Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/11/2024, n. 2434

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/11/2024, n. 2434
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 2434
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

R.G. n. 1007/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa A C Presidente dott. S I Giudice relatore ed estensore dott.ssa J G Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1007/2024, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili”, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO Parte_1 C.F._1
ANNAMARIA e dall'Avv. GIOVANNI CALVANESE presso il loro studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. LOFFREDO CP_1 C.F._2
GENNARO e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente nonché
Il PM in sede, interventore ex lege

pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso depositato il 12/03/2024 presso la Cancelleria, ha chiesto Parte_1 al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Nocera Superiore il 31.03.2008 (come da CP_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune Nocera Superiore (SA), per
l'anno 2008, parte II, serie A, n.4), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole, nato a [...] il Persona_1
31.01.2009 ed alle questioni economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, aderendo alla richiesta di divorzio, ha dato atto di aver CP_1 raggiunto, medio tempore, un accordo in ordine al divorzio.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione a cura del Presidente del Tribunale con provvedimento del 1403.2024, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando l'accordo medio tempore raggiunto tra le parti per l'udienza di prima comparizione.
Alla succitata udienza, infatti, tenutasi davanti al Giudice delegato, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.

Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970
, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 1182/2022, passata in giudicato e
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