Trib. Bari, sentenza 11/11/2024, n. 4286
Sentenza
11 novembre 2024
Sentenza
11 novembre 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 12289/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 11/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
SI ES, rappresentato e difeso dall'Avv.to AQUILINO
PIETRO AURELIO
ricorrente contro
CASSA ITALIANA GEOMETRI DI PREVIDENZA, rappresentata e difesa dall'Avv.to BONURA HARALD resistente
E
Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dell'Avv.to Flora SALTAMACCHIA resistente
OGGETTO: ricorso in opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ricevuta in data 05 ottobre 2023.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.11.2024.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente proponeva opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ricevuta in data 05 ottobre 2023, eccependo, innanzitutto, la maturata estinzione per prescrizione sopravvenuta dei contributi pretesi dalla Cassa Geometri relativi al periodo dal 2009 al 2014,
anche computando il periodo di sospensione per emergenza da Covid-
19, già alla data del 05.04.2023 di ricezione dell'intimazione presupposta alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, per superamento del limite di € 20.000,00 del debito, secondo quanto stabilito dall'art. 77, comma 1 bis DPR n. 602/1973, e l'insussistenza delle pretese contributive di cui alla cartella notificata nel 2017, attesa la cancellazione dall'albo dei geometri e l'inefficacia dei contributi alla costituzione di una utile posizione previdenziale. Domandava, di conseguenza, l'annullamento delle cartelle di pagamento notificate fino al 2016 per maturata prescrizione dei crediti contributivi, la declaratoria di insussistenza del debito contributivo di cui alla cartella di pagamento notificata il 17.09.2017 e, conseguentemente, che venisse ordinata la cancellazione della trascrizione ipotecaria qualora disposta nelle more del giudizio, con il favore delle spese di lite.
Allegava documentazione.
Si costituiva la Cassa Geometri per eccepire il difetto di legittimazione passiva relativamente ai vizi formali della procedura di iscrizione ipotecaria eccepiti dalla parte ricorrente, e, nel merito, per domandare il rigetto delle domande per infondatezza, risultando ritualmente notificate le cartelle di pagamento presupposte alla comunicazione preventiva opposta e gli ulteriori atti interruttivi della prescrizione richiamati, e per affermare l'incontestabilità ed irripetibilità dei contributi pretesi con la cartella di pagamento notificata il 17.09.2017, vinte le spese di lite. Produceva documentazione.
Si costitutiva anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per eccepire il difetto di giurisdizione dell'AGO adìta nei limiti della cartella di pagamento notificata per la riscossione di tassa automobilistica in
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favore della Corte di Giustizia Tributaria, il difetto di legittimazione passiva limitatamente alla contestazione sulla ripetibilità dei contributi formulata in ricorso, per affermare la validità ed efficacia della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte e degli ulteriori atti interruttivi analiticamente richiamati, determinanti l'irretrattabilità dei contributi contesi, e per domandare il rigetto dell'istanza cautelare e della promossa opposizione, vinte le spese processuali. Produceva documentazione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti veniva rigettata la richiesta cautelare avanzata in ricorso di sospensione del provvedimento impugnato, non ravvisandosi alcun atto di espropriazione forzata da sospendere, alla luce del recente dell'arresto a sezioni unite della Suprema Corte sulla natura dell'iscrizione ipotecaria, ritenuta misura afflittiva alternativa all'espropriazione forzata, frutto di scelta discrezionale dell'amministrazione procedente, funzionale esclusivamente all'adempimento spontaneo del debitore1, e della comunicazione preventiva a quella prodromica, necessaria per l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente2. 1 Tra le tante cfr. anche Cass. 23.11.2015, n. 23875 così massimata: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente "ratione temporis") non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni. Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, l'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973), si lamenti nella sostanza l'omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Lazio, 21/06/2011).”.
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approfondimento, che la legittimità dell'iscrizione ipotecaria scaturisce dal mancato pagamento entro i termini previsti di cartelle esattoriali non più impugnabili, mentre la comunicazione di avvenuta iscrizione non è prevista da alcuna norma, trattandosi di misura cautelare.
1.1. Sostiene, invece, il ricorrente che la necessaria ed ineludibile lettura integrata del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, porterebbe a ad altre e differenti conclusioni, imponendo, ai fini della legittimità della dell'iscrizione ipotecaria, la comunicazione di quest'ultima al contribuente, prima che l'esattore possa procedere all'espropriazione forzata.
2. La ragione fondante dell'ordinanza di rimessione sembra manifestamente consistere nel rilievo che nella giurisprudenza della Corte si sia affermata l'idea che l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, rappresenti un atto preordinato all'espropriazione immobiliare e, dunque, in qualche modo, un atto della procedura esecutiva: in questa prospettiva l'iscrizione ipotecaria necessariamente dovrebbe essere soggetta a tutte le condizioni ed i limiti posti per la procedura esecutiva, e quindi anche alla comunicazione dell'avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2. 2.1. Invero, ragiona l'ordinanza di rimessione, la sentenza delle Sezioni Unite n. 4077/2010 ha tratto dalla qualificazione della iscrizione di ipoteca come atto "preordinato e strumentale" alla esecuzione, la conseguenza che ad essa fosse applicabile la disciplina propria degli atti di esecuzione esattoriale;
in particolare l'impossibilità di procedere ad iscrizione se il debito del contribuente non superava gli ottomila Euro, e ciò prima che il limite quantitativo venisse previsto e stabilito in 20.000 Euro dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 3, comma 5, lett. d), convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;
e sembrerebbe coerente che questa assimilazione si estendesse al meno incisivo onere della comunicazione preventiva al proprietario dell'immobile. Tanto più se si considera che la sentenza n. 6594/2009 delle medesime Sezioni Unite ha esplicitamente ricompreso la iscrizione di ipoteca fra "gli atti della esecuzione forzata tributaria".
2.2. L'ordinanza rileva, inoltre, che la sentenza della terza sezione civile n. 4777 del 26 febbraio 2013 ha evidenziato come "le norme in tema di esecuzione esattoriale contemplino misure che, a garanzia e a tutela dei crediti tributari, possono gravemente compromettere i diritti individuali poichè - oltre che avere introdotto misure quali il c.d. fermo amministrativo di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca sugli immobili - introducono modalità estremamente rapide e semplificate di esproprio dei beni. E' essenziale pertanto che, proprio in tema di esecuzione esattoriale, siano rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite;
sia gli adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere all'esecutato di far valere le sue ragioni: soprattutto ove si tratti di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l'amministrazione (quali nel caso preso in esame dalla sentenza n. 4777 quello di comunicare all'interessato - unitamente alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria - i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere e sue ragioni).
3. In realtà non può non rimarcarsi sul punto una contraddizione interna alla giurisprudenza della Corte.
3.1. Da un lato, infatti, è stato affermato, che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 rappresentando un atto preordinato all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dal medesimo D.P.R., art. 76 e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro. Nè a diversa conclusione può indurre il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2-ter, convertito nella L. 22 maggio 2010, n. 73, il quale, vietando all'agente della riscossione di iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad ottomila Euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ha così indicato l'autonomo presupposto per le future iscrizioni di ipoteca in un importo coincidente con quello minimo previsto per l'espropriazione, senza per ciò solo poter essere apprezzato come indiretta dimostrazione dell'inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione (Cass. S.U. n. 5771 del 2012).
3.2. Dall'altro, è stato affermato che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dal
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50,