Trib. Napoli, sentenza 13/11/2024, n. 7649
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa A U in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, in data 13.11.2024, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21516/2023 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza.
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. A N e dall' avv. G N. ricorrente
E
(già Controparte_1 Controparte_2
) in pers. del
[...] CP_3 resistente contumace oggetto: erogazione carta docente conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.11.2023 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere lavorato quale docente precaria siccome destinataria di incarichi di supplenza annuale, per l'anno scolastico 2021/2022 – presso Istituto Comprensivo Regina Elena Roma Codice RMIC819001 con incarico fino al termine delle attività didattiche dal 11.10.2021 al 30.06.2022;
che per il suddetto periodo la ricorrente non ha beneficiato del bonus di € 500,00 - c.d. Carta Elettronica Docente, introdotto dall'art. 1, co. 121, L. n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”), per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Ella sulla base di articolate considerazioni giuridiche, ha agito chiedendo “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22 e conseguentemente condannare il al riconoscimento del Controparte_1
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beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici scolastici 2021/22, condannare il al pagamento della Controparte_1 somma di €500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
Condannare il , in persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, Controparte_1 diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti A N e G N quali anticipatari anche delle spese.”.
Il , benché ritualmente citato (cfr. rinnovazione della notifica a mezzo PEC ricevuta CP_1 il 14/07/2024 rispetto all'odierna del 25.09.2024) non si è costituto.
Acquisite note difensive elaborate ex art. 127 ter c.p.c., in data odierna il giudizio è stato deciso in data odierna con sentenza di cui è stata disposta la comunicazione alle parti.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
La questione sottoposta all'attenzione del Giudicante scaturisce dalla mancata erogazione a parte ricorrente, quale docente precaria, assegnataria di incarichi di supplenza per gli anni dedotti in giudizio, della cd “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, pari ad € 500,00 annui.
In via preliminare, sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario.
E' costante in giurisprudenza il principio che “nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo” (cfr. tra le altre Cass. civ.,
Sez. Un., 15 gennaio 2021 n. 616. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018
n. 32625).
Nel caso in esame, come già detto, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del medesimo sostegno economico alla luce della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del
[...]
derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla Controparte_1 luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
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Sussiste altresì la competenza territoriale del giudice adito. In proposito per individuare correttamente la competenza territoriale occorre riferirsi all'ultima sede in cui il docente ha effettivamente prestato servizio all'atto del deposito del ricorso, ciò in quanto, alle controversie promosse nei confronti del , si applica il quinto comma dell'art 413, cod. Controparte_1 proc.civ., per cui “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”. Ne consegue che la competenza è determinata dalla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, in ossequio al principio generale di cui all'art . 5 c.p.c., secondo cui La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. Nel caso di specie tale evento si cristallizza con il deposito del ricorso in data 19.11.2023, essendo la ricorrente immessa in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024 in qualità di docente di scuola media e eq. presso I.C. Montale di Napoli (cfr buste paga dell'anno in corso).
Quanto al merito, la ricostruzione del quadro normativo è utile alla valutazione della meritevolezza delle domande formulate.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121».
Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo