Trib. Padova, sentenza 01/03/2024, n. 522

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 01/03/2024, n. 522
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 522
Data del deposito : 1 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione Collegiale, composto
dai seguenti Magistrati:
dott. A R - Presidente rel.-
dott. B D M - Giudice -
dott. L B - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°5321 /2021 R.G. promossa con
ricorso depositato il 13/08/2021
da
, con l'avv. BETTELLA SILVIA Parte_1
ricorrente
nei confronti di
, con l'avv. DE STEFANI MARIA Controparte_1
convenuto
e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni parte ricorrente:
- Dichiararsi la separazione di e con addebito al sig. Parte_1 Controparte_1
. CP_1
2
- Assegnarsi alla sig.ra la casa coniugale sita in Rovolon (PD), in Via Parte_1
Loredan, n. 10, con tutti gli arredi ivi esistenti;

- Porsi a carico di l'obbligo di contribuzione al mantenimento delle Controparte_1
figlie e , studentesse universitarie non autosufficienti Per_1 Persona_2
economicamente, con il versamento alla madre, da effettuarsi entro e non oltre il 5 di
ogni mese, di un importo mensile rivalutabile di anno in anno pari ad € 1.000,00 per
ciascuna figlia, ovvero del diverso importo che dovesse essere ritenuto equo e
proporzionato al reddito, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie per le
figlie, in base alle indicazioni del Protocollo del Tribunale di Padova;

- Porsi a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1 [...]
con il versamento, da effettuarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese, di un Pt_1
importo mensile rivalutabile di anno in anno pari ad € 3.000,00, ovvero del diverso
importo che dovesse essere ritenuto equo e proporzionato al reddito del resistente.
- Spese di lite rifuse
IN VIA ISTRUTTORIA
Per quanto non già ammesso con ordinanza del 13.1.2023, si insiste per
l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella propria memoria ex art. 183 VI
comma nn. 2 e 3 c.p.c, ovvero per l'ammissione della prova per testi sugli ulteriori
capitoli di prova non ammessi, nonché per la disposizione delle indagini di polizia
tributaria sull'effettiva capacità patrimoniale di stante l'evidente Controparte_1
incongruenza tra i redditi da lui dichiarati e lo stile di vita di cui ha goduto nel corso
del matrimonio.

Conclusioni parte resistente:
IN VIA ISTRUTTORIA
-Ammettersi le prove richieste nella memoria 183 c.p.c. n. 2 sui capitoli e i testi
indicati.
2
3
- Rimettere la causa in istruttoria con ammissione della prova per testi sui capitoli
qui formulati, per dimostrare l'attività lavorativa svolta dalle signore Per_2
e
[...] Parte_1
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
-Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
- Rigettare la domanda di addebito della separazione avanzata nei confronti del
signor perché infondata in fatto e in diritto. Controparte_1
- Assegnare la casa coniugale sita a Bastia di Rovolon Via Loredan, 10 alla signora
con gli arredi presenti fino a quando le figlie e saranno Parte_1 Per_1 Per_2
conviventi e/o non economicamente autosufficienti.
- Accertato che le signore e svolgono attività Persona_2 Parte_1
lavorativa retribuita, revocare assegno di mantenimento disposto a loro favore in via
temporanea ed urgente in sede presidenziale.
- In subordine porre a carico del signor il versamento alla signora CP_1 [...]
a titolo di mantenimento delle figlie e l'importo mensile non Pt_1 Per_1 Per_2
superiore a € 300,00 cadauna o nella misura che verrà ritenuta equa dal Tribunale
fino a quando la signora non avrà trovato un lavoro e potrà contribuire, in Pt_1
proporzione, al mantenimento delle stesse e fino a quando le figlie non saranno
autosufficienti. Tale importo sarà rivalutabile in base agli indici ISTAT.
- Porre a carico del signor il rimborso del 50% delle spese straordinarie, CP_1
preventivamente concordate, importo che verrà corrisposto alla signora
[...]
previa esibizione documentale delle stesse in base alle disposizioni previste Pt_1
in materia dal Protocollo di Padova del 17.01.2017.
- Rigettare la domanda di mantenimento a favore della signora Parte_1
Spese di lite rifuse.

3
4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato il 13.08.2021 la sig.ra Pt_1
premettendo che:
- in data 30.09.1995 contraeva matrimonio nel Comune di Rovolon (PD) con il
sig. ;
Controparte_1
- dalla loro unione nascevano le figlie , nata il 17.05.1998, e Persona_3
, nata il 21.06.1999;
Persona_2
- la convivenza tra i coniugi veniva interrotta a seguito dell'emissione
dell'ordinanza 16.03.2021, con la quale il GIP del Tribunale di Padova
disponeva nei confronti del sig. l'applicazione della misura Controparte_1
dell'allontanamento dalla casa familiare;
- tale provvedimento veniva assunto in ragione della denuncia querela
sporta dalla figlia in data 12.03.2021 nei confronti del padre Persona_3
per i reati di maltrattamento in famiglia, minacce e atti persecutori;

- il sig. aveva cominciato a dare segni di irrequietudine, con episodi CP_1
di ira incontrollabile, dopo qualche mese dalla nascita della prima figlia;

- i litigi gravi con offese e insulti alla moglie divenivano frequenti e
provocavano nella sig.ra dei seri dubbi sulla accettabilità del rapporto Pt_1
coniugale, ma la stessa sopportava perché impegnata a crescere le figlie;

- a ottobre 2019 scoppiava una forte lite per motivi futili, tanto che il CP_1
si scagliò in particolar modo contro la moglie e la figlia , insultandole Per_1
pesantemente e schiaffeggiando ;
Per_1
- durante la pandemia, il resistente trascorreva le giornate a letto e quando si
alzava criticava costantemente moglie e figlie, le quali quindi preferivano
stare in camera loro a studiare per evitarlo.;

-quando lo studio odontoiatrico del sig. riaprì dopo la pandemia, a CP_1
causa della disorganizzazione del lavoro, egli divenne sempre più
4
5
intrattabile e irascibile e così moglie e figlie cercarono di aiutarlo
contribuendo maggiormente con il loro apporto : la sig.ra si occupava Pt_1
delle pulizie tre volte a settimana, mentre le restanti mattine e tutti i
pomeriggi prestava attività come assistente con un'altra addetta;
da casa la
figlia gestiva la contabilità, gli ordini, i pagamenti. La figlia Per_1 Per_2
aiutava poi con la gestione della casa, spesso cucinando per il pranzo e per la
cena;

- la sig.ra doveva gestire gli appuntamenti, la sala sterilizzazione, Pt_1
centinaia di strumenti mai visti prima;
inoltre, il marito spiegava
velocemente i passaggi, la signora riusciva a memorizzarne solo una piccola
parte e questo lo faceva arrabbiare, tanto che rimproverava la moglie urlando
davanti ai pazienti, con parole pesanti;

- nell'estate del 2019 nel corso di una lite, dopo aver ingiuriato la moglie le
lanciava addosso alcune bottiglie di acqua tentando di colpirla chiamandola
con gli appellativi “zappatrice di zolle" "boara" e "cervello limitato;
- nel maggio del 2019, poiché la figlia aveva controbattuto alle sue Per_2
osservazioni circa la correttezza di una frase che lei aveva pronunciato, le
sferrava tre violenti pugni sul capo;

- nell'ottobre del 2019, siccome la figlia non aveva risposto ad una Per_1
telefonata, le dava una violenta spinta facendola cadere a terra;

- in data 27.11.2020, nel corso di una discussione, dapprima inveiva nei
confronti della moglie insultandola ripetutamente, per poi scagliare il
contenuto di un bicchiere contro la figlia che aveva provato a Per_2
difendere la madre e la mattina seguente il medesimo riprendeva la
discussione della sera precedente, urlando alla sig.ra l'epiteto “cervello Pt_1
fino”, insultando e spintonando la stessa;
- dal 28 novembre 2020, a seguito dell'episodio suddetto, per circa quindici
giorni, la sig.ra e le figlie, per timore di ulteriori reazioni violente, Pt_1
5
6
decidevano di evitarlo quando era in casa, rinchiudendosi nella camera delle
figlie, con una porta chiusa a chiave e l'altra, scorrevole, bloccata con un
mobile;

- nel mese di gennaio 2021, saputo dell'intenzione della sig.ra di Pt_1
separarsi, il sig. insultava la moglie giorno e notte accusandola di CP_1
averlo rovinato e minacciandola con frasi del tipo "ti ammazzo", "ti faccio a
pezzetti, "morirai di fame”, al punto che la notte del 19.01.2021 madre e figlie
richiedevano l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri che
sopraggiungeva poco dopo;

- in data 12.02.2021 verso le ore 8.30/9.00, si verificava un altro episodio di
violenza: dopo aver inveito contro la moglie ed averla minacciata dicendole
"ti conviene andare via perché ti metto le mani addosso", la seguiva nella
vicina casa del fratello della signora dove questa si era rifugiata e, quando la
trovava, le sferrava un violento schiaffo facendola cadere a terra, fermandosi
solo dopo l'intervento del cognato che lo riportava alla calma;

- la sig.ra ha gestito un negozio di bomboniere con la cognata da giugno Pt_1
1991 fino al 2000, attività abbandonata dopo la nascita delle figlie su
concorde volontà di entrambi i coniugi. Dal 2014 ha prestato attività non
retribuita come addetta alle pulizie nello studio del marito, per tre volte alla
settimana per quattro ore al giorno. Dal 2020, con l'apertura dello studio da
parte del come unico titolare, la sig.ra si occupava, sempre CP_1 Pt_1
senza retribuzione, delle pulizie dello studio del marito tre volte a settimana,
mentre le restanti mattine e tutti i pomeriggi prestava attività come assistente
con un'altra addetta;
- dall'1.02.2020 il resistente è titolare dello studio dentistico Dott. CP_1
di Vo' Euganeo (PD).
[...]
- i coniugi sono intestatari del 50% ciascuno della nuda proprietà della casa
coniugale sita in Rovolon (PD), costruita su terreno di proprietà dei genitori
6
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della sig.ra che hanno anche contribuito economicamente alla sua Pt_1
costruzione, corrispondendo l'importo di £. 120.000.000 nell'anno 1993;
pertanto chiedeva:
-anche nel rispetto dell'attuale vigenza dell'ordine di allontanamento dalla casa
familiare disposta con ordinanza 1972/2021 del 16.03.2021 emessa dalla Dott.ssa
, disporsi che i coniugi vivano separati;
Persona_4

- assegnarsi alla ricorrente la casa coniugale sita in Rovolon (PD), via Loredan n. 10
con tutti gli arredi ivi esistenti;

- porsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
delle figlie e , studentesse universitarie non economicamente Per_1 Persona_2
autosufficienti, con il versamento entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese alla
madre di un importo mensile annualmente rivalutabile pari ad €. 1.000,00 per
ciascuna figlia, ovvero del diverso importo che verrà ritenuto equo e comunque
proporzionato al reddito che risulterà attribuibile al resistente, oltre al pagamento
nella misura del 100% da parte del sig. delle spese straordinarie per le figlie CP_1
in base alle indicazioni date nel Protocollo del Tribunale di Padova;

- porsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
della sig.ra con il versamento entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1
mese di un importo mensile annualmente rivalutabile pari ad €. 3.000,00 mensili,
ovvero del diverso importo che verrà ritenuto equo e comunque proporzionato al
reddito che risulterà attribuibile al resistente.
NEL MERITO
- dichiararsi la separazione personale di e con Parte_1 Controparte_1
addebito al marito;

- assegnarsi alla ricorrente la casa coniugale sita in Rovolon (PD), via Loredan n. 10
con tutti gli arredi ivi esistenti;

- porsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
delle figlie e , studentesse universitarie non economicamente Per_1 Persona_2
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8
autosufficienti, con il versamento entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese alla
madre di un importo mensile annualmente rivalutabile pari ad €. 1.000,00 per
ciascuna figlia, ovvero del diverso importo che verrà ritenuto equo e comunque
proporzionato al reddito che risulterà attribuibile al resistente, oltre al pagamento
nella misura del 100% da parte del sig. delle spese straordinarie per le figlie CP_1
in base alle indicazioni date nel Protocollo del Tribunale di Padova;

- porsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
della sig.ra con il versamento entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1
mese di un importo mensile annualmente rivalutabile pari ad €. 3.000,00 mensili,
ovvero del diverso importo che verrà ritenuto equo e comunque proporzionato al
reddito che risulterà attribuibile al resistente.
Spese di lite rifuse.
In data 12.02.2022 si costituiva il sig. , il quale, premettendo CP_1
che:
- il padre non ha mai avuto un comportamento prevaricatore e prepotente
imponendo alla moglie e alle figlie un regime di vita vessatorio e umiliante,
così come descritto in ricorso. Vi sono stati motivi di discussione, di
conflittualità nei quali anche le figlie, ormai grandi, sono state coinvolte,
situazioni che hanno inasprito i rapporti soprattutto negli ultimi mesi e resa
più difficile la convivenza famigliare, ma nulla che possa essere identificato
come un reato e tanto meno configurare l'ipotesi di maltrattamenti in
famiglia;

- Verso la metà di febbraio 2021 il signor e la signora si CP_1 Pt_1
rivolgevano al dottor , psicologo di Vicenza, per tentare di Testimone_1
recuperare il rapporto. La signora dopo il primo incontro interrompeva Pt_1
qualsiasi rapporto con il professionista, mentre il signor continuava CP_1
le sedute per cercare di elaborare la richiesta di separazione presentata dalla
moglie e, altresì, le problematiche lavorative che stava affrontando con la
8
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pandemia in corso e con il nuovo ambulatorio appena aperto e subito chiuso.
Il resistente era, infatti, continuamente provocato e contestato dalla moglie e
dalle figlie sulle decisioni di carattere famigliare ma anche in quelle
strettamente professionali.
- in data 12.03.2021 la figlia sporgeva denuncia nei confronti del signor Per_1
presso i Carabinieri di Bastia di Rovolon. A questa, seguivano le CP_1
testimonianze della madre e della sorella . In data 16.03.2021 alle Pt_1 Per_2
ore 21.30 il Tribunale di Padova notificava al signor “verbale di CP_1
esecuzione misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare,
divieto di avvicinamento alle persone offese nonché di comunicazione con le
stesse”;
- a causa del lavoro e dello studio per lo più serale, fino al conseguimento
della laurea nel 2017, il signor era poco presente nella gestione CP_1
quotidiana della famiglia;

- lo studio per conseguire la laurea, il mancato riconoscimento della stessa, il
lavoro e l'apertura del nuovo ambulatorio con la pandemia hanno senza
dubbio determinato un forte stress nel dottor , che ha cercato CP_1
comunque di gestire tutto come poteva, continuando a lavorare per poter
mantenere completamente da solo la famiglia;

- il signor è nudo proprietario del 50% dell'abitazione famigliare e CP_1
dei terreni circostanti;
la signora è piena proprietaria della Parte_1
quota del 50% dell'abitazione famigliare, nonché titolare della quota di
usufrutto vitalizio al 50% su tutta l'area. Nel 2006 i coniugi acquistavano il
50% di un immobile a Vo' Euganeo in Piazza Santamaria, 17 e questa quota
veniva intestata alla signora in data 25.03.2021 veniva acquistato anche Pt_1
l'altro 50% dell'immobile, intestandolo al sig. ;
CP_1
- dalle dichiarazioni dei redditi del resistente per gli anni 2018-2019-2020
emerge la percezione di un reddito mensile medio di € 1.000,00/1.500,00. Per
9
10
l'annualità 2018 – 2019 percepiva l'indennità di disoccupazione CP_1
dalla Naspi;

- in data 22.01.2020 sottoscriveva un “contratto di prestito di denaro CP_1
ex art. 1813 c.c.” con la cognata , moglie del fratello della Controparte_2
signora per un prestito di € 15.000,00 con obbligo di Parte_1
restituzione dell'importo entro il 31.12.2022;
- per la gestione dell'attività professionale il sig. è stato costretto ad CP_1
acquistare diverso materiale e attivare contratti di leasing;

- il signor resistente si è dovuto trasferire in un appartamento ammobiliato a
Vo' Euganeo, sottoscrivendo un contratto di locazione con un canone di €
500,00 mensili oltre alle utenze;

- al sig. è intestata una vecchia Audi del 1997, ormai inutilizzabile e CP_1
parcheggiata nel giardino dell'abitazione famigliare;
- sul conto corrente cointestato erano depositati € 55.000,00, di cui parte
doveva essere utilizzata per pagare il 50% dell'immobile acquistato a Vo'
Euganeo e il resto per le esigenze della famiglia;
questo però non è stato
possibile perché in data 12.01.2021, dopo la decisione di separarsi, la signora
prelevava il 50% di quanto presente sul c/c cointestato trasferendolo sul Pt_1
c/c della figlia ;
Per_1
- per concludere la compravendita dell'immobile, il signor CP_1
utilizzava l'importo residuo del conto comune e si trovava così privo del
denaro necessario per l'acquisto di un'auto usata;
- la signora è titolare di una polizza fondi attivata presso la Pt_1 [...]
in data 2007, polizza nella quale in data 30.03.2021 risultava CP_3
depositato l'importo di € 66.384,80;
pertanto, chiedeva:
IN VIA PRINCIPALE
10
11
-Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
con obbligo di reciproco rispetto.
- Rigettare la domanda di addebito della separazione perché infondata in fatto e in
diritto per le motivazioni di cui sopra.
- Assegnare la casa coniugale sita a Bastia di Rovolon Via Loredan, 10 alla signora
fino a quando le figlie e saranno economicamente Parte_1 Per_1 Per_2
autosufficienti.
- Porre a carico del signor il versamento alla signora a titolo CP_1 Parte_1
di mantenimento delle figlie e l'importo mensile che verrà ritenuto Per_1 Per_2
equo dal Tribunale e comunque non superiore a € 300,00 per ciascuna figlia fino a
quando non saranno autosufficienti. Tale importo sarà rivalutabile in base agli indici
ISTAT. Il signor sarà tenuto anche al rimborso del 50% delle spese CP_1
straordinarie, preventivamente concordate, importo che verrà corrisposto alla signora
previa esibizione documentale delle stesse in base alle disposizioni Parte_1
previste in materia dal Protocollo di Padova del 17.01.2017.
- Rigettare la domanda di mantenimento a favore della signora Parte_1
Spese di lite rifuse.
Successivamente, all'udienza presidenziale del 23.02.2022, con
Ordinanza depositata il 25.02.2022 il Giudice autorizzava i coniugi a vivere
separati e disponeva che il sig. versasse entro il 5 di ogni Controparte_1
mese alla sig.ra la somma di € 700 complessivi rivalutabili Parte_1
annualmente a titolo di contributo al mantenimento delle figlie oltre al 100%
delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova ed € 350 mensili
rivalutabili annualmente quale contributo al mantenimento della moglie.
Quindi nominava sé stessa quale Giudice Istruttore e fissava udienza al 23
giugno 2022 alle ore 10.15, assegnando termine al ricorrente fino a 30 giorni
prima per il deposito in cancelleria di memoria integrativa e al convenuto
11
12
fino a 10 giorni prima per la costituzione (eventuale) in giudizio e per la
proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
In seguito veniva disposto che l'udienza già fissata avesse luogo in
trattazione scritta;
quindi, le parti depositavano note scritte e il Giudice, con
Ordinanza datata 23.06.2022, assegnava alle parti termini ex art. 183 co.6
c.p.c. e rinviava all'udienza del 22.12.2022 per esame istanze istruttorie.
Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
e delle note scritte per l'udienza in trattazione scritta del 22.12.2022, il
Giudice, con Ordinanza depositata il 16.01.2023, fissava l'udienza del
27.04.2023 ore 10.30 per l'assunzione delle prove orali ammesse, limitando
l'escussione a due testimoni per parte.
A seguito dell'udienza di escussione testi, il Giudice si riservava e, con
Ordinanza datata 27.04.2023, rilevato che parte ricorrente aveva chiesto
anche in udienza l'assegnazione della casa coniugale, ove viveva con le figlie
non economicamente autosufficienti, e che parte resistente si era rimessa,
assegnava la casa coniugale alla sig.ra affinché ci vivesse con le figlie. Pt_1
Quindi, rinviava all'udienza del 26.10.2023, da tenersi in trattazione scritta,
per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, le parti depositavano i rispettivi fogli di precisazione delle
conclusioni e, a seguito dell'udienza in trattazione scritta del 26.10.2023, il
Giudice Istruttore assegnava i termini per conclusionali e repliche,
rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi.
La domanda principale di separazione personale dei coniugi può
trovare accoglimento. Risulta infatti evidente dagli atti di causa e dalle
dichiarazioni delle parti la sussistenza del presupposto della intollerabilità
12
13
della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la
separazione tra i coniugi.
La situazione, pertanto, appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di
reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente
materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8
maggio 2003 n. 6970).
Sull'addebito delle separazione
La sig.ra chiede che venga addebitata la separazione al marito, a Pt_1
causa delle violenze verbali e fisiche subite da lei e dalle figlie durante la
convivenza matrimoniale.
In data 16.3.2021 il sig. è stato sottoposto alla misura CP_1
cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, a seguito della denuncia
della figlia , confermata nel suo contenuto dalla madre, dalla sorella e Per_1
dal cognato.
Con la memoria ex art. 183 co.6 n.1 cpc la difesa del sig. CP_1
rendeva noto che in data 14.7.2022 il resistente veniva assolto dal reato di
maltrattamenti perché il fatto non sussiste. Il Pm successivamente depositava
la sentenza n.1867/22 di assoluzione, in quanto non era state ritenute
attendibili le testimonianze delle persone offese.
La Giurisprudenza di legittimità, in diverse pronunce, ha chiarito che
la valutazione nel procedimento penale in merito alla sussistenza di reati
commessi nell'ambito familiare è diversa da quella che ha ad oggetto il
riconoscimento dell'addebito nel procedimento civile, con conseguente
autonomia dei due giudizi.(Cassazione Sez. 1 -
, Ordinanza n. 18725 del 03/07/2023 “La pronuncia di addebito infatti
richiede che si accerti non soltanto che uno dei due coniugi ha tenuto
comportamenti contrari ai doveri di matrimonio ma anche e soprattutto il
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14
nesso causale tra questi comportamenti e la crisi coniugale (ex multis: Cass.
n. 40795 del 20/12/2021), sicché il giudizio deve necessariamente condursi in
modo autonomo rispetto al giudizio penale, la cui finalità è quella di
accertare la responsabilità dell'imputato ed in caso positivo di stabilire la
pena, e non di verificare gli effetti della condotta sulla comunione materiale e
spirituale di vita..”;
Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4911 del 05/06/1987 “La
valutazione del giudice penale che all'esito dell'indagine diretta ad accertare
l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti lo escluda, per avere la
pretesa vittima tenuto comportamenti reattivi analoghi a quelli
dell'imputato, configura non l'accertamento di fatti storici ma una
valutazione dei fatti accertati, e quindi non preclude al giudice civile, che
sugli stessi fatti è chiamato a pronunciarsi in Sede di separazione personale
tra coniugi, di apprezzarli diversamente ai fini dell'addebito attribuendo ad
essi autonoma Rilevanza causale”.)
Venendo all'istruttoria effettuata nel procedimento, la difesa del sig.
ha sollevato l'eccezione di inattendibilità delle dichiarazioni delle CP_1
figlie, così come dichiarato nella Sentenza penale, passata in giudicato. E'
necessario innanzitutto chiarire che le figlie nel procedimento penale, in
qualità di persone offese, si erano costituite parti civili e avevano richiesto il
risarcimento del danno. Nel presente procedimento le stesse non hanno un
interesse diretto alla pronuncia di addebito della separazione.
Come noto la Cassazione ha escluso la necessaria inattendibilità del
testimone che abbia vincoli di parentela con una parte, salvo l'esistenza di
ulteriori elementi dai quali desumerla (Cass. Ordinanza n. 6001 del 28.2.2023
“in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria
inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con
una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art.
14
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l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere
esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice
del merito desuma la perdita di credibilità”)
Nelle motivazioni della Sentenza si dà atto, in particolare per la figlia , Per_1
di una enfatizzazione di episodi di lite accaduti nel tempo, di un evidente
astio nei confronti del genitore, nonché di contraddizioni intrinseche nelle
deposizioni, volte a porre in cattiva luce il padre. In mancanza di riscontri
esterni, quindi, è stata esclusa la sussistenza del reato di maltrattamenti.
non è stata chiamata a testimoniare nel presente procedimento, a Per_1
differenza della sorella . Per_2
nella propria deposizione ha raccontato e confermato sia di avere Per_2
ricevuto dei pugni in testa dal padre nel maggio 2019, sia di avere assistito
all'episodio dello spintonamento della sorella nell'ottobre 2019, sia a quello
del 27.11.2020 nei confronti della madre.
Il teste fratello della ricorrente nonché vicino di casa, ha Tes_2
raccontato di avere sentito il cognato insultare la moglie durante le liti ed ha
riferito l'episodio del 12.2.2021 durante il quale ha visto il resistente
schiaffeggiare la sorella ed è dovuto intervenire per impedire una nuova
aggressione.
Entrambe le dichiarazioni risultano circostanziate e coerenti.
I singoli fatti descritti dai due testimoni, in particolare da , Tes_2
risultano di per sé sufficienti ad addebitare la separazione al sig. , in CP_1
quanto per Giurisprudenza costante, anche un solo episodio di violenza è
idoneo a rendere la convivenza intollerabile
( Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 433 del 14/01/2016 “In tema
di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da
un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti
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provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo
comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della
coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”), a differenza del
reato di maltrattamenti, che richiede l'abitualità e lo stato di soggezione della
vittima.
Deve quindi essere accolta la domanda di addebito della separazione al sig.
. CP_1
Sul contributo al mantenimento per la moglie e per le figlie
La ricorrente chiede un contributo per sé di € 3000 e di € 2000 complessive
per le figlie, studentesse universitarie, economicamente non autosufficienti.
Il sig. chiede che venga riconosciuto soltanto un contributo per le CP_1
figlie di € 600 complessivi.
Circostanza non contestata è che la sig.ra durante la convivenza Pt_1
matrimoniale si è prevalentemente occupata delle figlie ed ha aiutato il
marito nella gestione della propria attività.
Con la comparsa conclusionale il sig. ha depositato documentazione CP_1
proveniente da Veneto lavoro dalla quale risulta un rapporto di lavoro
intermittente con un orario non definito della ricorrente e della figlia Per_2
per un Ristorante di Rovolon.
La sig.ra nella comparsa conclusionale di replica ha ammesso di avere Pt_1
svolto attività saltuaria di lavapiatti ed ha depositato il 730 dal quale risulta
per il 2022 un reddito da lavoro dipendente di € 3922, così dimostrando di
avere capacità lavorativa.
Ella è proprietaria di metà della casa coniugale, con usufrutto sull'altra metà
nonché di metà dello studio dentistico del marito.
E' titolare di una polizza assicurativa, le cui rate non vengono più corrisposte
dal resistente.
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Costui lavora come odontoiatra ed ha un proprio studio aperto nel 2020,
rimasto chiuso per alcuni mesi durante la pandemia. E' nudo proprietario del
50% della casa coniugale e proprietario del 50% dello studio medico.
Vive in locazione e corrisponde un canone di € 500 mensili. Con la memoria
183 co.6 n.2 ha allegato dei contratti di leasing, sottoscritti per acquistare
delle attrezzature mediche.
Nei propri atti dichiara di corrispondere anche il canone di locazione e di
provvedere al pagamento delle utenze dell'appartamento di Chieti ove vive e
studia la figlia , circostanza non contestata da parte ricorrente. Per_1
Dall'ultima dichiarazione dei redditi risalente all'anno 2020 egli risulta avere
percepito un reddito complessivo di € 19.679, nell'udienza presidenziale del
23.2.2022 ha affermato di avere ragigunto nel 2021 un reddito netto di €
23.000 circa. Non sono state dal resistente depositate dichiarazioni dei redditi
aggiornate.
Le generiche allegazioni di parte ricorrente non consentono di ritenere che il
nucleo familiare avesse un tenore di vita elevato, non potendo lo stesso
essere dedotto dall'ampiezza della casa familiare, costruita su terreno dei
genitori della sig.ra dall'acquisto in Vò Euganeo dello studio dentistico Pt_1
con conseguente indebitamento, dal possesso di un natante di non rilevante
valore (come emerge dal contratto di vendita depositato).
Al contrario, può essere ragionevolmente sostenuto che il lavoro del
resistente è divenuto dal 2020 più redditizio, superata la pandemia ed
avviato il nuovo studio.
Alla luce delle circostanze sopra descritte, dei redditi e delle spese sostenute
dal sig. , il Collegio ritiene congruo aumentare il contributo al CP_1
mantenimento già disposto con i provvedimenti provvisori per la ricorrente
ad € 400 mensili e confermare quello per le figlie (€700 complessive oltre
100% delle spese straordinarie), le quali risultano tuttora studentesse
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universitarie, non economicamente autosufficienti. L'eventuale reperimento
di lavori occasionali da parte di costoro, non può determinare una cessazione
o riduzione del contributo dovuto dal padre, il quale è tenuto al loro
mantenimento fino al raggiungimento di una stabilità economica, al termine
dei loro studi.
Sulle spese di lite
Stante l'addebito le spese di lite vanno poste a carico del resistente e vengono
liquidate come da dispositivo in applicazione dell'art. 5 del D.M. 55/2014
aggiornato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore indeterminabile del
procedimento, del tipo e pregio dell'attività svolta e dei valori medi ivi
previsti relativi a tutte le fasi del giudizio di cognizione
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