Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 11

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 11
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 11
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

R.G. n. 3478/2022

TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3478/2022 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Chiari (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Pietro Repossi, che, insieme all'Avv Stab. la Parte_2
rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliato ad Ono San Controparte_1 C.F._2
Pietro (BS), presso lo studio dell'Avv. Gloria Vaira, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 28.2.2024)
Per parte ricorrente: “In via principale e nel merito:
a) dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito dello stessa al marito,
, per violazione degli obblighi previsti dall'art. 143 e ss. C.c. con ogni Controparte_1
consequenziale e/o connesso provvedimento;

b) assegnare in via definitiva la casa coniugale alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti, salvo che per i beni personali del marito con ordine al resistente di immediato prelievo e\o autorizzando l'istante alla rimozione;

c) ritenuta la precarietà della convivenza della figlia con il padre porre a carico di Per_1
un contributo mensile nella misura che verrà ritenuta di giustizia per il suo Controparte_1
mantenimento, non essendo autosufficiente;

d) porre a carico di , a titolo di concorso al mantenimento della figlia Controparte_1
non autosufficiente, un contributo mensile di euro 500,00 ovvero determinato nella Per_2
diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie generali di entrambe le figlie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale;

e) ordinarsi a la restituzione di tutti i beni personali della moglie specificati Controparte_1
in premessa e abusivamente asportati dalla casa coniugale;

f) accertare il diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla moglie Sig.ra a causa della condotta lesiva posta Parte_1
in essere dallo stesso in violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio e condannare
al pagamento nella misura ritenta di giustizia nel presente ovvero in Controparte_1
separato giudizio.
In ogni caso: condannare alla rifusione delle spese e degli onorari di causa, Controparte_1
oltre rimborso forfettario 15%, C.p.a. e I.v.a.
In via istruttoria: previa revoca dell'ordinanza del 20.12.2023, ammettersi prova per testi sui capitoli non ammessi”;

Per parte resistente: “In via istruttoria, ammissione delle prove non ammesse;

Nel merito,
Voglia l'IIll.mo Tribunale di Brescia, respinte tutte le ulteriori e diverse domande in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, -pronunciare la separazione dei coniugi e , con addebito Controparte_1 Parte_1 della responsabilità a carico della moglie per violazione degli obblighi previsti dall'art. 143
c.c.;
ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Brescia;

- alla luce degli ultimi fatti accaduti e preso atto del trasferimento di ad abitare Per_1
presso il padre, determinare quale contributo della Signora al Parte_1
mantenimento della predetta figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma mensile di € 300,00 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, somma da versare mediante pagamento diretto alla ragazza entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo.
- Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie della figlia come stabilito dal protocollo in uso presso codesto Tribunale. Per_1
- Dichiarare nulla doversi a titolo di mantenimento a favore della figlia maggiorenne
in quanto economicamente autosufficiente, ovvero in subordine, se ritenuta dal Per_2
punto di vista economico non ancora indipendente, determinare quale contributo del padre al mantenimento della predetta figlia, che continuerà a vivere con la madre presso l'abitazione coniugale, la somma mensile non superiore ad € 100,00 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto delle somme percepite dalla medesima a titolo di retribuzione, importo da versare mediante pagamento diretto alla ragazza entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie;

- Mandare assolto il signor da assegno di mantenimento in favore della Controparte_1
moglie, non sussistendo i presupposti di legge.
Con vittoria di spese e competenze”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.3.2022 deduceva di avere contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 1.4.2000 a Brescia, trascritto nel registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del predetto Comune al n. 71, parte II, serie A, anno 2000, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale erano nate le figlie (nata il Per_2
27.9.2000), studentessa universitaria, e (nata il [...]), minorenne alla data di Per_1
introduzione del giudizio, e aggiungeva che la casa familiare, di proprietà esclusiva della ricorrente, era sita a Brescia, in via delle Bettole n. 267.
La ricorrente riferiva che la crisi coniugale era imputabile in via esclusiva alla condotta del marito, essendo, da tempo, la vita coniugale è caratterizzata da litigi e incomprensioni degenerati di recente in episodi di violenza domestica e nell'escomio della ad opera Pt_1
del avvenuto nel gennaio 2022, e non essendovi più una unione affettiva e CP_1
sentimentale fra i coniugi. Ella aggiungeva di essere riuscita, infine, a rientrare nella casa familiare, dalla quale, invece, era uscito il resistente, e di lavorare come barista, mentre il marito, anche a causa dei suoi precedenti penali, aveva sempre lavorato saltuariamente, e concludeva chiedendo la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'assegnazione a sé della casa familiare, un contributo al mantenimento delle figlie a carico del pari ad CP_1
€ 1.200,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie, la restituzione dei beni asportati dalla casa coniugale e il risarcimento dei danni cagionati dalla condotta del marito inosservante dei doveri
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi