Trib. Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 10156

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 10156
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 10156
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

1
N. 27274/2021 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Valeria Rosetti - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27274 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. ESPOSITO ANDREA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
residente in [...]al Corso CP_1 C.F._2
Sirena n. 29 – Interno 4
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza.
Il Pubblico Ministero ha chiesto che il Tribunale voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale come da provvedimento presidenziale tenuto conto dello stato detentivo del resistente. Regime di visita come da provvedimento presidenziale sempre in considerazione della detenzione del Ha chiesto, CP_1
1


2
inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento della minore, venga determinato in € 250 oltre il 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.11.21 la parte in epigrafe, premettendo di aver contratto matrimonio con il sig. a Napoli il 30.9.2014 e che CP_1 dall'unione erano nate tre figlie, nata a [...] a Persona_1
Cremano il 10.4.2001, , nata a [...] l'[...], e nata a Per_2 Per_3
Napoli il 16.12.2018, e che, successivamente alla celebrazione del matrimonio, nei confronti del erano state emesse sentenze penali di condanna in atti CP_1
indicate divenute definitive, e in particolare che lo stesso era stato condannato all'ergastolo con la sentenza n. 1137/15 emessa in data 22.6.2015 dal Tribunale di
Napoli - Gup Dott. Laviano, riformata dalla sentenza n.75/2016 emessa dalla Corte
d'Appello di Napoli ad anni 20 di reclusione, chiedeva a questo Tribunale:
“• Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n.1, lett. a), L.898/1970, lo scioglimento del matrimonio, celebrato in data 30.9.2014 e annotato nel Registro degli atti di
Matrimonio del Comune di Napoli, contratto tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1

CP_1
• determinare nella somma non superiore ad euro 300,00, l'assegno divorzile che il Sig. verserà alla Sig.ra mensilmente, quale contributo CP_1 Pt_1
al mantenimento di lei e delle tre figlie, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie, non mutuabili, sostenute nell'interesse delle stesse, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Tale somma verrà rivalutata annualmente, e verrà corrisposta senza obbligo di formale richiesta sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertati dall'ISTAT.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Il resistente non si costituiva.
All'esito dell'udienza presidenziale del 11.2.22, il Presidente, sciogliendo la riserva, in esito all'audizione personale della ricorrente e del Parte_1
resistente (detenuto) comparso spontaneamente ma non costituito, CP_1
così provvedeva:
2
3
“1)Autorizza i coniugi a vivere separatamente, fissando la propria residenza ove lo riterranno con l'obbligo di comunicarla all'altro coniuge;
dichiara ai sensi dell'art. 191 cc lo scioglimento della comunione legale;

2)Affida le figlie minori (n. 8/7/2004) ed (n.16.12.2018) Per_2 Per_3
ad entrambi i genitori in forma condivisa, con esercizio esclusivo della potestà genitoriale da parte della madre limitatamente alle decisioni di carattere scolastico e sanitario , stante lo stato prolungato di detenzione del padre ;

e dispone il collocamento delle minori presso la madre;

3)Dispone che gli incontri del padre con le figlie minori e Per_2
, in ragione del regime carcerario del padre, avvengano mediante Per_3
videochiamata settimanale secondo le indicazioni e modalità stabilite dalla
Direzione della Casa Circondariale ove il è astretto. CP_1
4)avuto riguardo alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti emergenti allo stato, dispone che (detenuto) versi alla CP_1 [...]
la somma complessiva di euro 200,00 a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento delle figlie minori e , entro il giorno 5 di ciascun Per_2 Per_3
mese, mediante modalità pattuite tra le parti;
dispone altresì che detta somma sia soggetta a rivalutazione annuale mediante applicazione degli indici Istat;

5)dispone che contribuisca nella misura del 50% delle spese CP_1
straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal Servizio sanitario Nazionale relative alla IG minore debitamente documentate;

6)tenuto conto dello stato di detenzione del resistente e della circostanza che la ricorrente percepisce il RDC di circa € 900,00 mensili, non sussistono – allo stato - i presupposti per porsi a carico del resistente alcun assegno a titolo di mantenimento della moglie in favore”
Quindi rimetteva le parti dinnanzi al G.I. Veniva depositata memoria integrativa da parte ricorrente.
All'esito dell'udienza cartolare del 14.6.22, il Giudice, rilevato che il resistente non risultava costituito e che la notifica appariva ricevuta nella casa circondariale di Saluzzo e che la certificazione di residenza in atti era di molto precedente all'introduzione del giudizio, sottoponeva d'ufficio la questione circa la competenza territoriale del Tribunale adito e rinviava in prosieguo prima udienza al
27.9.22 in modalità cartolare.
3
4
All'esito di successiva udienza cartolare del 17.11.2022, il Giudice, rilevato tra l'altro che i certificati di residenza del resistente ai fini della competenza non riguardavano la residenza all'atto dell'introduzione del giudizio rinviava in prosieguo prima udienza al 11.5.23 onerando al deposito del certificato di residenza storico del resistente in modalità cartolare.
All'esito della predetta udienza in modalità cartolare il Giudice, sciogliendo la riserva, visto il certificato di residenza storico del resistente e vista la ritualità della notifica dell'ordinanza presidenziale al resistente che non risultava costituito ne dichiarava la contumacia e fissava udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni, onerando al deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze penali poste alla base della domanda.
Per l'udienza cartolare del 21.5.24 pervenivano note nell'interesse di parte ricorrente in cui, riportandosi integralmente al ricorso depositato ed alle conclusioni in esso contenute, chiedeva: “La ricorrente richiede lo scioglimento del matrimonio ex art. 3, n.1, lett. a), L.898/1970, in quanto, successivamente alla celebrazione del matrimonio, il è stato condannato all'ergastolo con la CP_1
sentenza n. 1137/15 emessa in data 22.6.2015 dal Tribunale di Napoli - Gup Dott.
Laviano, riformata dalla sentenza n.75/2016 emessa dalla Corte d'Appello di
Napoli ad anni 20 di reclusione ed è stato altresì condannato ad ulteriori anni 13 mesi 6 di reclusione con sentenza n. 13299/16 emessa in data 18.7.2016 dal
Tribunale di Napoli – 1° Sez. Penale Dott.ssa Corleto, confermata in data 7.2.2018 dalla Corte d'Appello di Napoli 4° Sez. Penale.
Le suindicate sentenze di condanna tutte divenute definitive.
La ricorrente richiede altresì alla S.V. Ill.ma di determinare nella somma non superiore ad euro 300,00, l'assegno divorzile che il Sig. verserà CP_1
mensilmente, quale contributo al mantenimento di lei e delle tre figlie, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie, non mutuabili, sostenute nell'interesse delle stesse, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali.”
Successivamente sulle conclusioni di cui alle note in sostituzione di udienza la procedura era rimessa al collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia del resistente non costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato.
4
5
Alla luce dele risultanze in atto va ritenuta la competenza territoriale del giudice adto.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda, da intendersi volta alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, attesa l'annotazione nella parte seconda dei registri, è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
A norma dell'art. 3, n. 1, lett. a) L. 898/70, “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;”
Osserva il Collegio che è provato il titolo a
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi