Trib. Messina, sentenza 23/07/2024, n. 1883
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. C B Presidente est. dott. C M Gdice dott. V C Gdice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1374 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
, nata a Lipari (ME) il 23/9/1966, residente in Parte_1
Messina, Strada Panoramica dello Stretto, n. 1100, C.F.:
rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. C.F._1
D O del foro di Messina (C.F.: ), C.F._2
domiciliata in Messina, Via Santa Maria dell'Arco, n. 16, la quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
ovvero al seguente numero di fax: 09040849;
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RICORRENTE
E
nato a Reggio Emilia il 22.07.1972 C.F.: Controparte_1
, residente in Reggio Emilia, Via Toscanini, n. 21, ed C.F._3
elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Via Galliano, n. 2/2, presso lo studio e la persona dell'avv. V F che la rappresenta e difende per delega in atti, C.F.: , pec: C.F._4
1
fax: 0522439561;
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RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
In data 29.10.2005, nata a Lipari (ME) il Parte_1
23.09.1966, e nato a Reggio nell'Emilia (RE) il Controparte_1
22.07.1962, contraevano matrimonio civile, in regime di separazione dei beni, nel Comune di Lipari, con atto trascritto nei registri dello Civile di detto Comune al n. 35, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2005. Dall'unione non nascevano figli.
Con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale il 23 marzo 2022, domandava la separazione giudiziale dal Parte_1
coniuge, evidenziando che per incomprensioni Controparte_1
caratteriali il rapporto tra i coniugi si era ormai deteriorato e che per tale ragione era cessata la convivenza tra loro. Più specificamente, deduceva che ciò era dovuto alla condotta del , che sin dall'inizio dell'unione CP_1
matrimoniale aveva dimostrato una scarsa propensione al lavoro, avviando svariate attività commerciali e poi abbandonandole, in quanto ritenute non remunerative. Precisava che tale comportamento da parte del marito aveva comportato la contrazione di parecchi debiti dei quali ella si era fatta carico nel corso degli anni in sua vece. Lamentava in proposito che, sebbene il marito si fosse dichiarato da sempre pronto alla restituzione nei suoi confronti delle somme corrisposte nel suo interesse, tuttavia non aveva mai restituito alcunché ed ancor più aveva abbandonato la casa familiare per fare ritorno nella propria città di origine, così che ella si era ritrovata a
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dovere saldare, con la propria busta paga, prestiti da lui contratti. La ricorrente domandava, pertanto, l'addebito della separazione a carico del marito e chiedeva che fosse disposto a carico del l'obbligo di CP_1
corrispondere in suo favore la somma mensile di € 500,00 a titolo di assegno di mantenimento, con vittoria di spese e compensi.
Con decreto depositato il 31/05/2022, veniva fissata l'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi per il giorno 21/11/2022.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta del 04 novembre 2022 si costituiva in giudizio il quale Controparte_1
preliminarmente rilevava che, all'epoca del matrimonio, la era Pt_1
già impiegata con contratto a tempo indeterminato presso il Municipio di
Lipari mentre il resistente conduceva stabile attività lavorativa in Reggio
Emilia e che, contrariamente a quelli che erano gli intenti della coppia, la ricorrente, sebbene lo avesse promesso, aveva rifiutato di formalizzare richiesta al fine di trasferirsi presso un ufficio pubblico della provincia di
Reggio Emilia, dove i coniugi avevano originariamente progettato di definitivamente fissare il proprio domicilio. Deduceva che, in virtù di ciò, egli aveva dovuto abbandonare la propria occupazione lavorativa per trasferirsi in Sicilia ed aveva dovuto attivarsi per reperire un nuovo impiego. Contestava quanto dedotto dalla ricorrente in ordine ai prestiti da lei asseritamente contratti per far fronte alla presunta situazione debitoria del marito, deducendo di contro, che tali prestiti erano stati contratti dalla moglie solo nel suo esclusivo interesse, non essendovi alcuna prova dell'impiego di tale denaro in favore o ad opera del deducente che. invece, si era sempre dato da fare per lavorare anche con contratti a termine, contribuendo al mantenimento della famiglia. Contestava e disconosceva la
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paternità della scrittura prodotta dalla ricorrente, nella quale il sottoscrittore
- comunque non riconosciutosi debitore della - aveva elencato Pt_1
fatti e circostanze non veritiere e avulse dalla realtà, riservandosi di agire anche in sede penale e deducendo, comunque, l'inammissibilità della produzione di tale scrittura nel presente giudizio. Respingeva la domanda di addebito avanzata nei suoi riguardi per allontanamento dalla casa coniugale, deducendo che in realtà era stata proprio la moglie ad allontanarlo dalla casa coniugale nel maggio dell'anno 2017, a causa di continui contrasti tra i coniugi che avevano causato il venire meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Rilevava in proposito, a supporto della propria tesi, che la veva atteso ben cinque anni Pt_1
dalla separazione di fatto prima di proporre il giudizio, ivi deducendo il predetto asserito abbandono del tetto coniugale e che ella era pienamente consapevole della sua nuova collocazione abitativa in Reggio Emilia.
Deduceva che la notifica del ricorso introduttivo del giudizio era stata fatta nei suoi confronti nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., all'indirizzo corrispondente all'abitazione coniugale in Messina e che, pertanto, egli aveva appreso del giudizio solo in virtù di colloqui telefonici con la moglie.
In merito alla richiesta della volta ad ottenere un assegno di Pt_1
mantenimento, evidenziava l'insussistenza in capo alla ricorrente di uno stato di bisogno, in virtù del reddito medio da lavoratore dipendente percepito dalla moglie pari a circa 18.000 euro annui, così come emerso dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti;
deduceva che egli, viceversa, non aveva prestato attività lavorativa nell'anno 2019 mentre negli anni
2020 e 2021 aveva percepito un reddito comunque inferiore a quello della moglie;
deduceva altresì che le trattenute emergenti dalle busta paga della erano riconducibili a suoi comportamenti di spesa Pt_1
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incompatibili con il suo reddito. Evidenziava, poi, che la richiesta di rimborso avanzata dalla oltre ad essere inammissibile, non era Pt_1
stata oggetto di specifica domanda nelle conclusioni e che comunque quanto dalla stessa dedotto sul punto non era provato. In conclusione, il resistente, domandava che fosse dichiarata la separazione dei coniugi e che fosse rigettata sia la domanda avanzata dalla ricorrente di addebito della separazione al marito sia la domanda volta ad ottenere la corresponsione di un assegno di mantenimento, sia qualsiasi ulteriore domanda avente ad oggetto richieste a contenuto economico - risarcitorio nonché afferenti all'eventuale divisione del patrimonio, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
All'udienza presidenziale del 21.11.2022, il Presidente di Sezione delegato, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, sentiva i coniugi.
In tale sede la dichiarava di essere impiegata presso il Pt_1
Comune di Lipari con la qualifica di istruttore amministrativo, in comando nel Comune di Messina;
di percepire uno stipendio di importo tra gli €
720,00 e gli € 750,00, al netto di una cessione del quinto, di una delegazione di pagamento e del pignoramento di un quinto dello stipendio;
precisava che la cessione del quinto si era resa necessaria perché il marito, non lavorando per anni, l'aveva coinvolta in un mutuo per l'acquisto di un'abitazione a Reggio Emilia e l'aveva altresì costretta ad assumere debiti per la famiglia, in particolare per visite mediche necessarie per entrambi i coniugi e ciò dal 2006 sino al 2008 circa con rinnovazione continua della cessione;
rilevava di aver stipulato la delegazione di pagamento per i medesimi motivi ed in riferimento al medesimo arco temporale e di subire
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dal 2019 il pignoramento del quinto in quanto indotta dal marito che
l'aveva rassicurata dicendole che avrebbe provveduto ad estinguere il debito non appena in possesso della sua quota dell'abitazione di in Reggio
Emilia;
precisava trattarsi di debiti contratti per il soddisfacimento di esigenze familiari e non personali e di aver ricostituito la provvista relativa
a conti correnti bancari del marito;
che lei ed il marito non erano mai andati ad abitare a Reggio Emilia e che aveva affittato la casa a due inquilini che non le avevano corrisposto le mensilità e di versare in una situazione di pregiudizio economico irreversibile;
affermava che attualmente il marito lavorava come collaboratore scolastico a tempo determinato, mentre al tempo del mutuo lavorava presso un'assicurazione e versava in condizione di difficoltà economica ed ancor prima lavorava in banca dove si era licenziato dopo 20 anni, e che quando si erano conosciuti lo stesso aveva esaurito anche la liquidazione;
rilevava di versare in precarie condizioni di salute e di non potersi curare, non potendo sostenere le spese di visite specialistiche;
dichiarava di pagare un canone mensile di affitto di €
450,00, oltre condominio e utenze e di avere difficoltà nel reperire un'altra abitazione a causa del pignoramento gravante sulla busta paga;
di affrontare spese di viaggio per motivi di lavoro. Dichiarava di aver tentato un riavvicinamento con il marito, benché egli le avesse manifestato la volontà di separarsi nel 2016, mentre ancora convivevano, tramite la lettera di un legale;
che i coniugi si erano separati di fatto nel maggio 2017
e che da allora il marito le aveva corrisposto €300,00 per due volte a distanza di ¾ mesi,