Trib. Asti, sentenza 17/05/2024, n. 358

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Asti, sentenza 17/05/2024, n. 358
Giurisdizione : Trib. Asti
Numero : 358
Data del deposito : 17 maggio 2024

Testo completo

Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
190/2021 RGAC
Il tribunale, nella persona dei sigg.ri:
Dott. P. R Pres.
Dott.ssa S P Giud.
Dott. P. P Rel. est.
Ha pronunziato
SENTENZA
Sul ricorso di:
(c.f. nata a Bra (Cn) il 19 settembre 1972, residente ad Alba (Cn) in Via Parte_1 C.F._1
M E M n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. D V del Foro di Asti (c.f.:
pec: , fax. ), elettivamente C.F._2 Email_1 P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Alba (Cn), Piazza Prunotto Urbano 5
Ricorrente
avverso
, nato ad Alba (Cn) il 17.11.1967, residente in Castagnito (Cn), Località Baraccone, Via Controparte_1
Ortolano n. 16, C.F.: , ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Alba C.F._3
(Cn), Via Macrino n. 1, presso lo studio e la persona dell'avv.to F B del foro di Asti (C.F.:
) che lo rappresenta e difende C.F._4
Resistente
Conclusioni come in atti.
Oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Parte_2
proponeva ricorso per separazione giudiziale. Parte_1
In sede di udienza, calendarizzata per pc, mercé richiamo a quanto dedotto in verbale di udienza del
18.8.2022, chiedeva:


“Voglia il Tribunale adito, acquisita la documentazione prodotta in atti, ivi compresa la sentenza di condanna ad un anno di reclusione per il reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., comma 1 e comma 2 c.p. resa dal Tribunale di Asti in data 27 giugno – 8 luglio 2022, con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla necessaria partecipazione del ai percorsi di recupero di CP_1 cui all'art. 165, comma 5, c.p.;
previa ammissione delle prove dedotte;
fermo che, ad oggi, il non ha CP_1 versato alcunché a titolo di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie minori, in spregio ai provvedimenti temporanei ed urgenti resi dal Presidente del Tribunale di Asti in data 01.05.2021,
- pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi (c.f. nata a Parte_1 C.F._1
Bra (Cn) il 19 settembre 1972 e (c.f. ) nato ad Alba (Cn) il 17 Controparte_1 C.F._3 novembre 1967;

- Le figlie minori, classe 2005 e classe 2010, vengono affidate in via Persona_1 Persona_2 esclusiva al genitore istante e manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione Parte_1 coniugale sita in Alba (Cn), Via M E M n. 25.
Per_
- Il padre contribuirà al mantenimento di e di versando alla madre Controparte_1 Per_2 [...]
, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese, l'importo mensile complessivo di Euro 600,00 (euro seicento) sino al raggiungimento dell'autonomia economica delle figlie;
importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita.
- ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente a quale genitore avente diritto. Parte_1
Per_
- Le spese straordinarie per le minori e , come descritte nel Protocollo adottato dal Per_2
Tribunale di Asti in data 7 luglio 2017, verranno corrisposte nella misura del 50% da parte della madre e del
50% da parte del padre.
- Le minori saranno fiscalmente a carico della madre nella misura del 100%. Parte_1
- Gli assegni famigliari restano integralmente a favore di . Parte_1
- La casa coniugale, in comproprietà al 50% dei coniugi, sita in Alba, M E M n. 25, con i relativi arredi, è assegnata, con ogni arredo e pertinenza, a . Parte_1
- provvederà al pagamento delle sole spese di ordinaria manutenzione dell'abitazione Parte_1 coniugale a lei assegnata. Le spese di straordinaria amministrazione sono a carico delle parti, al 50%, quali comproprietari.”
Il resistente, seppure tardivamente, si costituiva in corso di giudizio - non avendo partecipato alla udienza dinanzi al Presidente del Tribunale - da ultimo (vi era infatti mutamento di difensore) con il patrocinio dell'avv. F B, la quale rassegnava le conclusioni che seguono:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- nel merito:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e . Controparte_1 Parte_1
- Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
Persona_2
- Disporre la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti e del Servizio di Psicologia incaricati da Codesto Ecc.mo Tribunale, al fine di determinare le modalità e le tempistiche per un riavvicinamento graduale della figlia minore al padre, onde rendere effettivo il regime di affidamento condiviso e dettare le concrete modalità di visita;

- Disporre che, un volta ristabilito il rapporto con il padre e previo consenso dei Servizi incaricati, la minore possa incontrare e trattenersi liberamente presso il padre per il tempo che desidera, nel rispetto dei propri desideri e bisogni;

- Assegnare la casa coniugale alla signora affinché ci conviva con le figlie sino alla loro Pt_1 autosufficienza economica o, comunque, sino a che le stesse non trasferiscano altrove il proprio domicilio;

- Prevedere che il padre versi mensilmente, alla madre, a titolo di mantenimento mensile delle figlie Per_
e , sino alla loro autosufficienza economica, la somma non superiore ad €.300,00 mensili Per_2
(€.150,00 per figlia), alla luce delle attuali condizioni di vita ed economiche del resistente, oltre al 50% delle
c.d. spese straordinarie indispensabili e/o utili per le figlie secondo le indicazioni e le previsioni contenute nel
Protocollo d'Intesa emesso dal Tribunale di Asti in data 07.07.2017.
- Respingere ogni altra domanda.
- Vittoria di spese e competenza di lite.”
La domanda di separazione è certamente fondata, essendo intervenuti nella vita familiare eventi, tali da rendere non perseguibile alcuna ipotesi di convivenza coniugale, non ultimi episodi di una certa gravità, imputabili alla persona del , il quale - pacificamente: CP_1
a)entrava in una viziosa spirale di grave dipendenza da sostanze alcoliche – ciò che è ammesso chiaramente negli scritti di parte resistente, andando anche a pregiudicare colpevolmente la propria capacità lavorativa
[con perdita del lavoro (quale operaio presso la ditta dal luglio 2021];
Org_1
b)si rendeva colpevole (vedi sentenza GIP Tribunale di Asti, n. 341/22, prodotta il 19.7.2022 dalla difesa attorea) del delitto previsto e punito dall'art. 612.bis c. 1 e 2 cp, per avere cagionato al coniuge, ed alle figlie, entrambe in allora minorenni, con molestie e minacce, grave stato di ansia, timore per la propria incolumità personale, con necessità di modificare le proprie abitudini di vita. Ne discendeva la condanna alla pena di anni uno di reclusione, sospesa alla condizione della frequenza dei percorsi di recupero ex art.
165 comma 5 cp, e contestuale condanna al risarcimento dei danni cagionati alle vittime, nella misura di €
6.000,00 (€ 3.000,00 per la ricorrente odierna, € 1.500,00 per ciascuna delle figlie).
Tutto quanto sopra, evidentemente, alienava al genitore anche le possibilità relazionali, coltivande nei confronti delle figlie: le quali entrambe, sentite il 8.4.2023 in udienza, manifestavano una decisa chiusura avverso la figura paterna (ricordandone chiaramente le intemperanze, legate all'uso di alcool, e la paura che tali condotte incutevano loro).
Il maturato distacco tra le figlie ed il padre è inoltre ampiamente confermato dalla Relazione 30.3.2023 del
. Organizzazione_2
Il rapporto peraltro risulta essersi interrotto oramai da anni.
Per_ Se nulla è a determinarsi, quanto alla figlia , oramai maggiorenne, il quadro, emerso in modo costante in corso di giudizio, rende impraticabile la (pur chiesta da parte resistente) via dell'affido condiviso, posto che, nel clima di sostanziale estraneità venuto a maturare per fatto e colpa del padre, non si vede come possa ad oggi (e salvi sviluppi futuri) ipotizzarsi una qualche partecipazione del alle responsabilità CP_1 genitoriali verso la figlia minore . Per_2
E' quindi fondata la richiesta attorea, per affido esclusivo cd rafforzato, pur non potendosi negare a priori la esistenza di margini – vedi infra in dispositivo – per tentare prudentemente un riavvicinamento, in futuro, con l'ausilio e le competenze dei servizi sociali.
All'affido consegue la assegnazione della abitazione coniugale alla madre, quale genitore collocatario.
Per_ Quanto alla misura dell'assegno di mantenimento, in favore della prole – la figlia , sebbene di maggiore età, non risulta aver acquisito capacità autonoma reddituale – non può non considerarsi come, allo stato, il si trovi in una condizione di menomazione grave, delle proprie facoltà lavorative;
pur CP_1 avendo egli dato conto di aver seguito percorso terapeutico (cfr.: Relazione Servizio Dipendenze
Patologiche dell .2 di Alba datata 19.09.2023;
Relazione di presa in carico del signor da Org_3 CP_1 parte dei Servizi Sociali territoriali;
Comunicazione della , Organizzazione_4 Organizzazione_5
di convocazione al colloquio preliminare per l'ammissione al Percorso Organizzazione_6
Antiviolenza previsto in seguito alla sentenza di condanna n. 341/2022 resa dal Tribunale di Asti) con effetti che paiono preliminarmente promettenti.
Nella speranza che il genitore possa riacquisire una totale idoneità lavorativa – ciò che potrà in futuro giustificare una eventuale istanza per revisione al rialzo dei contributi di mantenimento – ad oggi non sembra potersi in concreto allocare sul convenuto un assegno, se non nella misura di € 150,00 per ciascuna Org_ delle figlie, somma rivalutanda annualmente ex , oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole, secondo il vigente Protocollo in uso presso Tribunale di Asti.
Restano al di fuori del perimetro del thema decidendum rituale della controversia le questioni (cfr. conclusioni attoree) afferenti alla gestione delle spese per la amministrazione della casa coniugale, siccome in comunione pro quota, trattandosi di domanda a carattere patrimoniale, riconducibile non già al rapporto di coniugio, ma alla disciplina privatistica di cui agli artt. 1101 e ss cc.
Spese compensate, sussistendo reciproca soccombenza (in materia di affido, in danno del , sulle CP_1 questioni patrimoniali, e sulla misura dell'assegno di mantenimento, in danno della ricorrente).
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