Trib. Lecce, sentenza 12/01/2024, n. 64

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 12/01/2024, n. 64
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 64
Data del deposito : 12 gennaio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Donatella De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 221 dell'anno 2020 trattata ex art 127 ter cpc in data 19/12/2023
TRA
TO FR
rappresentato e difeso dall' avv. TROSO ANTONIO e TROSO UGO procuratore domiciliatario;

Ricorrente
C O N T R O
INPS
Rappresentato e difeso dall'avv. RAHO MARCELLO
Resistente
Oggetto: riliquidazione pensione per corretto calcolo emolumenti extramensili
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.01.2020, il ricorrente di cui in epigrafe chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione categoria IO (in realtà VO con decorrenza luglio
2009), con inclusione degli emolumenti extramensili nel computo della retribuzione pensionabile dei periodi di contribuzione figurativa per CIG, mobilità e disoccupazione involontaria, con condanna dell'INPS ai pagamenti dovuti.
L'INPS si costituiva e concludeva preliminarmente per la decadenza dall'azione, la prescrizione del diritto, la nullità del ricorso e nel merito per il rigetto del ricorso, evidenziando il corretto computo della RMS per i periodi di mobilità e disoccupazione come analiticamente documentati in atti.
Il ricorrente non prendeva posizione sulla
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per discussione ex art 127 ter cpc. L'udienza di discussione del 12/01/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
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Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Oggetto della domanda è il ricalcolo della pensione mediante inclusione, nella retribuzione annua pensionabile, degli emolumenti spettanti a titolo di compensi extra-mensili (mensilità aggiuntive come tredicesima e quattordicesima, indennità per ferie non godute) per i periodi di mobilità e disoccupazione.
Orbene quanto ai periodi di mobilità deve darsi atto dell'intervento della Suprema Corte che, in fattispecie per alcuni versi analoga a quella che occupa, ha evidenziato che i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità (ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l. n.
223/91
), e di cassa integrazione (ai sensi dell'art. 8, comma 4, l. n. 151/81), si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per
l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo, con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita contenuto nell'art. 8, comma 1, della l. n. 155 del 1981 (cfr. Cass. n. 6161/2018).
Ne consegue che -ferma restando la necessaria inclusione degli emolumenti extra mensili nel calcolo della retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa- appare improprio il richiamo all'art. 8, comma 1, l. n. 151/81, effettuato dal ricorrente invocando un concetto di retribuzione che rimanda a
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