Trib. Trani, sentenza 02/10/2024, n. 1830
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Testo completo
n.1999/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia individuale di lavoro tra
FR QU -c.f.[...], con l'assistenza e difesa dell'avv. CURIELLO VINCENZO -c.f. [...];
-parte ricorrente-
e
ASL BT -con l'assistenza e difesa dell'avv. SCARPELLINI CAMILLI
ANDREA -c.f. [...];
-parte resistente- all'udienza del 02/10/2024 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 20/03/2020, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio
Giudicante l'Azienda Sanitaria Locale BT, rassegnando contro di essa le seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato ed ottenere la relativa indennità “U.P.G. Ufficiale di
Polizia Giudiziaria” come previsto dall'art. 100 (già dall'art.52)
CCNL di categoria ut supra richiamato;
2) conseguentemente, per l'effetto, condannare la ASL BAT, in persona del legale rappresentante p.t., ad inquadrare e
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riconoscere il ricorrente con la qualifica di “U.P.G. Ufficiale di
Polizia Giudiziaria” come previsto dall'art. 100 CCNL di categoria ut supra richiamato con il riconoscimento della relativa indennità, nei modi nei termini e con le decorrenze indicate ai punti che precedono, nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive per l'indennità di Polizia Giudiziaria, differenze che, alla data del 01.03.2020 si quantificano in €
4999,99 come calcolate nell'allegato conteggio analitico o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) con vittoria di compenso e spese di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei costituiti procuratori antistatari».
I.1. - A fondamento delle sue pretese economiche, il ricorrente ha dedotto che è dipendente full-time della ASL BAT;
che, in particolare, svolge, con la qualifica di Dirigente Medico, le proprie mansioni presso il Dipartimento di Prevenzione/Servizio
Igiene Alimenti Nutrizione (S.I.A.N.) presso la ASL BAT dal
22/05/2006 alla data del deposito del ricorso;
che è stato ed è impiegato nello svolgimento delle sue mansioni ordinarie
(rientranti nel CCNL di categoria “Contratto Collettivo Nazionale
Di Lavoro Area Dirigenza Medico-Veterinaria Del Servizio Sanitario
Nazionale Parte Normativa Quadriennio 2006 - 2009 E Parte
Economica Biennio 2006-2007”), che prevedono lo svolgimento di attività di “U.P.G. Ufficiale di Polizia Giudiziaria” come previsto dall'art. 52 (oggi art. 100) del CCNL di categoria;
che la qualifica di U.P.G. è attribuibile anche in virtù della sua cooperazione con altri dipendenti di organismi di Polizia
Giudiziaria, nonché con operatori/tecnici della prevenzione dello stesso dipartimento SIAN, svolgenti le medesime mansioni di U.P.G. nell'esercizio dell'attività di supporto ed ausilio del dottore in oggetto (id est, Controlli Ufficiali in Materia di Sicurezza
Alimentare);
che alcuni membri del S.I.A.N. (oltre ai suddetti tecnici), pur essendo stati qualificati come U.P.G. e pur avendo
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ottenuto il riconoscimento della qualifica di U.P.G. con apposito tesserino, non hanno ricevuto l'indennità corrispondente a tale qualifica;
che ha richiesto per il tramite del proprio legale il pagamento dell'indennità di polizia giudiziaria, di cui al richiamato art. 52, (oggi art. 100) del CCNL di