Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/01/2025, n. 5
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Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha
pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 2962/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA GIAGUARO SPA, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Pietro Franzese, con sede in Sarno, alla Via dell'Ingegno s.n.c., P.IVA 01020090658, rappresentata e difesa dall'avv. Walter Mauriello, C.F. [...], del Foro di Avellino, giusta procura rilasciata su foglio separato, con cui elettivamente domiciliata in Avellino, alla Via F. Iannaccone n.7 OPPONENTE
E
OHMICA s.r.l., in persona del legale rappr.te, Ing. Senatore Pasquale, con sede legale in Nocera Superiore alla via J. F. Kennedy n. 73 (P.Iva 04773360658) rappr.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Giovan Giacomo Fortino (c.f. [...]) e Vincenzo Del Grande (c.f. [...]), presso il cui studio elettivamente domicilia in S. Egidio del Monte Albino alla via SS. Martiri n. 171 OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 24/10/2024, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la AG spa proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 466/2016 del 30/3/2016 e notificato il 6/4/2016, con il quale veniva ingiunto alla AG S.p.A., il pagamento in favore della CA S.r.l., della somma di € 105.328,63, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento delle fatture n.48 del 18.06.2015, n.72 del 31.07.2015, n.73 del 31.07.2015, n.74 del 31.07.2015 e n.79 del 14.08.2015 per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per fornitura di materiali e pezzi di ricambi necessari, nonché di
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riparazioni sugli impianti di proprietà della AG S.p.A. Parte opponente eccepiva l'infondatezza ed inammissibilità del decreto ingiuntivo emesso;
l' inammissibilità ed infondatezza del credito vantato portato dalle fatture n.48 del 18.06.2015, n.72 del 31.07.2015, n.73 del 31.07.2015, n.74 del 31.07.2015 e n.79 del 14.08.2015;
proponeva altresì domanda riconvenzionale di risarcimento danni per violazione del principio di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 codice civile, concludendo come di seguito: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere:
1. Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare inesistente, nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.466/2016 - R.G. n.1795/2016, pronunciato in data 31.03.2016 e notificato in data 06.04.2016, con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha ingiunto alla AG S.p.A. il pagamento dell'importo di 105.328,63 euro, oltre interessi e le spese della procedura monitoria ed, in ogni caso, dichiarare non dovuta dall'opponente la somma ingiunta.
2. Accertare e dichiarare, in virtù della spiegata domanda riconvenzionale, l'avvenuta risoluzione di ogni rapporto contrattuale con CA S.r.l., nella persona del legale rappresentante ed amministratore unico pro tempore, ing. Pasquale Senatore, per gravissimi inadempimenti alla stessa ascrivibili in via esclusiva, nonché dichiarare la medesima CA S.r.l. tenuta e condannata al risarcimento di tutti i danni subiti dalla AG S.p.A. pari a 240.031,76 euro a causa dei suddetti inadempimenti contrattuali ovvero nella misura che sarà accertata in corso di giudizio ed anche a mezzo di C.T.U.;
3. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, che la CA S.r.l., nella persona del legale rappresentante ed amministratore unico pro tempore, ing. Pasquale Senatore, è responsabile dei gravi comportamenti assunti, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1175, 1375 e 2043 codice civile e, per l'effetto, condannarla, in virtù della spiegata domanda riconvenzionale, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla AG S.p.A., nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore pro tempore, nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa o a mezzo di C.T.U., il tutto nei limiti della competenza del valore del presente giudizio di opposizione.
4. Vittoria di spese e competenze.” Si costituiva la società OHMICA s.r.l., rassegnando le seguenti conclusioni: “ in via preliminare: vorrà l'On.le Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di Giudice Monocratico, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico n. 466/2016 – R.G. N. 1795/2016, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, in data 30.3.2016, sia per le motivazioni esposte in premessa sia perché l'opposizione non è fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione. Nel merito: vorrà l'On.le Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di Giudice Monocratico, rigettare l'opposizione promossa perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo Telematico n. 466/2016 – R.G. N. 1795/2016, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, in data 30.3.2016. Condannare la società AG S.p.a., in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” 1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di
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convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a