Trib. Castrovillari, sentenza 04/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 04/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 5
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

R.G. n. 1934/2019
BBLICA ITALIANAREPVB
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott. Manuela Esposito - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c previo riscontro telematico di deposito delle note scritte
PROMOSSO DA
AS FA
- parte ricorrente -
Avv. Luca Salvatore Affortunato avvluca.affortunato@pec.giuffre.it
nei confronti di
INPS
- parte resistente -
Avv. Marcello Carnovale


avv.marcello.carnovale@postacert.inps.gov.it
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, la ricorrente in epigrafe riferiva: che essendo in possesso dei requisiti di legge, in data 23.12.2013, aveva presentato all'INPS domande per ottenere assegno sociale;
che l'Istituto le aveva rigettato l'istanza per assenza della permanenza stabile in Italia da dieci anni;
adiva il Tribunale di Castrovillari al fine di sentir accertato e dichiarato il suo diritto alla corresponsione dell'assegno per gli anni 2016, 2017 e 2018 oltre interessi, con il favore delle competenze di giudizio.
Costituitasi la parte resistente Inps in via preliminare eccepiva
l'improcedibilità per l'insussistenza di gravame in via amministrativa, nel merito deduceva l'infondatezza della domanda per mancanza del requisito del soggiorno continuativo per almeno dieci anni nel territorio italiano, in particolare per essersi allontanata dal territorio italiano dal 07/04/2016 al
16/08/2016 ne chiedeva, per l'effetto, il rigetto vinte le spese di giudizio.
Anzitutto si dichiara l'infondatezza della eccezione di improcedibilità, in ragione del principio granitico espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui: "nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., comma 2 solo nella prima
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