Trib. Salerno, sentenza 16/08/2024, n. 4068
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Testo completo
R.G. N. 2005/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. US Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 2005/2018 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., e Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Salerno presso cui domiciliano, ope legis, al C.so Vittorio Emanuele n. 58;
ORIGINARI CONVENUTI E ATTORI IN RICONVENZIONALE
E
Comune di Sarno, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ketura Chiosi, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Lucio Valletta in Salerno, alla P.zza Caduti Civili di Brescia;
CONVENUTO
E
LE AR.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.5.2024, le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale
d'udienza in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Occorre preliminarmente ripercorrere le vicende del presente giudizio, già oggetto di una sentenza parziale (n. 5961/2023).
Con atto di citazione del 16.2.2018, ritualmente notificato, SA TE e OS IP convenivano in giudizio AR LE, il Comune di Salerno, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il Ministero dell'Interno dinanzi al Tribunale di Salerno.
Gli originari attori esponevano che il proprio figlio UC TE era deceduto in data 5.5.1998, intorno alle 23:00 circa, allorquando l'abitazione degli esponenti, sita in Sarno alla via Casasale n. 7, veniva travolta da una colata di fango che causava l'abbattimento della parte dell'immobile in cui si trovava la cameretta del piccolo UC.
La medesima frana travolgeva anche l'abitazione confinante con quella degli odierni attori, causando la morte del fratello di SA TE, US TE;
della moglie di quest'ultimo, sig.ra
AR TT;
dei figli dei coniugi TE-TT, IO e MA TE, i cui corpi venivano ritrovati solo dopo alcuni giorni coperti da una massa di detriti.
Premettendo che nel giorno dell'evento dannoso i congiunti degli esponenti si trovavano nelle rispettive abitazioni in conseguenza dell'invito rivolto dall'autorità comunale a non uscire di casa per via del pericolo rappresentato dalle cattive condizioni metereologiche che da giorni imperversavano sull'abitato di Sarno, evidenziavano che la frana che ne aveva causato il decesso era stata solo una delle tante che si erano abbattute sul Comune di Sarno in data 5.5.1998 causando la morte di 137 persone.
Gli eventi franosi derivavano dallo scioglimento e conseguente dilavamento a valle di sedimenti di origina vulcanica formatisi sulla montagna sovrastante l'abitato e poggianti su un substrato solido di roccia calcarea, causato da fenomeni di piogge intense protrattisi per diversi giorni.
In relazione a tali fatti, all'esito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Nocera Inferiore, si procedeva a giudizio nei confronti Sindaco del Comune di Sarno,
AR LE, e di un assessore, poi prosciolto, per il delitto di cui agli artt. 113, 40 e 589, I e III comma c.p.c.
In tale procedimento, gli odierni attori si costituivano parti civili ed estendevano la domanda risarcitoria anche nei confronti del Comune di Sarno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno, quali responsabili civili citati in dibattimento.
Con sentenza n. 5996/11 della Corte di Appello di Napoli, VII Sez. Penale, passata in giudicato in data 26.3.2013, AR LE veniva dichiarato colpevole del reato ascrittogli e veniva condannato ad anni cinque di reclusione e, in solido con i responsabili civili, al risarcimento danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede.
Sicché, ritenendo che dai fatti accertati in sede penale fosse loro derivato un pregiudizio di ordine non patrimoniale di rilevante entità in ragione della perdita dei propri congiunti, gli originari attori evidenziavano la forte sofferenza morale, l'ingiusto turbamento dello stato d'animo e lo stato di
angoscia generato dall'illecito, con particolare riferimento al dolore patito per la perdita del piccolo
UC e di SA TE.
Tanto premesso, concludevano instando per la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale da loro patito in conseguenza della morte dei propri congiunti, quantificato nella somma complessiva di € 700.000,00, di cui € 300.000,00 in favore di
OS IP ed € 400.000,00 in favore di SA TE, ovvero nella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese e competenze del giudizio da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.3.2018, si costituiva in giudizio il Comune di Sarno, evidenziando l'infondatezza dell'avversa domanda in punto di quantum debeatur in ragione dell'inesatta quantificazione e specificazione delle singole voci di danno richieste dagli attori.
Al riguardo, contestava la risarcibilità del danno biologico iure hereditatis e del danno esistenziale, eccepiva l'impossibilità, per i prossimi congiunti, di chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance, e rilevava l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per la risarcibilità del danno biologico iure proprio e del danno da morte iure hereditatis, oltre alla mancanza di prove in ordine al danno patrimoniale inteso come lucro cessante.
Contestando la possibilità di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi richiesti con riferimento alla somma eventualmente ritenuta dovuta all'esito del giudizio, concludeva instando preliminarmente per la riunione del presente giudizio con altri pendenti dinanzi al Tribunale di
Salerno per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e, nel merito, per il rigetto della domanda. In via subordinata, concludeva perché, in caso di accoglimento della richiesta attorea di condanna in solido dei convenuti, le corresponsabilità fossero attenuate secondo un criterio graduato e di gradualità con liquidazione delle somme eventualmente dovute nei limiti dell'effettivo dovuto e provato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.7.2018, si costituivano in giudizio la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di almeno una delle due amministrazioni statali convenute in ragione del principio di unitarietà dello Stato.
Nel merito, evidenziavano l'onere probatorio incombente sugli attori in relazione alla sussistenza del richiesto danno non patrimoniale.
In via riconvenzionale, spiegavano domanda di rivalsa nei confronti degli altri obbligati solidali alla luce degli elementi forniti dalla richiamata sentenza della Corte di Appello di Napoli e in applicazione del criterio della “gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate”
enunciato dall'art. 2055, II comma c.c., in materia di rapporti interni tra condebitori di un'obbligazione solidale.
Tanto premesso, concludevano per l'accoglimento della spiegata eccezione preliminare e, nel merito, perché il risarcimento del danno non patrimoniale fosse contenuto entro i valori medi previsti alle tabelle del Tribunale di Milano. In via riconvenzionale, instavano per la condanna di AR LE
a rivalere le Amministrazioni statali dell'intera somma da queste eventualmente dovuta agli attori nonché, alternativamente, per la condanna del Comune di Sarno a rivalere la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno sulla base di una preponderante percentuale di responsabilità da determinarsi in via equitativa.
In subordine, instavano perché il Comune di Sarno fosse condannato a corrispondere il 50% della somma che lo Stato avesse dovuto pagare agli attori, con richiesta di liquidazione delle spese di lite nella misura ritenuta equa.
All'udienza del 12.9.2018 veniva dichiarata la contumacia di AR LE che, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva contestualmente disposta la notifica della comparsa di costituzione e risposta depositata per conto delle amministrazioni statali nei confronti del medesimo contumace.
Concessi alle parti i termini ex art 183, VI comma c.p.c., con ordinanza del 18.11.2019 veniva ammessa la prova testimoniale articolata dagli attori.
Espletata l'istruttoria orale, la causa veniva una prima volta introitata in decisione con ordinanza del
23.6.2023.
Con sentenza parziale n. 5961/2023 venivano definite le domande formulate da parte di tutti gli originari attori. Di seguito, si riporta il relativo dispositivo: “1) condanna LE AR, il Comune di Sarno, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'Interno, in solido tra loro, al pagamento, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in motivazione, dei seguenti importi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, detratti gli eventuali importi già versati a titolo di provvisionale: - € 262.470,00 in favore della sig.ra OS IP, con riguardo alla lesione del rapporto parentale intercorso con il sig. UC TE;
- € 255.740,00 in favore del sig. SA
TE, con riguardo alla lesione del rapporto parentale intercorso con il sig. UC TE;
-
€ 55.525,60 in favore del sig. SA TE, con riguardo alla lesione del rapporto parentale intercorso con il US TE;
- € 59.909,20 in favore del sig. SA TE, con riguardo alla lesione del rapporto parentale intercorso con il sig. IO TE;
- € 59.909,20 in favore del sig. SA TE, con riguardo alla lesione del rapporto parentale intercorso con il sig. MA TE;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata per conto di SA TE con riferimento alla lesione del rapporto intercorso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. US Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 2005/2018 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., e Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Salerno presso cui domiciliano, ope legis, al C.so Vittorio Emanuele n. 58;
ORIGINARI CONVENUTI E ATTORI IN RICONVENZIONALE
E
Comune di Sarno, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ketura Chiosi, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Lucio Valletta in Salerno, alla P.zza Caduti Civili di Brescia;
CONVENUTO
E
LE AR.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.5.2024, le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale
d'udienza in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Occorre preliminarmente ripercorrere le vicende del presente giudizio, già oggetto di una sentenza parziale (n. 5961/2023).
Con atto di citazione del 16.2.2018, ritualmente notificato, SA TE e OS IP convenivano in giudizio AR LE, il Comune di Salerno, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il Ministero dell'Interno dinanzi al Tribunale di Salerno.
Gli originari attori esponevano che il proprio figlio UC TE era deceduto in data 5.5.1998, intorno alle 23:00 circa, allorquando l'abitazione degli esponenti, sita in Sarno alla via Casasale n. 7, veniva travolta da una colata di fango che causava l'abbattimento della parte dell'immobile in cui si trovava la cameretta del piccolo UC.
La medesima frana travolgeva anche l'abitazione confinante con quella degli odierni attori, causando la morte del fratello di SA TE, US TE;
della moglie di quest'ultimo, sig.ra
AR TT;
dei figli dei coniugi TE-TT, IO e MA TE, i cui corpi venivano ritrovati solo dopo alcuni giorni coperti da una massa di detriti.
Premettendo che nel giorno dell'evento dannoso i congiunti degli esponenti si trovavano nelle rispettive abitazioni in conseguenza dell'invito rivolto dall'autorità comunale a non uscire di casa per via del pericolo rappresentato dalle cattive condizioni metereologiche che da giorni imperversavano sull'abitato di Sarno, evidenziavano che la frana che ne aveva causato il decesso era stata solo una delle tante che si erano abbattute sul Comune di Sarno in data 5.5.1998 causando la morte di 137 persone.
Gli eventi franosi derivavano dallo scioglimento e conseguente dilavamento a valle di sedimenti di origina vulcanica formatisi sulla montagna sovrastante l'abitato e poggianti su un substrato solido di roccia calcarea, causato da fenomeni di piogge intense protrattisi per diversi giorni.
In relazione a tali fatti, all'esito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Nocera Inferiore, si procedeva a giudizio nei confronti Sindaco del Comune di Sarno,
AR LE, e di un assessore, poi prosciolto, per il delitto di cui agli artt. 113, 40 e 589, I e III comma c.p.c.
In tale procedimento, gli odierni attori si costituivano parti civili ed estendevano la domanda risarcitoria anche nei confronti del Comune di Sarno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno, quali responsabili civili citati in dibattimento.
Con sentenza n. 5996/11 della Corte di Appello di Napoli, VII Sez. Penale, passata in giudicato in data 26.3.2013, AR LE veniva dichiarato colpevole del reato ascrittogli e veniva condannato ad anni cinque di reclusione e, in solido con i responsabili civili, al risarcimento danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede.
Sicché, ritenendo che dai fatti accertati in sede penale fosse loro derivato un pregiudizio di ordine non patrimoniale di rilevante entità in ragione della perdita dei propri congiunti, gli originari attori evidenziavano la forte sofferenza morale, l'ingiusto turbamento dello stato d'animo e lo stato di
angoscia generato dall'illecito, con particolare riferimento al dolore patito per la perdita del piccolo
UC e di SA TE.
Tanto premesso, concludevano instando per la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale da loro patito in conseguenza della morte dei propri congiunti, quantificato nella somma complessiva di € 700.000,00, di cui € 300.000,00 in favore di
OS IP ed € 400.000,00 in favore di SA TE, ovvero nella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese e competenze del giudizio da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.3.2018, si costituiva in giudizio il Comune di Sarno, evidenziando l'infondatezza dell'avversa domanda in punto di quantum debeatur in ragione dell'inesatta quantificazione e specificazione delle singole voci di danno richieste dagli attori.
Al riguardo, contestava la risarcibilità del danno biologico iure hereditatis e del danno esistenziale, eccepiva l'impossibilità, per i prossimi congiunti, di chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance, e rilevava l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per la risarcibilità del danno biologico iure proprio e del danno da morte iure hereditatis, oltre alla mancanza di prove in ordine al danno patrimoniale inteso come lucro cessante.
Contestando la possibilità di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi richiesti con riferimento alla somma eventualmente ritenuta dovuta all'esito del giudizio, concludeva instando preliminarmente per la riunione del presente giudizio con altri pendenti dinanzi al Tribunale di
Salerno per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e, nel merito, per il rigetto della domanda. In via subordinata, concludeva perché, in caso di accoglimento della richiesta attorea di condanna in solido dei convenuti, le corresponsabilità fossero attenuate secondo un criterio graduato e di gradualità con liquidazione delle somme eventualmente dovute nei limiti dell'effettivo dovuto e provato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.7.2018, si costituivano in giudizio la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di almeno una delle due amministrazioni statali convenute in ragione del principio di unitarietà dello Stato.
Nel merito, evidenziavano l'onere probatorio incombente sugli attori in relazione alla sussistenza del richiesto danno non patrimoniale.
In via riconvenzionale, spiegavano domanda di rivalsa nei confronti degli altri obbligati solidali alla luce degli elementi forniti dalla richiamata sentenza della Corte di Appello di Napoli e in applicazione del criterio della “gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate”
enunciato dall'art. 2055, II comma c.c., in materia di rapporti interni tra condebitori di un'obbligazione solidale.
Tanto premesso, concludevano per l'accoglimento della spiegata eccezione preliminare e, nel merito, perché il risarcimento del danno non patrimoniale fosse contenuto entro i valori medi previsti alle tabelle del Tribunale di Milano. In via riconvenzionale, instavano per la condanna di AR LE
a rivalere le Amministrazioni statali dell'intera somma da queste eventualmente dovuta agli attori nonché, alternativamente, per la condanna del Comune di Sarno a rivalere la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno sulla base di una preponderante percentuale di responsabilità da determinarsi in via equitativa.
In subordine, instavano perché il Comune di Sarno fosse condannato a corrispondere il 50% della somma che lo Stato avesse dovuto pagare agli attori, con richiesta di liquidazione delle spese di lite nella misura ritenuta equa.
All'udienza del 12.9.2018 veniva dichiarata la contumacia di AR LE che, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva contestualmente disposta la notifica della comparsa di costituzione e risposta depositata per conto delle amministrazioni statali nei confronti del medesimo contumace.
Concessi alle parti i termini ex art 183, VI comma c.p.c., con ordinanza del 18.11.2019 veniva ammessa la prova testimoniale articolata dagli attori.
Espletata l'istruttoria orale, la causa veniva una prima volta introitata in decisione con ordinanza del
23.6.2023.
Con sentenza parziale n. 5961/2023 venivano definite le domande formulate da parte di tutti gli originari attori. Di seguito, si riporta il relativo dispositivo: “1) condanna LE AR, il Comune di Sarno, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'Interno, in solido tra loro, al pagamento, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in motivazione, dei seguenti importi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, detratti gli eventuali importi già versati a titolo di provvisionale: - € 262.470,00 in favore della sig.ra OS IP, con riguardo alla lesione del rapporto parentale intercorso con il sig. UC TE;
- € 255.740,00 in favore del sig. SA
TE, con riguardo alla lesione del rapporto parentale intercorso con il sig. UC TE;
-
€ 55.525,60 in favore del sig. SA TE, con riguardo alla lesione del rapporto parentale intercorso con il US TE;
- € 59.909,20 in favore del sig. SA TE, con riguardo alla lesione del rapporto parentale intercorso con il sig. IO TE;
- € 59.909,20 in favore del sig. SA TE, con riguardo alla lesione del rapporto parentale intercorso con il sig. MA TE;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata per conto di SA TE con riferimento alla lesione del rapporto intercorso
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