Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/02/2025, n. 508
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Rg. n. 3668/2019
RE PV BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
G.O.R.I. S.P.A., GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE, Partita Iva n. 07599620635 (C.F.
e P.I. 07599620635) rappresentata e difesa dall'Avv. FERRARA PIERO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Irene Coraggio, presso cui domicilia, come da mandato in calce all'atto di appello;
parte appellante e
AM TA nata a [...] il [...], cod. fisc.
[...], residente in [...];
IT OL, nato a [...] il [...], cod. fisc. [...], residente in [...]de' Tirreni (Sa), alla Via Onofrio di Giordano;
IT LO, nato a [...] il [...], cod. fisc. [...], residente in [...](Sa), alla Via Esterna Chiunzi, quali eredi del sig. IT UI, nato a
Vibonati (Sa) il 07 giugno 1927, cod. fisc. [...]rappresentati e difesi dall'Avv.
ANTONIO STOIA e presso lo studio ultimo della quale sono elettivamente domiciliati come da mandato apposto a margine dell'atto di citazione di primo grado;
parte appellata nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 2048/2019 emessa dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore e depositata il 16.04.2019, notificata il 21.05.2019.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Gori S.p.A. con atto di appello ritualmente chiedeva la riforma della sentenza in epigrafe indicata, con la quale era stata accolta la domanda proposta da IG IT e dichiarate non dovute le somme, a questi richieste, dalla Gori S.p.A. per il totale di euro 2.898,49, a titolo di corrispettivo della fornitura servizi idrici ad uso domestico, relativamente alla fatture di seguito indicate:
n° J0201111088770 del 21 novembre 2012, pari ad euro 84,00; n° J000001401163888 del 31 luglio 2014, pari ad euro 172,00; n° J000001401866004 del 29 ottobre 2014, pari ad euro
118,00; n° J000001500649318 del 24 aprile 2015, pari ad euro 127,00; n° J000001501545337 del 23 luglio 2015, pari ad euro 131,00; n° J000001502133881 del 30 ottobre 2015, pari ad euro 398,00; n° J000001600083554 del 22 gennaio 2016, pari ad euro 135,00; n°
J000001600618746 del 26 aprile 2016, pari ad euro 181,00; n° J000001601160514 del 18 luglio 2016, pari ad euro 164,00; n° 4681134-2 dell'08 gennaio 2017, pari ad euro 50,97; n°
4681134-3 dell'08 gennaio 2017, pari ad 210,00; n° 4681134-4 dell'08 gennaio 2017, pari ad euro 210,00; n° 4681134-5 dell'08 gennaio 2017, pari ad euro 210,00; n° 9517011000235337
del 23 febbraio 2017, pari ad euro 251,33; n° 9517011000922659 del 21 giugno 2017, pari ad euro 163,88; n° 9517011001296557 del 21 agosto 2017, pari ad euro 148,18; n°
9517011001666990 del 20 ottobre 2017, pari ad euro 147,45 ed, infine, n°
9517011002033702 del 21 dicembre 2017, pari ad euro 164,68.
La domanda proposta, in primo grado dall'attuale appellato era basata essenzialmente sulla carenza di legittimazione attiva (rectius di titolarità attiva del preteso diritto), giacché:
- non risultava essere mai stato sottoscritto nessun contratto e, pertanto, non risultava essere mi stato ceduto nessun contratto;
non poteva ravvisarsi la sussistenza di un contratto per facta concludentia, tenuto conto che, ab origine, il contratto era stato stipulato dalla pubblica amministrazione (nel caso di specie, il Comune di Pagani), con connessa obbligatorietà della forma scritta ad substantiam, mancando la quale nessuno contratto poteva dirsi validamente concluso
(e, poi, ritualmente ceduto); la legittimità e correttezza delle tariffe applicate, con vittoria di spese.
La RI S.p.A. contestava l'assunto ex adverso dedotto, sostenendo:
l'esistenza e la validità del rapporto contrattuale per facta concludentia (essendo la RI subentrata nella gestione del servizio idrico in luogo del Comune di Pagani); il subentro ex lege nei rapporti prima facenti capo al Comune di Angri, fatto che non richiedeva alcuna forma scritta ad substantiam per la ritenuta