Trib. Padova, sentenza 01/03/2024, n. 522
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione Collegiale, composto
dai seguenti Magistrati:
dott. A R - Presidente rel.-
dott. B D M - Giudice -
dott. L B - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°5321 /2021 R.G. promossa con
ricorso depositato il 13/08/2021
da
, con l'avv. BETTELLA SILVIA Parte_1
ricorrente
nei confronti di
, con l'avv. DE STEFANI MARIA Controparte_1
convenuto
e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni parte ricorrente:
- Dichiararsi la separazione di e con addebito al sig. Parte_1 Controparte_1
. CP_1
2
- Assegnarsi alla sig.ra la casa coniugale sita in Rovolon (PD), in Via Parte_1
Loredan, n. 10, con tutti gli arredi ivi esistenti;
- Porsi a carico di l'obbligo di contribuzione al mantenimento delle Controparte_1
figlie e , studentesse universitarie non autosufficienti Per_1 Persona_2
economicamente, con il versamento alla madre, da effettuarsi entro e non oltre il 5 di
ogni mese, di un importo mensile rivalutabile di anno in anno pari ad € 1.000,00 per
ciascuna figlia, ovvero del diverso importo che dovesse essere ritenuto equo e
proporzionato al reddito, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie per le
figlie, in base alle indicazioni del Protocollo del Tribunale di Padova;
- Porsi a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1 [...]
con il versamento, da effettuarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese, di un Pt_1
importo mensile rivalutabile di anno in anno pari ad € 3.000,00, ovvero del diverso
importo che dovesse essere ritenuto equo e proporzionato al reddito del resistente.
- Spese di lite rifuse
IN VIA ISTRUTTORIA
Per quanto non già ammesso con ordinanza del 13.1.2023, si insiste per
l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella propria memoria ex art. 183 VI
comma nn. 2 e 3 c.p.c, ovvero per l'ammissione della prova per testi sugli ulteriori
capitoli di prova non ammessi, nonché per la disposizione delle indagini di polizia
tributaria sull'effettiva capacità patrimoniale di stante l'evidente Controparte_1
incongruenza tra i redditi da lui dichiarati e lo stile di vita di cui ha goduto nel corso
del matrimonio.
Conclusioni parte resistente:
IN VIA ISTRUTTORIA
-Ammettersi le prove richieste nella memoria 183 c.p.c. n. 2 sui capitoli e i testi
indicati.
2
3
- Rimettere la causa in istruttoria con ammissione della prova per testi sui capitoli
qui formulati, per dimostrare l'attività lavorativa svolta dalle signore Per_2
e
[...] Parte_1
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
-Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
- Rigettare la domanda di addebito della separazione avanzata nei confronti del
signor perché infondata in fatto e in diritto. Controparte_1
- Assegnare la casa coniugale sita a Bastia di Rovolon Via Loredan, 10 alla signora
con gli arredi presenti fino a quando le figlie e saranno Parte_1 Per_1 Per_2
conviventi e/o non economicamente autosufficienti.
- Accertato che le signore e svolgono attività Persona_2 Parte_1
lavorativa retribuita, revocare assegno di mantenimento disposto a loro favore in via
temporanea ed urgente in sede presidenziale.
- In subordine porre a carico del signor il versamento alla signora CP_1 [...]
a titolo di mantenimento delle figlie e l'importo mensile non Pt_1 Per_1 Per_2
superiore a € 300,00 cadauna o nella misura che verrà ritenuta equa dal Tribunale
fino a quando la signora non avrà trovato un lavoro e potrà contribuire, in Pt_1
proporzione, al mantenimento delle stesse e fino a quando le figlie non saranno
autosufficienti. Tale importo sarà rivalutabile in base agli indici ISTAT.
- Porre a carico del signor il rimborso del 50% delle spese straordinarie, CP_1
preventivamente concordate, importo che verrà corrisposto alla signora
[...]
previa esibizione documentale delle stesse in base alle disposizioni previste Pt_1
in materia dal Protocollo di Padova del 17.01.2017.
- Rigettare la domanda di mantenimento a favore della signora Parte_1
Spese di lite rifuse.
3
4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato il 13.08.2021 la sig.ra Pt_1
premettendo che:
- in data 30.09.1995 contraeva matrimonio nel Comune di Rovolon (PD) con il
sig. ;
Controparte_1
- dalla loro unione nascevano le figlie , nata il 17.05.1998, e Persona_3
, nata il 21.06.1999;
Persona_2
- la convivenza tra i coniugi veniva interrotta a seguito dell'emissione
dell'ordinanza 16.03.2021, con la quale il GIP del Tribunale di Padova
disponeva nei confronti del sig. l'applicazione della misura Controparte_1
dell'allontanamento dalla casa familiare;
- tale provvedimento veniva assunto in ragione della denuncia querela
sporta dalla figlia in data 12.03.2021 nei confronti del padre Persona_3
per i reati di maltrattamento in famiglia, minacce e atti persecutori;
- il sig. aveva cominciato a dare segni di irrequietudine, con episodi CP_1
di ira incontrollabile, dopo qualche mese dalla nascita della prima figlia;
- i litigi gravi con offese e insulti alla moglie divenivano frequenti e
provocavano nella sig.ra dei seri dubbi sulla accettabilità del rapporto Pt_1
coniugale, ma la stessa sopportava perché impegnata a crescere le figlie;
- a ottobre 2019 scoppiava una forte lite per motivi futili, tanto che il CP_1
si scagliò in particolar modo contro la moglie e la figlia , insultandole Per_1
pesantemente e schiaffeggiando ;
Per_1
- durante la pandemia, il resistente trascorreva le giornate a letto e quando si
alzava criticava costantemente moglie e figlie, le quali quindi preferivano
stare in camera loro a studiare per evitarlo.;
-quando lo studio odontoiatrico del sig. riaprì dopo la pandemia, a CP_1
causa della disorganizzazione del lavoro, egli divenne sempre più
4
5
intrattabile e irascibile e così moglie e figlie cercarono di aiutarlo
contribuendo maggiormente con il loro apporto : la sig.ra si occupava Pt_1
delle pulizie tre volte a settimana, mentre le restanti mattine e tutti i
pomeriggi prestava attività come assistente con un'altra addetta;
da casa la
figlia gestiva la contabilità, gli ordini, i pagamenti. La figlia Per_1 Per_2
aiutava poi con la gestione della casa, spesso cucinando per il pranzo e per la
cena;
- la sig.ra doveva gestire gli appuntamenti, la sala sterilizzazione, Pt_1
centinaia di strumenti mai visti prima;
inoltre, il marito spiegava
velocemente i passaggi, la signora riusciva a memorizzarne solo una piccola
parte e questo lo faceva arrabbiare, tanto che rimproverava la moglie urlando
davanti ai pazienti, con parole pesanti;
- nell'estate del 2019 nel corso di una lite, dopo aver ingiuriato la moglie le
lanciava addosso alcune bottiglie di acqua tentando di colpirla chiamandola
con gli appellativi “zappatrice di zolle" "boara" e "cervello limitato;
- nel maggio del 2019, poiché la figlia aveva controbattuto alle sue Per_2
osservazioni circa la correttezza di una frase che lei aveva pronunciato, le
sferrava tre violenti pugni sul capo;
- nell'ottobre del 2019, siccome la figlia non aveva risposto ad una Per_1
telefonata, le dava una violenta spinta facendola cadere a terra;
- in data 27.11.2020, nel corso di una discussione, dapprima inveiva nei
confronti della moglie insultandola ripetutamente, per poi scagliare il
contenuto di un bicchiere contro la figlia che aveva provato a Per_2
difendere la madre e la mattina seguente il medesimo riprendeva la
discussione della sera precedente, urlando alla sig.ra l'epiteto “cervello Pt_1
fino”, insultando e spintonando la stessa;
- dal 28 novembre 2020, a seguito dell'episodio suddetto, per circa quindici
giorni, la sig.ra e le figlie, per timore di ulteriori reazioni violente, Pt_1
5
6
decidevano di evitarlo quando era in casa, rinchiudendosi nella camera delle
figlie, con una porta chiusa a chiave e l'altra, scorrevole, bloccata con un
mobile;
- nel mese di gennaio 2021, saputo dell'intenzione della sig.ra di Pt_1
separarsi, il sig. insultava la moglie giorno e notte accusandola di CP_1
averlo rovinato e minacciandola con frasi del tipo "ti ammazzo", "ti faccio a
pezzetti, "morirai di fame”, al punto che la notte del 19.01.2021 madre e figlie
richiedevano l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri che
sopraggiungeva poco dopo;
- in data 12.02.2021 verso le ore 8.30/9.00, si verificava un altro episodio di
violenza: dopo aver inveito contro la moglie ed averla minacciata dicendole
"ti conviene andare via perché ti metto le mani addosso", la seguiva nella
vicina casa del fratello della signora dove questa si era rifugiata e, quando la
trovava, le sferrava un violento schiaffo facendola cadere a terra, fermandosi
solo dopo l'intervento del cognato che lo riportava alla calma;
- la sig.ra ha gestito un negozio di bomboniere con la cognata da giugno Pt_1
1991 fino al 2000, attività abbandonata dopo la nascita delle figlie su
concorde volontà di entrambi i coniugi. Dal 2014 ha prestato attività non
retribuita come addetta alle pulizie nello studio del marito, per tre volte alla
settimana per quattro ore al giorno. Dal 2020, con l'apertura dello studio da
parte del come unico titolare, la sig.ra si occupava, sempre CP_1 Pt_1
senza retribuzione, delle pulizie dello studio del marito tre volte a settimana,
mentre le restanti mattine e tutti i pomeriggi prestava attività come assistente
con un'altra addetta;
- dall'1.02.2020 il resistente è titolare dello studio dentistico Dott. CP_1
di Vo' Euganeo (PD).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione Collegiale, composto
dai seguenti Magistrati:
dott. A R - Presidente rel.-
dott. B D M - Giudice -
dott. L B - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°5321 /2021 R.G. promossa con
ricorso depositato il 13/08/2021
da
, con l'avv. BETTELLA SILVIA Parte_1
ricorrente
nei confronti di
, con l'avv. DE STEFANI MARIA Controparte_1
convenuto
e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni parte ricorrente:
- Dichiararsi la separazione di e con addebito al sig. Parte_1 Controparte_1
. CP_1
2
- Assegnarsi alla sig.ra la casa coniugale sita in Rovolon (PD), in Via Parte_1
Loredan, n. 10, con tutti gli arredi ivi esistenti;
- Porsi a carico di l'obbligo di contribuzione al mantenimento delle Controparte_1
figlie e , studentesse universitarie non autosufficienti Per_1 Persona_2
economicamente, con il versamento alla madre, da effettuarsi entro e non oltre il 5 di
ogni mese, di un importo mensile rivalutabile di anno in anno pari ad € 1.000,00 per
ciascuna figlia, ovvero del diverso importo che dovesse essere ritenuto equo e
proporzionato al reddito, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie per le
figlie, in base alle indicazioni del Protocollo del Tribunale di Padova;
- Porsi a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1 [...]
con il versamento, da effettuarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese, di un Pt_1
importo mensile rivalutabile di anno in anno pari ad € 3.000,00, ovvero del diverso
importo che dovesse essere ritenuto equo e proporzionato al reddito del resistente.
- Spese di lite rifuse
IN VIA ISTRUTTORIA
Per quanto non già ammesso con ordinanza del 13.1.2023, si insiste per
l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella propria memoria ex art. 183 VI
comma nn. 2 e 3 c.p.c, ovvero per l'ammissione della prova per testi sugli ulteriori
capitoli di prova non ammessi, nonché per la disposizione delle indagini di polizia
tributaria sull'effettiva capacità patrimoniale di stante l'evidente Controparte_1
incongruenza tra i redditi da lui dichiarati e lo stile di vita di cui ha goduto nel corso
del matrimonio.
Conclusioni parte resistente:
IN VIA ISTRUTTORIA
-Ammettersi le prove richieste nella memoria 183 c.p.c. n. 2 sui capitoli e i testi
indicati.
2
3
- Rimettere la causa in istruttoria con ammissione della prova per testi sui capitoli
qui formulati, per dimostrare l'attività lavorativa svolta dalle signore Per_2
e
[...] Parte_1
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
-Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
- Rigettare la domanda di addebito della separazione avanzata nei confronti del
signor perché infondata in fatto e in diritto. Controparte_1
- Assegnare la casa coniugale sita a Bastia di Rovolon Via Loredan, 10 alla signora
con gli arredi presenti fino a quando le figlie e saranno Parte_1 Per_1 Per_2
conviventi e/o non economicamente autosufficienti.
- Accertato che le signore e svolgono attività Persona_2 Parte_1
lavorativa retribuita, revocare assegno di mantenimento disposto a loro favore in via
temporanea ed urgente in sede presidenziale.
- In subordine porre a carico del signor il versamento alla signora CP_1 [...]
a titolo di mantenimento delle figlie e l'importo mensile non Pt_1 Per_1 Per_2
superiore a € 300,00 cadauna o nella misura che verrà ritenuta equa dal Tribunale
fino a quando la signora non avrà trovato un lavoro e potrà contribuire, in Pt_1
proporzione, al mantenimento delle stesse e fino a quando le figlie non saranno
autosufficienti. Tale importo sarà rivalutabile in base agli indici ISTAT.
- Porre a carico del signor il rimborso del 50% delle spese straordinarie, CP_1
preventivamente concordate, importo che verrà corrisposto alla signora
[...]
previa esibizione documentale delle stesse in base alle disposizioni previste Pt_1
in materia dal Protocollo di Padova del 17.01.2017.
- Rigettare la domanda di mantenimento a favore della signora Parte_1
Spese di lite rifuse.
3
4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato il 13.08.2021 la sig.ra Pt_1
premettendo che:
- in data 30.09.1995 contraeva matrimonio nel Comune di Rovolon (PD) con il
sig. ;
Controparte_1
- dalla loro unione nascevano le figlie , nata il 17.05.1998, e Persona_3
, nata il 21.06.1999;
Persona_2
- la convivenza tra i coniugi veniva interrotta a seguito dell'emissione
dell'ordinanza 16.03.2021, con la quale il GIP del Tribunale di Padova
disponeva nei confronti del sig. l'applicazione della misura Controparte_1
dell'allontanamento dalla casa familiare;
- tale provvedimento veniva assunto in ragione della denuncia querela
sporta dalla figlia in data 12.03.2021 nei confronti del padre Persona_3
per i reati di maltrattamento in famiglia, minacce e atti persecutori;
- il sig. aveva cominciato a dare segni di irrequietudine, con episodi CP_1
di ira incontrollabile, dopo qualche mese dalla nascita della prima figlia;
- i litigi gravi con offese e insulti alla moglie divenivano frequenti e
provocavano nella sig.ra dei seri dubbi sulla accettabilità del rapporto Pt_1
coniugale, ma la stessa sopportava perché impegnata a crescere le figlie;
- a ottobre 2019 scoppiava una forte lite per motivi futili, tanto che il CP_1
si scagliò in particolar modo contro la moglie e la figlia , insultandole Per_1
pesantemente e schiaffeggiando ;
Per_1
- durante la pandemia, il resistente trascorreva le giornate a letto e quando si
alzava criticava costantemente moglie e figlie, le quali quindi preferivano
stare in camera loro a studiare per evitarlo.;
-quando lo studio odontoiatrico del sig. riaprì dopo la pandemia, a CP_1
causa della disorganizzazione del lavoro, egli divenne sempre più
4
5
intrattabile e irascibile e così moglie e figlie cercarono di aiutarlo
contribuendo maggiormente con il loro apporto : la sig.ra si occupava Pt_1
delle pulizie tre volte a settimana, mentre le restanti mattine e tutti i
pomeriggi prestava attività come assistente con un'altra addetta;
da casa la
figlia gestiva la contabilità, gli ordini, i pagamenti. La figlia Per_1 Per_2
aiutava poi con la gestione della casa, spesso cucinando per il pranzo e per la
cena;
- la sig.ra doveva gestire gli appuntamenti, la sala sterilizzazione, Pt_1
centinaia di strumenti mai visti prima;
inoltre, il marito spiegava
velocemente i passaggi, la signora riusciva a memorizzarne solo una piccola
parte e questo lo faceva arrabbiare, tanto che rimproverava la moglie urlando
davanti ai pazienti, con parole pesanti;
- nell'estate del 2019 nel corso di una lite, dopo aver ingiuriato la moglie le
lanciava addosso alcune bottiglie di acqua tentando di colpirla chiamandola
con gli appellativi “zappatrice di zolle" "boara" e "cervello limitato;
- nel maggio del 2019, poiché la figlia aveva controbattuto alle sue Per_2
osservazioni circa la correttezza di una frase che lei aveva pronunciato, le
sferrava tre violenti pugni sul capo;
- nell'ottobre del 2019, siccome la figlia non aveva risposto ad una Per_1
telefonata, le dava una violenta spinta facendola cadere a terra;
- in data 27.11.2020, nel corso di una discussione, dapprima inveiva nei
confronti della moglie insultandola ripetutamente, per poi scagliare il
contenuto di un bicchiere contro la figlia che aveva provato a Per_2
difendere la madre e la mattina seguente il medesimo riprendeva la
discussione della sera precedente, urlando alla sig.ra l'epiteto “cervello Pt_1
fino”, insultando e spintonando la stessa;
- dal 28 novembre 2020, a seguito dell'episodio suddetto, per circa quindici
giorni, la sig.ra e le figlie, per timore di ulteriori reazioni violente, Pt_1
5
6
decidevano di evitarlo quando era in casa, rinchiudendosi nella camera delle
figlie, con una porta chiusa a chiave e l'altra, scorrevole, bloccata con un
mobile;
- nel mese di gennaio 2021, saputo dell'intenzione della sig.ra di Pt_1
separarsi, il sig. insultava la moglie giorno e notte accusandola di CP_1
averlo rovinato e minacciandola con frasi del tipo "ti ammazzo", "ti faccio a
pezzetti, "morirai di fame”, al punto che la notte del 19.01.2021 madre e figlie
richiedevano l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri che
sopraggiungeva poco dopo;
- in data 12.02.2021 verso le ore 8.30/9.00, si verificava un altro episodio di
violenza: dopo aver inveito contro la moglie ed averla minacciata dicendole
"ti conviene andare via perché ti metto le mani addosso", la seguiva nella
vicina casa del fratello della signora dove questa si era rifugiata e, quando la
trovava, le sferrava un violento schiaffo facendola cadere a terra, fermandosi
solo dopo l'intervento del cognato che lo riportava alla calma;
- la sig.ra ha gestito un negozio di bomboniere con la cognata da giugno Pt_1
1991 fino al 2000, attività abbandonata dopo la nascita delle figlie su
concorde volontà di entrambi i coniugi. Dal 2014 ha prestato attività non
retribuita come addetta alle pulizie nello studio del marito, per tre volte alla
settimana per quattro ore al giorno. Dal 2020, con l'apertura dello studio da
parte del come unico titolare, la sig.ra si occupava, sempre CP_1 Pt_1
senza retribuzione, delle pulizie dello studio del marito tre volte a settimana,
mentre le restanti mattine e tutti i pomeriggi prestava attività come assistente
con un'altra addetta;
- dall'1.02.2020 il resistente è titolare dello studio dentistico Dott. CP_1
di Vo' Euganeo (PD).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi