Trib. Latina, sentenza 26/09/2024, n. 996
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro V A ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2398 nel ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to A C Parte_1
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. F T
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018;
Cass. n.
1
2909/2017;
Cass. 2853/2017;
Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14;
Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del provvedimento del
12.5.2020 di revoca del trattamento di miglior favore accordato con nota del 7.5.2019 e per
l'effetto l'accertamento del diritto alla percezione delle differenze retributive maturate da gennaio ad agosto 2020 e la condanna della società al pagamento dell'importo di € 10.919,13 oltre accessori – è infondata e deve essere rigettata.
3. È pacifico e documentale che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 7.8.2017 al 6.8.2020 con qualifica di impiegato I livello ccnl commercio.
Sin dall'inizio del rapporto è stato riconosciuto un superminimo non assorbibile di € 400,00 mensili, aumentato ad € 500,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e ad €
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro V A ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2398 nel ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to A C Parte_1
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. F T
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018;
Cass. n.
1
2909/2017;
Cass. 2853/2017;
Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14;
Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del provvedimento del
12.5.2020 di revoca del trattamento di miglior favore accordato con nota del 7.5.2019 e per
l'effetto l'accertamento del diritto alla percezione delle differenze retributive maturate da gennaio ad agosto 2020 e la condanna della società al pagamento dell'importo di € 10.919,13 oltre accessori – è infondata e deve essere rigettata.
3. È pacifico e documentale che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 7.8.2017 al 6.8.2020 con qualifica di impiegato I livello ccnl commercio.
Sin dall'inizio del rapporto è stato riconosciuto un superminimo non assorbibile di € 400,00 mensili, aumentato ad € 500,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e ad €
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