Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 18
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5137/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: accertamento negativo di credito da somministrazione di energia elettrica
TRA
LA CC AT, rappresentato e difeso dall'avv. Angela
Lodato, come da procura in atti;
ATTORE
E
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (GIA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA), rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Pilone, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI LA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data LA CA
VA adiva l'intestata A.G. al fine di vedere accolta la domanda di accertamento negativo del credito azionata nei confronti della convenuta Enel
Servizio Elettrico s.p.a. e per l'effetto ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno morale ed esistenziale ex art. 2043 cod. civ., quantificato nella somma di euro 5.000,00. A fondamento della domanda il
LA CA, nella qualità di titolare della propria ditta individuale, esponeva di essere cliente di Enel Servizio Elettrico da diversi anni, giusta codice di identificazione n. 806756385 e codice POD n. IT001E040004 e che in data
9.12.2013 riceveva la fattura n. 653971351611327, con la quale gli veniva richiesto, inspiegabilmente, il pagamento dell'importo di euro 15.794,25 per cui, per il tramite del proprio legale, con racc. a.r. del 3.02.2014, contestava la fattura, in quanto fondata su periodi di fornitura già pagati e per i quali mai
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4
nessuna richiesta di pagamento era stata avanzata da essa società di maggior tutela. Rilevava, inoltre, che i conteggi eseguiti sul calcolo dei consumi derivavano dal contatore non funzionante e non sostituito repentinamente dalla società fornitrice dell'energia elettrica. Nonostante la prima esorbitante richiesta di pagamento per consumi legati al solo bimestre novembre – dicembre 2013, seguiva un'ulteriore richiesta di pagamento ai danni del medesimo assistito, per la somma pari ad euro 1.167,45. Ne seguiva che la società Enel Energia spa procedeva in data 14.04.2014 ad una riduzione di potenza dell'energia da 11 kw a 1 kw, causando una serie di danni all'attività commerciale esercitata dal LA CA. In data 09.05.2014 inviata una missiva alla Enel Energia Elettrica s.p.a. perché si astenesse dal sospendere la fornitura di energia, invitandola a ripristinare
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5137/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: accertamento negativo di credito da somministrazione di energia elettrica
TRA
LA CC AT, rappresentato e difeso dall'avv. Angela
Lodato, come da procura in atti;
ATTORE
E
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (GIA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA), rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Pilone, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI LA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data LA CA
VA adiva l'intestata A.G. al fine di vedere accolta la domanda di accertamento negativo del credito azionata nei confronti della convenuta Enel
Servizio Elettrico s.p.a. e per l'effetto ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno morale ed esistenziale ex art. 2043 cod. civ., quantificato nella somma di euro 5.000,00. A fondamento della domanda il
LA CA, nella qualità di titolare della propria ditta individuale, esponeva di essere cliente di Enel Servizio Elettrico da diversi anni, giusta codice di identificazione n. 806756385 e codice POD n. IT001E040004 e che in data
9.12.2013 riceveva la fattura n. 653971351611327, con la quale gli veniva richiesto, inspiegabilmente, il pagamento dell'importo di euro 15.794,25 per cui, per il tramite del proprio legale, con racc. a.r. del 3.02.2014, contestava la fattura, in quanto fondata su periodi di fornitura già pagati e per i quali mai
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4
nessuna richiesta di pagamento era stata avanzata da essa società di maggior tutela. Rilevava, inoltre, che i conteggi eseguiti sul calcolo dei consumi derivavano dal contatore non funzionante e non sostituito repentinamente dalla società fornitrice dell'energia elettrica. Nonostante la prima esorbitante richiesta di pagamento per consumi legati al solo bimestre novembre – dicembre 2013, seguiva un'ulteriore richiesta di pagamento ai danni del medesimo assistito, per la somma pari ad euro 1.167,45. Ne seguiva che la società Enel Energia spa procedeva in data 14.04.2014 ad una riduzione di potenza dell'energia da 11 kw a 1 kw, causando una serie di danni all'attività commerciale esercitata dal LA CA. In data 09.05.2014 inviata una missiva alla Enel Energia Elettrica s.p.a. perché si astenesse dal sospendere la fornitura di energia, invitandola a ripristinare
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