Trib. Torino, sentenza 28/05/2024, n. 1439
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella cause riunite iscritte al n. 3883/2023 RGL (+3884/2023) promosse da
) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
) ass. avv. MORTARA C.F._2
contro
- parte convenuta contumace Controparte_1 P.IVA_1
lette le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 15/5/2024, pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che
- e si sono rivolte al tribunale affermando di aver Parte_1 Parte_2
lavorato alle dipendenze di con mansioni di operaie addette Controparte_1
al confezionamento di prodotti alimentari dapprima senza regolarizzazione
(rispettivamente dal 10.12.2020 e dal 17.12.2020) e poi dal 18.1.2021 in forza di contratti a tempo determinato prorogati sino al 31.12.2022, lamentando il mancato pagamento delle retribuzioni nella misura prevista dal c.c.n.l. tenuto conto dell'effettiva anzianità di servizio e dell'orario effettivamente osservato, superiore a quello indicato nei contratti di lavoro, e chiedendo il pagamento, rispettivamente, di euro 20.264,57 (di cui euro 2.549,30 a titolo di t.f.r.) e di euro 18.735,56 (di cui euro 2.643,57 a titolo di
t.f.r.), oltre accessori e spese;
- la parte convenuta, ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace;
2. osservato che
2.1. non risulta pienamente provata in giudizio la decorrenza anticipata dei due rapporti di lavoro, rispetto alla successiva data indicata nei contratti di lavoro, in quanto
1
entrambe le testimoni e non si sono rivelate informate, la parte attrice Tes_1 Tes_2 ha rinunciato all'interrogatorio formale della controparte e la testimonianza della ricorrente in favore dell'altra ricorrente non è
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