Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 288

TRIB Salerno
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Salerno
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 288
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 288
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 25.11.2024, ai sensi dell'art. art. 127
ter c.p.c.
, in sostituzione dell'udienza del 31.1.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 8000 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022 vertente
TRA
AG IL (c. fisc. [...]), nato a [...] il
24.10.1971, residente in Bellizzi (SA), rappresentato e difeso per mandato in calce al ricorso dall'avv. Carmine Glielmi, presso il di lui studio elettivamente domiciliato in Eboli alla Via
Italia, 45;
PEC: avvcarmineglielmi@pec.ordineforense.salerno.it
Ricorrente
E
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587) – in persona del
Presidente pro tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale notarile alle liti in atti,
dall'avv. Francesco Bove e con questo elett.te dom.to in Salerno al corso Garibaldi 38
presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
PEC: avv.francesco.bove@postacert.inps.gov.it;
1 Resistente
OGGETTO: Assegno ordinario di invalidità (opposizione ad ATP).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.12.2022, GO IL esponeva che, versando nelle condizioni mediche per ottenere il riconoscimento di uno stato di invalidità con riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini (art. 1 legge 222/84), al fine del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento del predetto beneficio e, a seguito del rigetto dell'istanza da parte della Commissione, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per
A.T.P., all'esito del quale il CTU nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio in questione.
In ragione delle non soddisfacenti – per il ricorrente – risultanze dell'A.T.P., il medesimo proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del CTU, chiedeva accogliersi le domande previo accertamento della sussistenza del suo diritto al beneficio invocato dalla data della domanda o da diversa decorrenza;
con vittoria di spese ed onorari di lite da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'INPS con memoria depositata in data 4.4.2023, il quale concludeva per l'infondatezza ed il rigetto nel merito del ricorso. Il tutto, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
Nel corso del giudizio veniva conferito incarico integrativo al CTU che aveva operato in fase di ATP per l'effettuazione di un supplemento di consulenza volto ad attualizzare la valutazione medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate, nonché ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
2
In conseguenza della
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