Trib. Bari, sentenza 10/05/2024, n. 1887
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa A A
Alla udienza in trattazione scritta del 10/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9858/2020 R.G. promossa da:
rapp. e dif. dagli avv.ti PATERNOSTER EMILIA e GIOVANNI Parte_1
CAPOLONGO;
RICORRENTE contro rapp. e dif. dagli avv.ti D'AMATO STEFANIA E Controparte_1
CATALDI GIOVANNI;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 06/11/2020, il ricorrente agiva in giudizio per sentir:
“In via principale, accertare e dichiarare il riconoscimento del 7° livello di inquadramento del lavoratore a fronte di un Parte_1 terzo livello risultante in busta paga;
il riconoscimento delle differenze retributive spettanti tra quanto percepito e quanto previsto nel CCNL di categoria per il 7° livello, nonché quelle derivanti dal lavoro straordinario prestato;
e per l'effetto, il riconoscimento della differenza sul TFR spettante. Condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in
Gravina in Puglia alla Via IV Novembre n.62, alla corresponsione in favore del Signor della somma complessiva pari d €uro 57.803,22 Parte_1
(€urocinquantasettemilaottocentotre/22) o in quella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare in corso di causa, così come suddivisa: €uro
7.962,30 per differenza sul TFR spettante;
€uro 41.120,06, quale
differenza di lavoro prestato ordinario ed €uro 8.720,85
(€uroottomilasettecentoventi/85) per lavoro straordinario prestato per
l'intero periodo preso in considerazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetari maturati dal dì del dovuto sino all'integrale pagamento, oltre al versamento della contribuzione maturata, in ragione del riconoscimento delle suddette somme, il tutto con vittoria di spese ed onorari”, con distrazione.
Si costituiva la convenuta chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, conclusa l'attività istruttoria, la causa veniva decisa.
Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso in quanto dallo stesso sono perfettamente desumibili il petitum e la causa petendi della domanda avanzata dal ricorrente.
L'art. 2103 c.c., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
La verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui alla disposizione citata richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (per tutte,
Cass. lav. 21.10.99, n. 11856).
È pacifico che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica
l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e
la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (da ultimo, Cass. lav., 21.4.2000 n.
5203).
Allorché il lavoratore abbia assolto tale onere probatorio, il giudice, per pervenire ad un corretto accertamento del diritto all'inquadramento superiore, deve operare il raffronto con le declaratorie contrattuali, tenuto conto delle modalità di espletamento delle mansioni e della configurazione dell'unità produttiva (così Cass. 7170/98).
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che “Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio trifasico, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cass.
Sez. Lav. sent. n. 18943 del 27.09.2016).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che
l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Trib. Milano 15.02.2013).
Tanto premesso, ai fini di un ordinato svolgimento dell'iter motivazionale, appare opportuno riportare testualmente le declaratorie delle fasce di inquadramento così come delineate dalla contrattazione collettiva (riversata in atti da parte ricorrente) dedotta in giudizio, sia con riferimento al livello di appartenenza della ricorrente “III livello” che a quello richiesto di “VII livello”.
Ai sensi dell'art. 77 del CCNL di Settore, appartengono al III livello:
IMPIEGATI DI 3ª CATEGORIA
Appartengono alla terza categoria gli impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.
IMPIEGATI TECNICI DI 3ª CATEGORIA
–– Addetto a calcoli e computi relativi alla contabilità tecnico– amministrativa dei lavori, in via continuativa e con funzioni esecutive.
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI DI 3ª CATEGORIA
–– Impiegato con mansioni puramente esecutive che cura la compilazione delle paghe e ne effettua i versamenti ai lavoratori, provvedendo ai conteggi ed ai versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali in esecuzione delle norme specifiche che gli vengono date dai superiori.
–– Operatore – impiegato che provvede alla preparazione e all'avviamento dell'elaboratore elettronico, ne cura la gestione operativa e ne segue e controlla da consolle i vari cicli di lavoro assicurandone la regolarità con interventi di ordine e di rettifica.
OPERAI SPECIALIZZATI
Per gli operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico–pratica.
A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:
- Carpentiere: operaio che esegue in legno o in ferro, su disegno, capriate o centine composte o casseformi, per armature speciali in opere di cemento armato e di natanti.
- Muratore: operaio che esegue i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento, intonacature speciali, messa in opera di pietre ornamentali lavorate;
costruzione di cornici sia in mattoni
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