Trib. Ragusa, sentenza 02/01/2025, n. 5
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Testo completo
N. R.G. 3826/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3826/2019 avente ad oggetto vendita di cose immobili, promossa da:
CU HA ID, nato in [...] il [...], C.F. [...], con il patrocinio dell'avv. RUSTICO SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
TI TA, nato a [...] il [...], C.F. [...], con il patrocinio dell'avv. AMORE ELIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza del 1/10/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE Dichiarare l'inadempimento da parte dell'alienante IN ET del contratto preliminare di vendita – avente ad oggetto l'immobile sito in Ispica, contrada Marina Marza, in catasto al foglio 83, particelle 160, 161 e 602 – stipulato in data 22/12/2017 con SC AI DI per le causali in premessa meglio dedotte. Di conseguenza, condannare il convenuto IN ET al pagamento in favore dell'attore della somma di € 10.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria, atteso che l'immobile de quo risulta viziato da gravi vizi e difformità urbanistiche per tutti i motivi meglio specificati in premessa.
Con vittoria di spese e compensi.
CONVENUTO Ritenere e dichiarare che il IN ha puntualmente adempiuto ad ogni obbligazione discendente dal preliminare di vendita 22.12.2017;
pagina 1 di 4
ritenere e dichiarare che non sussistono abusi edilizi nell'immobile di proprietà del IN;
in conseguenza di ciò, ritenere e dichiarare non sussistere alcun inadempimento contrattuale in capo al IN;
per l'effetto, rigettare la domanda attorea.
Vinte le spese.
pagina 2 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda di SC AI DI è fondata e deve pertanto essere accolta. In data 22.12.2017, IN ET e SC AI DI stipulavano un contratto preliminare di compravendita con il quale il IN prometteva e si obbligava a vendere all'SC l'immobile, privo di impianti e servizi, sito in Ispica c.da Marina Marza, in corso di censimento al catasto al foglio 83, particelle 160, 161 e 602, pattuendo il prezzo complessivo di € 23.000,00, di cui € 5.000,00 versati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3826/2019 avente ad oggetto vendita di cose immobili, promossa da:
CU HA ID, nato in [...] il [...], C.F. [...], con il patrocinio dell'avv. RUSTICO SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
TI TA, nato a [...] il [...], C.F. [...], con il patrocinio dell'avv. AMORE ELIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza del 1/10/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE Dichiarare l'inadempimento da parte dell'alienante IN ET del contratto preliminare di vendita – avente ad oggetto l'immobile sito in Ispica, contrada Marina Marza, in catasto al foglio 83, particelle 160, 161 e 602 – stipulato in data 22/12/2017 con SC AI DI per le causali in premessa meglio dedotte. Di conseguenza, condannare il convenuto IN ET al pagamento in favore dell'attore della somma di € 10.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria, atteso che l'immobile de quo risulta viziato da gravi vizi e difformità urbanistiche per tutti i motivi meglio specificati in premessa.
Con vittoria di spese e compensi.
CONVENUTO Ritenere e dichiarare che il IN ha puntualmente adempiuto ad ogni obbligazione discendente dal preliminare di vendita 22.12.2017;
pagina 1 di 4
ritenere e dichiarare che non sussistono abusi edilizi nell'immobile di proprietà del IN;
in conseguenza di ciò, ritenere e dichiarare non sussistere alcun inadempimento contrattuale in capo al IN;
per l'effetto, rigettare la domanda attorea.
Vinte le spese.
pagina 2 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda di SC AI DI è fondata e deve pertanto essere accolta. In data 22.12.2017, IN ET e SC AI DI stipulavano un contratto preliminare di compravendita con il quale il IN prometteva e si obbligava a vendere all'SC l'immobile, privo di impianti e servizi, sito in Ispica c.da Marina Marza, in corso di censimento al catasto al foglio 83, particelle 160, 161 e 602, pattuendo il prezzo complessivo di € 23.000,00, di cui € 5.000,00 versati
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