Trib. Lucca, sentenza 12/12/2024, n. 534
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Testo completo
N. R.G. 4691/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/10/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MICHELE GIORGETTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale Nieri n. 60, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra i sigg.ri e Parte_1
a IS in data 22.5.2004, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di IS di Parte_2 provvedere alle annotazioni di Legge sui registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei registri dei
Comuni di residenza delle parti;
- dichiarare integralmente compensate le spese legali;
- confermare le statuizioni della separazione consensuale 10.3.2023, ad esclusione di quelle riguardanti gli aspetti afferenti l'immobile dei coniugi, oggi venduto, ed in conseguenza di ciò i coniugi hanno così stabilito le proprie residenze ed i propri centri abitativi e Parte_3 familiari in altri immobili dai predetti condotti in locazione;
e quindi omologare le seguenti condizioni:
1
1) i genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio nel rispetto degli obblighi Persona_1 scolastici e degli impegni sociali e sportivi dello stesso, in ossequio al principio dell'affido condiviso, ripartendo il tempo da trascorrere con il minore in modo pressoché paritetico con un regime di alternanza settimanale così come di seguito pattuito, anche tenuto conto dei rispettivi impegni di lavoro;
il figlio minore trascorrerà con il padre i giorni di martedì e giovedì, dall'orario di uscita da scuola, pernottando presso l'abitazione del padre che provvederà a riaccompagnarlo a scuola la mattina successiva;
la madre terrà con sé il figlio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (dall'orario di uscita da scuola);
il figlio , a settimane alternate, trascorrerà con i genitori i fine settimana: Per_1 ed in particolare, quando con il padre, dal venerdì dopo l'allenamento di calcio sino al lunedì mattina al rientro a scuola. Nel fine settimana di spettanza della madre, dal venerdì all'uscita da scuola, sino al lunedì mattina al rientro a scuola, salvo diversi accordi con il dr. Parte_2
2) Avendo entrambi i genitori impegni lavorativi a volte incompatibili con gli orari di uscita da scuola del figlio e con quelli delle attività extrascolastiche, potranno avvalersi dell'aiuto dei nonni paterni e materni i quali hanno manifestato la propria disponibilità ad occuparsi delle esigenze del nipote anche nei giorni in cui lo stesso sarà affidato al genero o alla nuora.
I coniugi si danno altresì reciprocamente atto che potranno in accordo fra loro, in considerazione dei loro impegni lavorativi (turni di lavoro, straordinari, impegni congressuali e/o di formazione scientifica), modificare ogni calendarizzazione e turnazione di frequentazione con il figlio ;
Per_1
3) in