Trib. Bari, sentenza 29/07/2024, n. 3539
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Tiziana Di Gioia ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8695/2015 r.g. vertente tra
Condominio di via Tenente Sbiroli n. 3 in Putignano, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Martucci, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione;
-opponente-
e
LO GI, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Maria LO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di pagamento di compensi professionali.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 28.3.2024 da intendersi qui integralmente trascritte.
Ragioni in fatto e in diritto
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni in contesa possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso per ingiunzione di pagamento (r.g. n. 2980/2015) LO GI, premesso di essere stato amministratore del Condominio di via Tenente Sbiroli n. 3 sito in
Putignano dal 18.4.2008 sino al 4.4.2013 e di aver puntualmente espletato tutte le connesse attività di gestione ordinaria e straordinaria, chiedeva emettersi decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del valore di €14.822,62, oltre interessi moratori, a titolo di compensi professionali maturati.
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Con decreto ingiuntivo numero 1487/2015 era ingiunto al Condominio di via Tenente
Sbiroli n. 3 in Putignano, in persona dell'amministratore p.t., di pagare in favore del dott.
LO GI l'importo di €14.822,62 oltre interessi e spese.
Avverso il prefato decreto proponeva opposizione il Condominio di via Tenente Sbiroli n. 3 sito in Putignano, contestando nel merito l'avversa pretesa creditoria e assumendo che durante l'espletamento del mandato ricevuto l'amministratore LO si era reso responsabile di una pluralità di inadempimenti contabili e gestionali. Segnatamente, sosteneva la mala gestio del LO nella gestione dello stabile condominiale, allegando i seguenti inadempimenti: violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1710 c.c.;
violazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 1131, commi 3 e 4, c.c. in merito al decreto ingiuntivo n. 275/2013 (r.g. n. 1234/2013) emesso dal Tribunale di Bari a favore della Tecnedil s.r.l. nei confronti del Condominio, notificato in data 22.2.2013 e comunicato ai condomini soltanto in data 4.4.2013;
mancata convocazione annuale dell'assemblea per l'approvazione dei rendiconti dall'aprile 2009 all'aprile 2011;
mancanza dei requisiti di chiarezza, intelligibilità e definitività dei rendiconti di gestione contabile dal
2008 al 2012, nonché mancata approvazione dei relativi rendiconti;
movimenti in uscita operati dal LO sul conto corrente intestato al condominio, dell'importo complessivo di €10.120,00, mai giustificati dal medesimo. L'opponente contestava, in ultimo, il quantum richiesto, contestando l'autenticità e la validità del preventivo allegato dal
LO, attesa l'incompletezza del documento depositato, perché carente della sottoscrizione del presidente e del segretario dell'assemblea condominiale in cui veniva approvato, nonché l'erronea quantificazione del compenso in ragione della precedente volontà manifestata dall'opposto di rinunciare alla fattura n. 7 del 31.7.2011 e di ridurre del
25% le successive fatture allegate al fascicolo monitorio;
assumeva in ultimo di non dover corrispondere gli interessi moratori attesa l'inapplicabilità degli stessi nei confronti del condominio quale consumatore.
LO GI, costituendosi in giudizio, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per mancato rispetto del termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art.
641 cpc, e, nel merito, l'infondatezza di ogni singola avversa doglianza, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice designato, con provvedimento assunto in data 23.11.2015, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto, assegnava alle parti termine di giorni quindici per l'instaurazione del procedimento di mediazione, obbligatorio per materia.
Fallito il percorso di mediazione, la causa, istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio al fine di 'acquisire un giudizio di congruità del compenso invocato e di verifica documentale delle contestazioni sollevate dall'opponente', all'udienza del 28.3.2024 era, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Entrambe le parti depositavano scritti conclusionali come in atti.
*****
pagina 2 di 8
Deve in via preliminare precisarsi che la documentazione prodotta dal Condominio opponente con la memoria conclusionale e le nuove deduzioni in fatto operate dalle parti in sede di scritti conclusionali non possono essere valutati ai fini della decisione: con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono, infatti, solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (cfr. in termini Cass. 98/2016).
Sempre in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della presente opposizione sollevata dal creditore opposto sull'assunto del 'mancato rispetto del termine di rito concesso dalla legge per la notifica' dell'opposizione, ovvero del termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 cpc.
Invero, emerge dalla documentazione in atti che il decreto ingiuntivo nr. 1487/2015 del
25.3.2015 veniva notificato al Condominio in data 22.4.2015 e che l'atto di citazione in opposizione era consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 1.6.2015, ovvero entro i quaranta giorni di cui all'art. 641 cpc.
Donde il rigetto dell'eccezione in parola.
Nel merito, l'opposizione è fondata.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c..
Pertanto, nell'ambito di tale procedimento, non si verifica alcuna inversione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Tiziana Di Gioia ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8695/2015 r.g. vertente tra
Condominio di via Tenente Sbiroli n. 3 in Putignano, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Martucci, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione;
-opponente-
e
LO GI, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Maria LO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di pagamento di compensi professionali.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 28.3.2024 da intendersi qui integralmente trascritte.
Ragioni in fatto e in diritto
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni in contesa possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso per ingiunzione di pagamento (r.g. n. 2980/2015) LO GI, premesso di essere stato amministratore del Condominio di via Tenente Sbiroli n. 3 sito in
Putignano dal 18.4.2008 sino al 4.4.2013 e di aver puntualmente espletato tutte le connesse attività di gestione ordinaria e straordinaria, chiedeva emettersi decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del valore di €14.822,62, oltre interessi moratori, a titolo di compensi professionali maturati.
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Con decreto ingiuntivo numero 1487/2015 era ingiunto al Condominio di via Tenente
Sbiroli n. 3 in Putignano, in persona dell'amministratore p.t., di pagare in favore del dott.
LO GI l'importo di €14.822,62 oltre interessi e spese.
Avverso il prefato decreto proponeva opposizione il Condominio di via Tenente Sbiroli n. 3 sito in Putignano, contestando nel merito l'avversa pretesa creditoria e assumendo che durante l'espletamento del mandato ricevuto l'amministratore LO si era reso responsabile di una pluralità di inadempimenti contabili e gestionali. Segnatamente, sosteneva la mala gestio del LO nella gestione dello stabile condominiale, allegando i seguenti inadempimenti: violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1710 c.c.;
violazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 1131, commi 3 e 4, c.c. in merito al decreto ingiuntivo n. 275/2013 (r.g. n. 1234/2013) emesso dal Tribunale di Bari a favore della Tecnedil s.r.l. nei confronti del Condominio, notificato in data 22.2.2013 e comunicato ai condomini soltanto in data 4.4.2013;
mancata convocazione annuale dell'assemblea per l'approvazione dei rendiconti dall'aprile 2009 all'aprile 2011;
mancanza dei requisiti di chiarezza, intelligibilità e definitività dei rendiconti di gestione contabile dal
2008 al 2012, nonché mancata approvazione dei relativi rendiconti;
movimenti in uscita operati dal LO sul conto corrente intestato al condominio, dell'importo complessivo di €10.120,00, mai giustificati dal medesimo. L'opponente contestava, in ultimo, il quantum richiesto, contestando l'autenticità e la validità del preventivo allegato dal
LO, attesa l'incompletezza del documento depositato, perché carente della sottoscrizione del presidente e del segretario dell'assemblea condominiale in cui veniva approvato, nonché l'erronea quantificazione del compenso in ragione della precedente volontà manifestata dall'opposto di rinunciare alla fattura n. 7 del 31.7.2011 e di ridurre del
25% le successive fatture allegate al fascicolo monitorio;
assumeva in ultimo di non dover corrispondere gli interessi moratori attesa l'inapplicabilità degli stessi nei confronti del condominio quale consumatore.
LO GI, costituendosi in giudizio, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per mancato rispetto del termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art.
641 cpc, e, nel merito, l'infondatezza di ogni singola avversa doglianza, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice designato, con provvedimento assunto in data 23.11.2015, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto, assegnava alle parti termine di giorni quindici per l'instaurazione del procedimento di mediazione, obbligatorio per materia.
Fallito il percorso di mediazione, la causa, istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio al fine di 'acquisire un giudizio di congruità del compenso invocato e di verifica documentale delle contestazioni sollevate dall'opponente', all'udienza del 28.3.2024 era, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Entrambe le parti depositavano scritti conclusionali come in atti.
*****
pagina 2 di 8
Deve in via preliminare precisarsi che la documentazione prodotta dal Condominio opponente con la memoria conclusionale e le nuove deduzioni in fatto operate dalle parti in sede di scritti conclusionali non possono essere valutati ai fini della decisione: con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono, infatti, solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (cfr. in termini Cass. 98/2016).
Sempre in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della presente opposizione sollevata dal creditore opposto sull'assunto del 'mancato rispetto del termine di rito concesso dalla legge per la notifica' dell'opposizione, ovvero del termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 cpc.
Invero, emerge dalla documentazione in atti che il decreto ingiuntivo nr. 1487/2015 del
25.3.2015 veniva notificato al Condominio in data 22.4.2015 e che l'atto di citazione in opposizione era consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 1.6.2015, ovvero entro i quaranta giorni di cui all'art. 641 cpc.
Donde il rigetto dell'eccezione in parola.
Nel merito, l'opposizione è fondata.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c..
Pertanto, nell'ambito di tale procedimento, non si verifica alcuna inversione
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