Trib. Salerno, sentenza 05/11/2024, n. 595
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2251/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2251/2024 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rapp.ti e difesi come in atti dall' Avv. Mariagrazia C.F._2
Rosamilia, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 05.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.10.2024 i coniugi [nato in Parte_1
SALERNO il 14/05/1974 (C.F. )] e C.F._1 Parte_2
[nata in [...] il [...] (CF. )], premesso di aver
[...] C.F._2
1
Proc. R.V.G. n. 2251/2024
contratto matrimonio in data 03/09/2006 a Salerno, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2006, al n. 38
Parte II S. A, e che dalla loro unione sono nati i figli (01/09/2007) e Per_1
(20/12/2013), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la Per_2 separazione personale con decreto di omologa n. 9065/2022 emesso in data
29/12/2022, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 05.11.2024 le parti, tramite il loro difensore, depositavano nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero