Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/01/2025, n. 4
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 22 novembre 2024, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1292/2023 la seguente S E N T E N Z A
tra LI SC, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Taccone, con cui elettivamente domicilia in Taurianova (RC), alla Piazza Libertà n. 16, giusta procura in atti;
-ricorrente-
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.03.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219001267780000, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 14.02.2023, con particolare riferimento -per quel che quivi compete- all'avviso di addebito n. 39420150002732035000, afferente all'omesso versamento dei contributi DM 10, anni 2013-2014, per il complessivo importo di € 8.264,86. Nello specifico, deduceva la prescrizione quinquennale del credito maturata (anche) dalla data di (presunta) notifica dell'avviso di addebito, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi.
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Tanto premesso, concludeva chiedendo: “1) Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2021 90012677 80/000 e portato dall'avviso di addebito elencato dettagliatamente, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi Modello DM 10 e correlate somme aggiuntive per gli anni 2013 - 2014, gestione datore di lavoro aziende, in carico presso la sede INPS di Reggio Calabria, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dall'avviso di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;”;
vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l'INPS eccependo, in via