Trib. Varese, sentenza 26/02/2024, n. 16
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 491/2022 promossa da
EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv.to STRADA FEDERICO che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale resistente
OGGETTO: azione di accertamento avverso diffida ad adempiere
All'udienza del 23/01/2024 le parti concludevano come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 12.08.2022, SY Airline Company Limited ha proposto opposizione avverso la diffida ad adempiere Prot. 1500.2./09/2021.0588408 notificatale da INPS il 3.09.2021, emessa sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021002893/DDL del 2.09.2021 e notificato contestualmente alla diffida. Ha chiesto al Giudice:
1) accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria dell'INPS con riferimento agli importi e ai titoli di cui alla diffida ad adempiere Prot.
INPS.1500.02/09.2021.0588408;
2) accertare e dichiarare che easyJet Airline Company Limited non è tenuta al pagamento degli importi indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione
INPS n. 2021002893/DDL del 02/09/2021 né nella conseguente diffida;
3) in via subordinata, rideterminare l'ammontare delle somme asseritamente dovute a titolo di contributi, sanzioni e interessi di mora in ragione di quanto esposto nel presente ricorso, previo - se del caso - esperimento di CTU contabile.
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
Parte attrice ha esposto che, con la sopra menzionata diffida (la terza notificata alla società in seguito all'accesso ispettivo del 1.03.2019, le precedenti due diffide essendo oggetto del precedente giudizio R.G. N. 264/2021 tutt'ora pendente dinanzi al Tribunale di Varese), INPS richiedeva ad SY il pagamento dell'importo di €3.264.353,56 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo dal 1/2017 al 12/2019 e di
€2.064.257,02 a titolo di somme aggiuntive previste dalla legge vigente in materia per il periodo dal 1/2017 al 12/2019, dunque di complessivi €5.328.610,58.
La pretesa era originata dagli accertamenti svolti da INPS, con riferimento al suindicato periodo, sulla posizione contributiva contraddistinta dalla matricola aziendale INPS
8712422354, con specifico riferimento alle seguenti voci retributive, previste dal contratto collettivo applicato dalla Società:
-indennità di posizionamento per assistenti di volo e piloti (identificate sul Libro Unico del Lavoro con i codici 2836 e 2837);
-riserva in aeroporto (2838) ;
-indennità di tratta istruttore (2878);
-indennità di volo straordinaria (c.d. “Loyalty Bonus”)(2810);
-indennità permesso sindacale (3611);
-indennità di flessibilità di turno (2876);
-indennità integrativa di volo (2833);
-indennità di volo pilot manager (2885);
-indennità di volo first officer (2902);
gli ispettori avevano ritenuto che tali voci retributive non fossero riconducibili all'attività di volo effettuata dai dipendenti di easyJet e che pertanto le stesse non potessero essere sottoposte alla peculiare disciplina contributiva delle indennità di volo di cui all'art. 51, co. 6 del TUIR.
A sostegno della propria pretesa, SY ha eccepito: l'intervenuta decadenza dell'INPS dal potere di muovere le contestazioni di cui al verbale, essendo stato il verbale notificato oltre il termine di 90 giorni previsto per la contestazione degli addebiti amministrativi dall'art. 14, co. 2 L. 689/1981;
nel merito, che le indennità in contestazione, espressamente previste dalla contrattazione collettiva applicata in conformità all'art. 907 cod. nav., erano da qualificare quali “indennità di volo” in quanto riferibili ad attività prestata in volo, pertanto correttamente dovendo beneficiare del relativo trattamento contributivo;
in ogni caso, l'inapplicabilità delle sanzioni previste per la fattispecie dell'evasione contributiva di cui all'art. 116, co. 8, lett. b), L. 388/2000., essendo configurabile al più la differente fattispecie dell'omissione contributiva di cui alla lett. a);
infine, che i conteggi dell'Istituto di cui all'Allegato 1 al verbale di accertamento erano errati con riferimento alla voce 3611 (indennità per attività sindacale), non avendo l'INPS considerato che dal maggio 2017 la Compagnia aveva sottoposto ad imposizione contributiva il 100% di tale voce, come evincibile dal
LUL acquisito dall'INPS e dai cedolini esempio allegati sub doc. 15, dovendo il verbale pertanto essere in ogni caso rettificato.
Si è costituito l'INPS, contestando quando ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice il rigetto del ricorso, evidenziando in particolare che il regime contributivo applicabile alle indennità di volo presuppone in ogni caso la stretta connessione alla prestazione di servizio in volo, pertanto non essendo applicabile alle indennità oggetto
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dell'accertamento, trattandosi di emolumenti compensativi riferiti ad attività d'ufficio, a terra, sindacale o per compensare la fedeltà aziendale, come accertato dagli ispettori.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale degli ispettori dell'INPS.
All'udienza del 23.01.2024, l'INPS ha dato atto di aver depositato conteggi aggiornati relativi al codice 3611, avuto riguardo alla contestazione contenuta a p. 33 del ricorso, relativa al periodo maggio 2017-dicembre 2019;
l'Istituto ha dichiarato pertanto che ad esito del ricalcolo “sono da ritenere nulli, sul codice 3611, gli addebiti per contributi per €.23.000, 59, per somme aggiuntive per € 14.257,98 per un totale di € 37.258,58”, rideterminando pertanto la propria pretesa nella differenza tra quanto risultante dal verbale e l'importo di € 37.258,58 non dovuto. Le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
2.Ciò premesso in fatto, va in primo luogo disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dalla società ex art. 14, co. 2 L. 689/1981.
Sul punto, deve in particolare rilevarsi che la normativa appena citata risulta del tutto inconferente rispetto alla fattispecie di cui è causa del recupero dei contributi e sanzioni civili da parte dell'INPS, disciplinando in via esclusiva il differente procedimento relativo alla contestazione delle sanzioni amministrative da parte della P.A., comminate con ordinanza ingiunzione.
Ed infatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel ritenere che “l'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato d.lgs., esclude
l'applicabilità della procedura di cui alla l. n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione” (così Cass., ord. n. 183 del 2022;
v. anche
Cass., ord. n. 4225 del 2018).
Già in termini generali, pertanto, l'eventuale notifica oltre 90 giorni del verbale di accertamento e contestazione costituisce circostanza insuscettibile di produrre quale effetto la preclusione della possibilità dell'INPS di recuperare i contributi e le sanzioni aggiuntive di cui al verbale, non essendo applicabile alla fattispecie in considerazione la disciplina di cui all'art. 14 cit..
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 491/2022 promossa da
EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv.to STRADA FEDERICO che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale resistente
OGGETTO: azione di accertamento avverso diffida ad adempiere
All'udienza del 23/01/2024 le parti concludevano come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 12.08.2022, SY Airline Company Limited ha proposto opposizione avverso la diffida ad adempiere Prot. 1500.2./09/2021.0588408 notificatale da INPS il 3.09.2021, emessa sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021002893/DDL del 2.09.2021 e notificato contestualmente alla diffida. Ha chiesto al Giudice:
1) accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria dell'INPS con riferimento agli importi e ai titoli di cui alla diffida ad adempiere Prot.
INPS.1500.02/09.2021.0588408;
2) accertare e dichiarare che easyJet Airline Company Limited non è tenuta al pagamento degli importi indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione
INPS n. 2021002893/DDL del 02/09/2021 né nella conseguente diffida;
3) in via subordinata, rideterminare l'ammontare delle somme asseritamente dovute a titolo di contributi, sanzioni e interessi di mora in ragione di quanto esposto nel presente ricorso, previo - se del caso - esperimento di CTU contabile.
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
Parte attrice ha esposto che, con la sopra menzionata diffida (la terza notificata alla società in seguito all'accesso ispettivo del 1.03.2019, le precedenti due diffide essendo oggetto del precedente giudizio R.G. N. 264/2021 tutt'ora pendente dinanzi al Tribunale di Varese), INPS richiedeva ad SY il pagamento dell'importo di €3.264.353,56 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo dal 1/2017 al 12/2019 e di
€2.064.257,02 a titolo di somme aggiuntive previste dalla legge vigente in materia per il periodo dal 1/2017 al 12/2019, dunque di complessivi €5.328.610,58.
La pretesa era originata dagli accertamenti svolti da INPS, con riferimento al suindicato periodo, sulla posizione contributiva contraddistinta dalla matricola aziendale INPS
8712422354, con specifico riferimento alle seguenti voci retributive, previste dal contratto collettivo applicato dalla Società:
-indennità di posizionamento per assistenti di volo e piloti (identificate sul Libro Unico del Lavoro con i codici 2836 e 2837);
-riserva in aeroporto (2838) ;
-indennità di tratta istruttore (2878);
-indennità di volo straordinaria (c.d. “Loyalty Bonus”)(2810);
-indennità permesso sindacale (3611);
-indennità di flessibilità di turno (2876);
-indennità integrativa di volo (2833);
-indennità di volo pilot manager (2885);
-indennità di volo first officer (2902);
gli ispettori avevano ritenuto che tali voci retributive non fossero riconducibili all'attività di volo effettuata dai dipendenti di easyJet e che pertanto le stesse non potessero essere sottoposte alla peculiare disciplina contributiva delle indennità di volo di cui all'art. 51, co. 6 del TUIR.
A sostegno della propria pretesa, SY ha eccepito: l'intervenuta decadenza dell'INPS dal potere di muovere le contestazioni di cui al verbale, essendo stato il verbale notificato oltre il termine di 90 giorni previsto per la contestazione degli addebiti amministrativi dall'art. 14, co. 2 L. 689/1981;
nel merito, che le indennità in contestazione, espressamente previste dalla contrattazione collettiva applicata in conformità all'art. 907 cod. nav., erano da qualificare quali “indennità di volo” in quanto riferibili ad attività prestata in volo, pertanto correttamente dovendo beneficiare del relativo trattamento contributivo;
in ogni caso, l'inapplicabilità delle sanzioni previste per la fattispecie dell'evasione contributiva di cui all'art. 116, co. 8, lett. b), L. 388/2000., essendo configurabile al più la differente fattispecie dell'omissione contributiva di cui alla lett. a);
infine, che i conteggi dell'Istituto di cui all'Allegato 1 al verbale di accertamento erano errati con riferimento alla voce 3611 (indennità per attività sindacale), non avendo l'INPS considerato che dal maggio 2017 la Compagnia aveva sottoposto ad imposizione contributiva il 100% di tale voce, come evincibile dal
LUL acquisito dall'INPS e dai cedolini esempio allegati sub doc. 15, dovendo il verbale pertanto essere in ogni caso rettificato.
Si è costituito l'INPS, contestando quando ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice il rigetto del ricorso, evidenziando in particolare che il regime contributivo applicabile alle indennità di volo presuppone in ogni caso la stretta connessione alla prestazione di servizio in volo, pertanto non essendo applicabile alle indennità oggetto
Pag. 2 di 9
dell'accertamento, trattandosi di emolumenti compensativi riferiti ad attività d'ufficio, a terra, sindacale o per compensare la fedeltà aziendale, come accertato dagli ispettori.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale degli ispettori dell'INPS.
All'udienza del 23.01.2024, l'INPS ha dato atto di aver depositato conteggi aggiornati relativi al codice 3611, avuto riguardo alla contestazione contenuta a p. 33 del ricorso, relativa al periodo maggio 2017-dicembre 2019;
l'Istituto ha dichiarato pertanto che ad esito del ricalcolo “sono da ritenere nulli, sul codice 3611, gli addebiti per contributi per €.23.000, 59, per somme aggiuntive per € 14.257,98 per un totale di € 37.258,58”, rideterminando pertanto la propria pretesa nella differenza tra quanto risultante dal verbale e l'importo di € 37.258,58 non dovuto. Le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
2.Ciò premesso in fatto, va in primo luogo disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dalla società ex art. 14, co. 2 L. 689/1981.
Sul punto, deve in particolare rilevarsi che la normativa appena citata risulta del tutto inconferente rispetto alla fattispecie di cui è causa del recupero dei contributi e sanzioni civili da parte dell'INPS, disciplinando in via esclusiva il differente procedimento relativo alla contestazione delle sanzioni amministrative da parte della P.A., comminate con ordinanza ingiunzione.
Ed infatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel ritenere che “l'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato d.lgs., esclude
l'applicabilità della procedura di cui alla l. n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione” (così Cass., ord. n. 183 del 2022;
v. anche
Cass., ord. n. 4225 del 2018).
Già in termini generali, pertanto, l'eventuale notifica oltre 90 giorni del verbale di accertamento e contestazione costituisce circostanza insuscettibile di produrre quale effetto la preclusione della possibilità dell'INPS di recuperare i contributi e le sanzioni aggiuntive di cui al verbale, non essendo applicabile alla fattispecie in considerazione la disciplina di cui all'art. 14 cit..
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