Trib. Monza, sentenza 05/11/2024, n. 929
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Testo completo
N.V.G. 5443/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa C B Presidente
Dott.ssa E M A Giudice Rel.
Dott.ssa C F Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
05/08/2024, assunto in decisione in data 30/01/2024 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato L M ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
- assegnare la casa familiare sita in Bovisio Masciago (MB), Via Melgacciata n. 26, condotta in locazione dalla
Sig.ra alla stessa, unitamente a tutti gli arredi ivi presenti, con collocamento prevalente dei figli Parte_1 minori, e , presso la madre. Per_1 Per_2
- L'auto Lexus targata FA299SD resterà intestata alla sig.ra Parte_1
PIANO GENITORIALE
pagina 1 di 6
− I figli resteranno affidati congiuntamente ad entrambe i genitori, ma saranno collocati prevalentemente presso la madre nella casa familiare.
− Le parti stabiliscono che il padre potrà tenere con sé un giorno infrasettimanale, il martedì, Per_2 prendendola all'uscita da scuola e riaccompagnandola a casa dopo cena intorno alle 21,00;
nonché a weekend alternati dal venerdì, dall'uscita da scuola, fino alla domenica sera, riaccompagnandola a casa verso le 21,00.
Lo stesso farà con che, data l'età, si potrà recare dal padre in autonomia negli stessi giorni sopra Per_1 indicati.
− I genitori ripartiranno a metà tra loro le vacanze di Natale e di Pasqua ad anni alterni, come segue: i figli trascorreranno dalla mattina di Natale (ore 10,00 circa) al 31/12 (ore 16) con un genitore;
dalle ore 16,00 del
31/12 alle ore 16,00 dell'Epifania con l'altro genitore;
inoltre, trascorreranno dalla mattina del 23/12 alla mattina di Natale (fino alle 10) col genitore con cui non trascorreranno il giorno di Natale. Inoltre, trascorreranno la Pasqua (ed i giorni di vacanza scolastica precedenti) con un genitore e Pasquetta (e i giorni di vacanza successivi, sino alla ripresa della scuola) con l'altro genitore. I genitori alterneranno tra loro anche
i ponti e le festività minori (Carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre). I figli trascorreranno sempre la festa della mamma e la festa del papà con il genitore festeggiato, a prescindere dalla competenza del weekend.
− Il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto, ad anni alterni, da concordare entro 31/05.
− Il padre, , verserà alla sig.ra entro il 15 di ogni mese un contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli pari ad € 600,00 mensili (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, solo in caso di indice positivo), oltre al 50% delle spese straordinarie, come sotto meglio specificate.
− Le parti concordano che l'assegno unico/assegno familiare per i figli verrà incassato per intero dalla sig.ra
Parte_1
Le parti convengono che sono da considerarsi spese straordinarie le seguenti:
a) Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal padre, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte della madre: spese scolastiche (mensa, tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, materiale di corredo scolastico e di cancelleria, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento);
spese extrascolastiche (pre-scuola, dopo- scuola, tempo prolungato e centri estivi, se entrambe i genitori lavorano e non vi sono parenti disponibili ad accudire la bimba,
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa C B Presidente
Dott.ssa E M A Giudice Rel.
Dott.ssa C F Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
05/08/2024, assunto in decisione in data 30/01/2024 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato L M ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
- assegnare la casa familiare sita in Bovisio Masciago (MB), Via Melgacciata n. 26, condotta in locazione dalla
Sig.ra alla stessa, unitamente a tutti gli arredi ivi presenti, con collocamento prevalente dei figli Parte_1 minori, e , presso la madre. Per_1 Per_2
- L'auto Lexus targata FA299SD resterà intestata alla sig.ra Parte_1
PIANO GENITORIALE
pagina 1 di 6
− I figli resteranno affidati congiuntamente ad entrambe i genitori, ma saranno collocati prevalentemente presso la madre nella casa familiare.
− Le parti stabiliscono che il padre potrà tenere con sé un giorno infrasettimanale, il martedì, Per_2 prendendola all'uscita da scuola e riaccompagnandola a casa dopo cena intorno alle 21,00;
nonché a weekend alternati dal venerdì, dall'uscita da scuola, fino alla domenica sera, riaccompagnandola a casa verso le 21,00.
Lo stesso farà con che, data l'età, si potrà recare dal padre in autonomia negli stessi giorni sopra Per_1 indicati.
− I genitori ripartiranno a metà tra loro le vacanze di Natale e di Pasqua ad anni alterni, come segue: i figli trascorreranno dalla mattina di Natale (ore 10,00 circa) al 31/12 (ore 16) con un genitore;
dalle ore 16,00 del
31/12 alle ore 16,00 dell'Epifania con l'altro genitore;
inoltre, trascorreranno dalla mattina del 23/12 alla mattina di Natale (fino alle 10) col genitore con cui non trascorreranno il giorno di Natale. Inoltre, trascorreranno la Pasqua (ed i giorni di vacanza scolastica precedenti) con un genitore e Pasquetta (e i giorni di vacanza successivi, sino alla ripresa della scuola) con l'altro genitore. I genitori alterneranno tra loro anche
i ponti e le festività minori (Carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre). I figli trascorreranno sempre la festa della mamma e la festa del papà con il genitore festeggiato, a prescindere dalla competenza del weekend.
− Il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto, ad anni alterni, da concordare entro 31/05.
− Il padre, , verserà alla sig.ra entro il 15 di ogni mese un contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli pari ad € 600,00 mensili (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, solo in caso di indice positivo), oltre al 50% delle spese straordinarie, come sotto meglio specificate.
− Le parti concordano che l'assegno unico/assegno familiare per i figli verrà incassato per intero dalla sig.ra
Parte_1
Le parti convengono che sono da considerarsi spese straordinarie le seguenti:
a) Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal padre, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte della madre: spese scolastiche (mensa, tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, materiale di corredo scolastico e di cancelleria, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento);
spese extrascolastiche (pre-scuola, dopo- scuola, tempo prolungato e centri estivi, se entrambe i genitori lavorano e non vi sono parenti disponibili ad accudire la bimba,
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