2
, in persona dell'Avv. Simona Giordano, nella qualità di curatore C.F._2
speciale;
con la partecipazione ex lege del Pubblico Ministero.
Avente per oggetto: impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.
1
Conclusioni: all'udienza del 27 giugno 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c., parte attrice ed il curatore speciale del minore hanno concluso come da note di trattazione scritta, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'11/12/2021, iscritto a ruolo il 17/12/2021, Parte_1
ha convenuto in giudizio , deducendo: di aver conosciuto la
[...] Controparte_1
convenuta nel 2016, instaurando con la stessa una convivenza more uxorio quando ella si trovava al sesto mese di gravidanza;
che in data 13/12/2016 è nato che l'attore CP_2 ha riconosciuto come figlio, benché consapevole che il bambino fosse figlio biologico di
;
che la convivenza è cessata il 6/7/2020, a seguito dell'ennesima lite Persona_1
con la convenuta, cui è seguita una querela a suo carico per asseriti maltrattamenti;
che la madre e il minore sono stati collocati in Comunità dal Tribunale per i Minorenni, che ha disposto il divieto di prelevamento, contatto e visita tra il bambino e l'attore;
di aver proposto querela nei confronti di avverso le accuse mosse nei suoi Controparte_1 confronti;
che il G.I.P. ha disposto l'archiviazione dei procedimenti instaurati a carico di entrambe le parti a seguito delle reciproche querele.
Sulla base di quanto esposto, l'odierno attore ha chiesto, previa nomina di un curatore speciale per il minore, l'accertamento negativo della sua paternità, nonché la relativa declaratoria e di provvedere, conseguentemente, a tutti gli effetti derivanti dalla legge.
L'atto di citazione, la cui notifica del 13/12/2021 eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non si è perfezionata essendo la convenuta risultata “sconosciuta” presso l'indirizzo di residenza (Palermo, Via Resuttana n. 444: v. certificato di residenza in atti), è stato regolarmente notificato presso il medesimo indirizzo in data 20/12/2022, unitamente alla copia dei verbali delle udienze del 20/4/2022 e del 19/10/2022. Nonostante la regolare notifica – la cui rinnovazione nel termine stabilito dal giudice ha impedito ogni decadenza ai sensi dell'art. 291 comma I c.p.c. – non si è costituita nel Controparte_1
presente procedimento, rimanendo, dunque, contumace.
Stante l'irrilevanza ai fini decisori delle richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, rimessa al collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Deve, anzitutto, essere dichiarata la
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