Trib. Salerno, sentenza 02/01/2025, n. 4
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6578 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa ha da
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. – già Nuova Tirrenia s.p.a. - (p.i.
008857410009), in persona del procuratore speciale Philippe Henry Jacques Burlisson, con i proc. dom. avv.ti Ernesto Grandinetti e Federico Conte, delega in atti
-appellante- contro
AL IO ([...]) con il proc. dom. avv. Luigi Tocci, delega in atti
-appellato-
Sulle seguenti CONCLUSIONI per l'appellante: come da note depositate in data 11.11.2024 per l'appellato: come da note depositate in data 8.11.2024
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società attrice ha appellato la decisione (n. 52/2017) con cui il Giudice di Pace di
Salerno aveva respinto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 57/2014 dallo stesso emesso con cui le era stato intimato il pagamento di € 3.603,53 (oltre interessi e spese) per attività di consulenza resa in suo favore dal perito AN.
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Formulava i seguenti motivi di appello.
1) Eccezione di improponibilità della domanda per abuso del processo, per violazione dei principi costituzionali del giusto processo e dell'art. 88 c.p.c. e di violazione dei principi che regolano l'obiettivo costituzionalizzato della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. e i principi di buona fede oggettiva e correttezza. Erroneità della motivazione.
A sostegno di tale motivo di appello, l'appellante deduceva di aver stipulato un convenzione di prestazione d'opera professionale con il perito industriale MA
AN che aveva svolto il ruolo di suo fiduciario nella gestione dei sinistri affidatigli in pendenza del contratto.
Riferiva che nella convenzione era stato pattuito un compenso forfettario che andava a compensare tutta l'attività svolta in ogni singolo incarico conferito al perito e escludeva che l'AN avesse svolto attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto, e che erano state tutte saldate.
Esponeva che, invece, l'appellato ritenendo di aver ricevuto dalla controparte incarichi anche non coperti dalla convenzione, le aveva notificato molteplici decreti ingiuntivi per il pagamento di tali ulteriori prestazioni professionali, tra i quali quello opposto innanzi al GdP Salerno e definito con la pronuncia impugnata nel presente giudizio.
AM sosteneva pertanto l'improponibilità della domanda per abuso del processo e violazione dei principi e delle norme sulla buona fede e correttezza processuale e contestava l'assunto con cui il Giudice di Pace, nel rigettare l'eccezion in oggetto aveva ritenuto che la richiesta monitoria fosse fondata su singoli incarichi professionali.
2) Violazione dei principi di diritto su litispendenza o continenza di cause. Errore di giudizio e falsa applicazione di principi di legge.
Al riguardo, AM dava atto di aver notificato nel 2010 a MA AN atto di citazione avente ad oggetto una domanda di rendiconto ed accertamento di debito, relativamente alle somme da questo pretese quale compenso per tutte le prestazioni
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professionali rese in passato a suo favore.
Deduceva l'appellante che tra le eventuali somme, se effettivamente dovute, erano senz'altro da ricomprendere anche quelle oggetto del giudizio deciso con la sentenza impugnata, posto che nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno, si chiedeva di accertare se esistessero somme effettivamente dovute in relazione all'intera attività svolta dall'AN in favore della società AM.
Esponeva che in quel giudizio si era costituito l'AN proponendo domanda riconvenzionale, con richiesta di mutamento di rito, di pagamento del dovuto con riferimento a tutte le attività professionali svolte a favore della AM, chiedendone la condanna al pagamento della somma di non meno di € 5.000.000,00;
domanda pertanto destinata a comprendere anche l'importo ingiunto con il d.i. n.
57/2014 del GdP Salerno. L'AN aveva inoltre chiesto l'accertamento e la dichiarazione della natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo pieno intercorso con AM Assicurazioni, già Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A., con condanna della società attrice al pagamento della somma di € 710.549,61 oltre interessi
e rivalutazione monetaria.
Le cause erano state separate rimanendo di competenza del Giudice civile la domanda di rendiconto con passaggio alla cognizione del Giudice del Lavoro di Salerno la domanda tendente all'accertamento ed alla dichiarazione della natura subordinata del rapporto di lavoro tra l'AN e la AM.
Rilevava pertanto l'appellante la sussistenza di litispendenza/continenza tra la domanda dell'AN proposta con ricorso monitorio e la domanda di rendiconto e pagamento di tutti i compensi professionali proposta in via riconvenzionale nel giudizio pendente innanzi al Tribunale civile di Salerno.
Essendo stata tale eccezione rigettata in primo grado, AM chiedeva la riforma di questa parte della sentenza assumendone l'erroneità in quanto trattavasi, in entrambi i casi, di azione di adempimento, tra le medesime parti, con identico oggetto, seppure di diversa ampiezza, con conseguente identità di parti, causa petendi e petitum.
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3) Illegittimità della pronuncia di merito. Carenza di prova. Erroneità della motivazione.
Nell'atto di opposizione a D.I., la società deduceva l'assenza di prova in merito al conferimento degli incarichi di cui si pretendeva il pagamento, ed evidenziava che tutte le prestazioni professionali convenzionate erano state regolarmente saldate.
Assumendo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il ricorrente mantiene la qualità di attore in senso sostanziale e quindi deve assolvere l'onere probatorio a suo carico ex art. 2697 cod. civ., eccepiva che le prestazioni professionali che si affermavano espletate non erano corredate dall'indispensabile e preventivo incarico;
che non era dato comprendere quindi se la società avesse mai effettivamente affidato l'incarico per il quale si rivendicava il compenso;
che l'importo della fattura era errato, in quanto in palese violazione degli accordi di tariffazione in vigore tra
l'AN e la società;
che nessuna prova era stata fornita, anche a fronte delle puntuali eccezioni sopra riportate, dall'opposto.
Il GdP Salerno, invece, motivando che dalla documentazione allegata al suo fascicolo era emerso che l'AN avesse svolto attività per conto della società assicuratrice, mentre la società assicuratrice nonostante affermasse di aver regolarmente pagato all'opposto quanto a lui spettante per l'attività espletata, non aveva dato prova di ciò nel corso del giudizio;
ed aggiungendo che le parcelle richieste dal p.i. AN MA risultavano coerenti con le tariffe stabilite per i periti industriali, categoria alla quale appartiene