Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2024, n. 1022
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3471 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014
Avente a oggetto: “Contratti ANri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
TRA
EU UL, (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.to Vincenzo
Russo in virtù di mandato a margine all'atto di citazione presso il cui studio in Recale
(CE), alla via Gibuti 2, elettivamente domicilia;
-Attrice-
E
BANCA POPOLARI DI ANCONA S.P.A., (C.F./P.IVA 00078240421) in persona del procuratore speciale Marco Fabbri, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato dall'Avv.to Luca Ripoli ed unitamente al medesimo elettivamente domiciliata in Santa Maria Capu Vetere, alla via Ricciardi n.55, presso lo studio dell'Avv.to IO Quarracino;
-Convenuta-
NONCHE'
AN AN, (C.F. [...]) rappresentato e difeso giusta mandato in calce all'atto di citazione notificato dall'Avv.to Costantino Catapano, presso il cui studio in S. Gennarello di Ottaviano (NA), alla Via Pappalardo 95, elettivamente domicilia;
-Convenuto-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con atto di citazione ritualmente notificato IA EU citava in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentirli condannare in solido tra loro e, ciascuno a proprio titolo, alla restituzione della somma di euro 16.500,00, illegittimamente addebitata sul proprio c\c, oltre interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria a far data dall'evento per cui è causa sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese con attribuzione.
L'attrice, premessa la titolarità di un rapporto di c/c con la AN PO di Ancona- filiale di San Giuseppe Vesuviano rubricato al n. [...], deduceva che, in data 11.02.2014, a seguito di una attenta disamina dell'estratto conto, veniva a conoscenza che in data 15.05.2013 era stato disposto un bonifico di €
16.500,00 in favore del sig. IO AN, con causale “prestito” e che, detto bonifico, risultava essere stato effettuato allo sportello della filiale .
Deduceva altresì che, allo scopo di capire chi avesse autorizzato il già menzionato bonifico, previa visone anche dell'ordine di bonifico onde accertare la purezza della firma in calce, non avendo né autorizzato con delega e né disposto in loco l'operazione , formulava richiesta di delucidazioni al funzionario “certo sig. O” che, alla richiesta, si rifiutava categoricamente di fornire delucidazioni, precisando che detta documentazione non poteva essere visionata in quanto la filiale non era nel possesso materiale .
Inoltrata regolare richiesta di costituzione in mora ai convenuti, atta alla restituzione delle somme ingiustamente ed indebitamente sottrattele, invitava la convenuta AN
PO di Ancona all'esibizione materiale e la fornitura dell'ordine di bonifico di euro
16.500,00 a favore del convenuto AN IO allo scopo di verificarne l'autenticità della firma, atteso che la medesima parte istante alla data della disposizione del bonifico ossia 15.05.2013 deduceva di non essere presente su territorio italiano, bensì in
Romania. Inoltrata alla Procura una denuncia-querela, ricorreva all'intestata Autorità
Giudiziaria per la tutela del diritto vantato.
Si costituiva l'istituto di credito che, contestando ogni avversa pretesa attorea, in via preliminare chiedeva dichiararsi improcedibile la domanda per mancato esperimento del procedimento mediazione e insisteva nel merito per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva altresì AN IO che, contestata la ricostruzione fattuale operata dall'attrice, eccepiva la legittimità dell'operazione trovando la somma fondamento in un rapporto di credito del 2012 in cui lo stesso aveva dato in prestito la somma di €
32.000,00 concordando una restituzione dilazionata. In conseguenza di ciò chiedeva il rigetto della domanda, l'accertamento della non debenza nei confronti dell'attrice, con vittoria di spese con attribuzione.
Esauritasi l'istruttoria con l'acquisizione della relazione grafologica del procedimento penale, all'udienza del 23.11.23 la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si da atto che il procedimento è pervenuto sul ruolo di questo il
16.11.2023.
Sempre in via preliminare va rilevato che l'attrice ha introdotto il procedimento di mediazione obbligatoria come disposto all'udienza del 1.8.17 e, pertanto, va dichiarata la procedibilità della domanda (cfr. verbale negativo in atti).
Ancora in via preliminare, la mancata contestazione delle parti – unitamente ai titoli prodotti (contratto ed estratti conto) ed al più recente orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. SS.UU. n. 7305/2014), consentono di ritenere assolto la prova in ordine alla legittimazione attiva e passiva delle stesse.
Ciò posto in punto di preliminari eccezioni, nel merito la domanda spiegata dalla EU
IA è fondata e merita accoglimento per i motivi dappresso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3471 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014
Avente a oggetto: “Contratti ANri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
TRA
EU UL, (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.to Vincenzo
Russo in virtù di mandato a margine all'atto di citazione presso il cui studio in Recale
(CE), alla via Gibuti 2, elettivamente domicilia;
-Attrice-
E
BANCA POPOLARI DI ANCONA S.P.A., (C.F./P.IVA 00078240421) in persona del procuratore speciale Marco Fabbri, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato dall'Avv.to Luca Ripoli ed unitamente al medesimo elettivamente domiciliata in Santa Maria Capu Vetere, alla via Ricciardi n.55, presso lo studio dell'Avv.to IO Quarracino;
-Convenuta-
NONCHE'
AN AN, (C.F. [...]) rappresentato e difeso giusta mandato in calce all'atto di citazione notificato dall'Avv.to Costantino Catapano, presso il cui studio in S. Gennarello di Ottaviano (NA), alla Via Pappalardo 95, elettivamente domicilia;
-Convenuto-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con atto di citazione ritualmente notificato IA EU citava in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentirli condannare in solido tra loro e, ciascuno a proprio titolo, alla restituzione della somma di euro 16.500,00, illegittimamente addebitata sul proprio c\c, oltre interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria a far data dall'evento per cui è causa sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese con attribuzione.
L'attrice, premessa la titolarità di un rapporto di c/c con la AN PO di Ancona- filiale di San Giuseppe Vesuviano rubricato al n. [...], deduceva che, in data 11.02.2014, a seguito di una attenta disamina dell'estratto conto, veniva a conoscenza che in data 15.05.2013 era stato disposto un bonifico di €
16.500,00 in favore del sig. IO AN, con causale “prestito” e che, detto bonifico, risultava essere stato effettuato allo sportello della filiale .
Deduceva altresì che, allo scopo di capire chi avesse autorizzato il già menzionato bonifico, previa visone anche dell'ordine di bonifico onde accertare la purezza della firma in calce, non avendo né autorizzato con delega e né disposto in loco l'operazione , formulava richiesta di delucidazioni al funzionario “certo sig. O” che, alla richiesta, si rifiutava categoricamente di fornire delucidazioni, precisando che detta documentazione non poteva essere visionata in quanto la filiale non era nel possesso materiale .
Inoltrata regolare richiesta di costituzione in mora ai convenuti, atta alla restituzione delle somme ingiustamente ed indebitamente sottrattele, invitava la convenuta AN
PO di Ancona all'esibizione materiale e la fornitura dell'ordine di bonifico di euro
16.500,00 a favore del convenuto AN IO allo scopo di verificarne l'autenticità della firma, atteso che la medesima parte istante alla data della disposizione del bonifico ossia 15.05.2013 deduceva di non essere presente su territorio italiano, bensì in
Romania. Inoltrata alla Procura una denuncia-querela, ricorreva all'intestata Autorità
Giudiziaria per la tutela del diritto vantato.
Si costituiva l'istituto di credito che, contestando ogni avversa pretesa attorea, in via preliminare chiedeva dichiararsi improcedibile la domanda per mancato esperimento del procedimento mediazione e insisteva nel merito per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva altresì AN IO che, contestata la ricostruzione fattuale operata dall'attrice, eccepiva la legittimità dell'operazione trovando la somma fondamento in un rapporto di credito del 2012 in cui lo stesso aveva dato in prestito la somma di €
32.000,00 concordando una restituzione dilazionata. In conseguenza di ciò chiedeva il rigetto della domanda, l'accertamento della non debenza nei confronti dell'attrice, con vittoria di spese con attribuzione.
Esauritasi l'istruttoria con l'acquisizione della relazione grafologica del procedimento penale, all'udienza del 23.11.23 la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si da atto che il procedimento è pervenuto sul ruolo di questo il
16.11.2023.
Sempre in via preliminare va rilevato che l'attrice ha introdotto il procedimento di mediazione obbligatoria come disposto all'udienza del 1.8.17 e, pertanto, va dichiarata la procedibilità della domanda (cfr. verbale negativo in atti).
Ancora in via preliminare, la mancata contestazione delle parti – unitamente ai titoli prodotti (contratto ed estratti conto) ed al più recente orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. SS.UU. n. 7305/2014), consentono di ritenere assolto la prova in ordine alla legittimazione attiva e passiva delle stesse.
Ciò posto in punto di preliminari eccezioni, nel merito la domanda spiegata dalla EU
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