Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 596
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 6220/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.05.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Magni Silvia presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo Email_1
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Speciale Patrizia presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Napoli il 15.07.2017
(anno 2017, atto n. 47, parte 2, serie A)
separati con sentenza n. 1173/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 30.07.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
- c.f.: - nata il [...] a [...], cittadinanza Parte_2 CodiceFiscale_3 italiana;
- c.f.: - nato il [...] a [...], Parte_3 CodiceFiscale_4 cittadinanza italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.05.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) i figli minori ed verranno affidati ai genitori secondo le regole dell'affido Pt_2 Parte_3 condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione materna, già casa coniugale, in Milano Via Plinio 59;
2) la casa familiare sita in Milano via Plinio 59, già proprietà esclusiva della SI. ra CP_1
, verrà assegnata alla stessa che continuerà ad abitarla con i figli minori ed
[...] Pt_2
utilizzandone gli arredi e facendosi carico integralmente delle utenze domestiche, delle Parte_3 spese condominiali ordinarie e straordinarie nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria;
3) il SI. , trasferita la propria residenza in Cormano, via Po 45, si farà Parte_1 carico integralmente del pagamento dei canoni d'affitto/ rate di mutuo, delle utenze domestiche, delle spese condominiali ordinarie e straordinarie nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria.
4) il SI. e la SI.ra dichiarano di essere economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento;
5) regolamentazione del diritto di visita infrasettimanale
Il SI. , compatibilmente con il proprio lavoro, potrà vedere e tenere con sé i figli ed Pt_1 Pt_2
, provvedendo per loro ai pasti e al pernottamento, ogni volta che vorrà su migliori Parte_3 accordi dei genitori, salvo il necessario preavviso e coordinamento, nonché tenuto conto degli impegni dei minori stessi e della madre, e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
- dall'uscita dall'asilo il mercoledì e sino al giovedì mattina quando accompagnerà alla Pt_2 scuola materna e al nido;
Parte_3
- nei week-end a fine settimana alternati;
- nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre, il padre preleverà i minori il venerdì dall'uscita dell'asilo e li terrà con sé sino al sabato mattina quando li accompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 10;
- nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza del padre, il SI. preleverà i Pt_1 minori dall'abitazione materna il sabato entro le ore 10 e li terrà con sé sino al lunedì mattina quando li accompagnerà presso la scuola materna;
- dall'uscita dall'asilo il lunedì e sino al martedì mattina quando alla scuola materna e Pt_2
al nido, nella settimana che ha inizio dopo l'week-end di pertinenza della madre. Parte_3
6) regolamentazione del diritto di visita festività e vacanze
Salvo diversi accordi intercorsi con congruo anticipo, i coniugi concordano come di seguito:
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, un genitore terrà con sé i figli dal 23 dicembre al 28 dicembre nonché il 4 e 5 gennaio e l'altro genitore dal 29 dicembre al 3 gennaio nonché il 6 e 7
gennaio;
- le vacanze pasquali verranno trascorse dai minori con il genitore di pertinenza secondo lo schema di cui al precedente punto e), così da consentire ai minori di trascorrere ad anni alterni il giorno di
Pasqua con il padre e quello del Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive (1° agosto – 31 Agosto), i figli trascorreranno con