Trib. Vicenza, sentenza 04/04/2024, n. 786

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 04/04/2024, n. 786
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 786
Data del deposito : 4 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 5123/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5123/2018 promossa da:
CST IMMOBILIARE S.R.L. (P.IVA 03242450249), con il patrocinio dell'avv. ALBARELLO ANTONIO GIROLAMO e dell'avv. SPAZZINI PATRIZIA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
ATTORE
RA AO (C.F. [...]),
IO DI (C.F. [...]),
LA AB (C.F. [...]), tutti con il patrocinio dell'avv. GABBIANI ANNA, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. GABBIANI ANNA
MYMOON S.R.L. già TECNOARREDO S.R.L. (P.IVA 00810920249), con il patrocinio dell'avv.
MOLINARI MANUELE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. MOLINARI
MANUELE
AT AD (C.F. [...])
AT NA (C.F. [...])
AT IO (C.F. [...])
AT EL (C.F. [...])
OL NI (C.F. [...])
SAGAM IMMOBILIARE S.R.L. (P.IVA 00810920249)
CONVENUTI

RG DR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RIZZATO
ANDREA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. RIZZATO ANDREA
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 20 Oggetto: contratto d'appalto d'opera pubblica.

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 23 novembre 2023, celebratasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termini ex art. 190 c.p.c. assegnati con ordinanza del

7.12.2023. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la causa è stata assegnata a questo giudice solo dopo l'avvicendamento del Giudice
Istruttore, con provvedimento del Presidente del Tribunale del 5.10.2021 prot. n. 7339/2021.
Ciò posto, vanno succintamente ripercorsi in punto di fatto le deduzioni e domande delle parti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla legge n. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato del 9.7.2018, CST Immobiliare s.r.l. (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “CTS”) conveniva in giudizio AN AZ, VA AZ (in proprio e quali eredi di AM Marostegan), LÒ RT, IO AZ, LE AZ, AM
Immobiliare s.r.l., Tecnoarredo s.r.l. (quest'ultima, d'ora innanzi, per brevità, anche solo
Tecnoarredo”), nonché OL CC (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “CC”), DI RC (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “RC”) e GA EL (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “EL”) al fine di sentirli condannare tutti al pagamento, ciascuno per la rispettiva quota, del credito maturato dall'attrice a titolo di corrispettivo, asseritamente non pagato, complessivamente quantificato pari ad euro 179.378,00 per la realizzazione di opere di urbanizzazione del Comparto 5 oggetto del contratto di appalto stipulato con i convenuti in data 11.1.2010. Oltre alla vittoria di spese e compensi di causa.
In fatto ed in diritto, la società attrice esponeva di essere divenuta titolare, per effetto dell'atto di scissione societaria del 18.8.2017 del notaio Giuseppe Muraro di Vicenza n. 76.951 rep. n. 20127 racc., della posizione creditoria vantata da TE s.r.l. (d'ora innanzi, per brevità, anche solo
TE”) nei confronti dei convenuti in relazione all'opera d'appalto realizzata. TE aveva in effetti sottoscritto in data 11.1.2010 con i convenuti un contratto di appalto per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria sui terreni siti nel Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI), oggetto del piano di lottizzazione Tergola, relativamente al Comparto 5. L'esecuzione di tali opere, consistenti in lavori stradali, fognature, canalizzazioni, posa di cavidotti per linee telefoniche, illuminazione, energia elettrica e rete acquedotto, veniva affidata al progettista e direttore lavori geom. GI
AN (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “AN”) per il corrispettivo indicato pari ad euro
272.151,77 oltre Iva. Detto corrispettivo veniva posto a carico dei soggetti appaltanti secondo le quote di rispettiva proprietà delle superfici fondiarie, come descritte all'art. 4 del contratto di appalto, a fronte del quale venivano versati acconti per complessivi euro 236.582,19 oltre Iva.
Rappresentava, poi, l'attrice che delle opere oggetto d'appalto, unitamente alle varianti, integrazioni e pagina 2 di 20
modifiche richieste dalla direzione lavori, facevano parte anche alcune a favore del Condominio 4 Case incluso nel Comparto 5, rispetto alle quali i committenti (e concessionari convenuti) si erano assunti
l'obbligo di provvedere.
Tuttavia, le opere in favore del Condominio 4 Case venivano ultimate entro il 5.5.2011 mentre gli altri lavori (escluso il tappeto e la segnaletica definitiva) terminavano in data 30.8.2011, come risultante dal certificato di ultimazione lavori del 23.8.2012, data in cui le opere venivano assunte in consegna definitiva dai committenti (convenuti) per il tramite del direttore lavori AN. Quest'ultimo trasmetteva così in data 27.2.2014 il certificato finale dei lavori indicando come dovuto un corrispettivo complessivo pari ad euro 419.606,03 oltre Iva, e dunque un credito ancora da saldare in favore dell'attrice pari ad euro 183.023,84 oltre Iva gravante su tutti i committenti convenuti. Erano stati versati acconti per un totale pari ad euro 236.582,19 oltre Iva.
Essendo sorte contestazioni sull'ammontare del corrispettivo dovuto, siccome di gran lunga superiore a quanto previsto in contratto, nonché sui presunti ritardi nell'esecuzione dei predetti lavori, veniva depositato in data 16.1.2015 da TE un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avanti all'intestato
Tribunale al fine di determinare, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere di cui sopra, il credito (residuo) spettante a proprio favore. Veniva depositata in data 16.3.2017 la consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. Antonio Nicastro, il quale dopo aver verificato la conformità dei lavori al progetto iniziale delle opere eseguite da TE, nonché la congruità dei costi con quanto rinvenuto negli atti della contabilità redatta dal direttore lavori geom. AN, determinava il credito residuo a favore dell'impresa pari a complessivi euro 168.290,75.
Esperito infruttuosamente il tentativo di componimento bonario, l'attrice instaurava il presente giudizio al fine di ottenere la condanna ai committenti convenuti, pro quota, al pagamento del proprio (residuo) credito.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 21.12.2018 si costituivano in giudizio
CC, RC e EL chiedendo preliminarmente la chiamata in causa del terzo geom. GI
AN, direttore dei lavori (o DL) delle opere oggetto d'appalto. Chiedevano comunque di mandare respinte tutte le domande dell'attrice e, in caso di denegato accoglimento, chiedevano di accertare la responsabilità del geom. AN rispetto ai vizi progettuali e rispetto alla violazione di obblighi professionali di correttezza e vigilanza commessi quale DL delle opere appaltate e per aver commissionato varianti e riconosciuto nuovi prezzi in violazione di legge e senza averne potestà e per aver operato in favore di alcuni committenti in danno dei convenuti committenti e, per l'effetto, condannare in manleva il terzo chiamato a tenerli indenni da qualsivoglia conseguenza economica dovesse derivare in favore dell'accoglimento delle domande attoree.
In via riconvenzionale, i convenuti chiedevano inoltre di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento nell'esecuzione del medesimo dell'attrice appaltatrice e la condanna alla restituzione di quanto già versato, oltre al risarcimento per tutti i danni patiti in relazione allo stesso.
Sempre in via riconvenzionale, i convenuti chiedevano anche la risoluzione per grave inadempimento del contratto professionale concluso con il direttore lavori terzo chiamato AN, con condanna alla restituzione delle somme versate e risarcimento del danno.
Ancora, in via riconvenzionale, i committenti convenuti chiedevano di condannare l'impresa attrice e il terzo chiamato, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti quanti patiti a causa dei loro pagina 3 di 20
inadempimenti, ivi inclusi ex art. 2043 c.c. quelli derivanti dall'escussione delle fidejussioni prestate, dai maggiori costi da sostenere e sostenuti per il perdurare delle garanzie a favore degli enti pubblici e per la mancata disponibilità ed inutilizzabilità delle aree oggetto della prevista urbanizzazione non ancora ultimata, da quantificarsi tutti in corso di causa.
In subordine, relativamente alla fidejussione prestata e poi escussa dal Condomino 4 Case, chiedevano di condannare in via di regresso pro quota ex art. 1954 c.c. le convenute AN AZ e VA
AZ, in proprio e quali eredi di AM Marostegan, per quanto dagli stessi pagato al condominio garantito. Oltre alla vittoria di spese e compensi di giudizio.
In fatto e in diritto, i convenuti esponevano che in data 23.7.2009 con atto del notaio D'Ercole n. 41167 rep. e n.

8.905 racc. veniva sottoscritta tra il Comune di Grumolo delle Abbadesse ed i proprietari delle aree urbane odierni convenuti, la convenzione relativa alla lottizzazione urbanistica dell'area denominata Comparto 5 e alle opere di accesso al piano di lottizzazione (o PDL) denominato Tergola.
Esponevano poi che in pari data, con atto del notaio D'Ercole n. 41164 rep. e n.

8.902 racc., veniva stipulata la relativa permuta di terreni tra i privati del Comparto 5 e il Comune, funzionale alla predetta lottizzazione.
Successivamente, in data 29.12.2009 il Comune di Grumolo delle Abbadesse rilasciava il permesso di costruire n. 18 prot. n. 10914 relativo alle opere di urbanizzazione del Comparto 5 e a quelle per
l'accesso al PDL Tergola, sulla base del progetto esecutivo redatto dal DL geom. AN. All'esito della procedura ad evidenza pubblica, per mezzo della quale veniva scelta l'impresa appaltatrice dei lavori pubblici in questione, veniva quindi sottoscritto il contratto d'appalto tra
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