Trib. Palermo, sentenza 06/06/2024, n. 2564
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona della giudice
P M nella causa iscritta al n. 10533/2023 R.G.L. promossa
D A
e Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentate e difese dall'avv. CUTAIA Parte_3
ALBERTO ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in INDIRIZZO
TELEMATICO - ricorrenti-
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/05/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia del
[...]
qui dichiarata, accerta e dichiara il diritto Controparte_1
delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento:
agli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/2022 e Parte_1
2022/23;
agli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/2022;Parte_2
agli anni scolastici 2021/2022 e Parte_3
2022/23.
Condanna il ad erogare € Controparte_1
2.000,00 in favore di , € 1.500,00 in favore di Parte_1
ed € 1.000,00 in favore di Parte_2 Parte_3
, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di
[...]
corrispondente valore nominale.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
3.000,00, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. CUTAIA ALBERTO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/08/2023 le ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio il , e chiedevano, previa eventuale Controparte_1
disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, dell'art.
2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre
2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. n. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE, accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
alla corresponsione per ciascun anno dell'importo Controparte_1
nominale di € 500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito.
Deducevano di aver prestato attività lavorativa nei predetti anni scolastici in forza di incarichi annuali fino al 10 giugno, al 19 giugno, al 30 giugno e al 31 agosto e di aver svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo e di essere sottoposta ai medesimi obblighi formativi gravanti sui docenti con contratto a tempo indeterminato, di non aver fruito del bonus di € 500 annui, previsto dall'art.
1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo (cd. carta elettronica);lamentavano che la mancata attribuzione della carta elettronica ai lavoratori a temine comportava la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato ed invocava le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, gli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10 della Carta sociale europea, per cui la normativa nazionale doveva essere disapplicata in quanto in contrasto con i principi generali di parità di trattamento, di uguaglianza
e di non discriminazione in materia di condizioni impiego.
Non si costituiva in giudizio parte convenuta, pur ritualmente e tempestivamente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità
dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, sub art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale
e non trasferibile. 2. Il assegna la Carta Controparte_2
a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche. 3. Le
Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, Controparte_2
l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette alle Istituzioni Controparte_2
scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari
è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso Controparte_2
di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”;sub art. 3 che “