Trib. Bari, sentenza 12/02/2025, n. 517

TRIB Bari
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Bari
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 12/02/2025, n. 517
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 517
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice unico dott.
Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10350/2023 R.G. promossa da:
NO FR, con il patrocinio dell'avv. Ardito Adriana, giusta procura in atti;

-appellante-

contro

:
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Daniele Antonio, giusta procura in atti;

-appellato-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 12/2/2025, che qui si intendono richiamate.
Motivi della decisione

1. NO FR ha proposto appello avverso la sentenza n. 313/2023, depositata in data 10/2/2023, con cui il Giudice di Pace di Bari ha rigettato l'opposizione dallo stesso proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso pagina 1 di 5


l'intimazione di pagamento n. 01420219006811751 notificata in data 19/1/2022 da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, chiedendone la riforma.

2. Costituendosi in giudizio, l'agente della riscossione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, l'integrale rigetto dello stesso.

3. La causa, in assenza di attività istruttoria, è pervenuta all'odierna udienza nella quale viene discussa oralmente e decisa mediante lettura del dispositivo e dei motivi ai sensi degli artt. 281 sexies-359 c.p.c.

4. In via preliminare e assorbente (Cass., Sez. Un., n. 9936/2014, tra le molte), è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività sollevata dall'Agente.
Va osservato che l'opposizione all'intimazione di pagamento proposta da NO
RA nel primo grado di giudizio va qualificata come opposizione all'esecuzione essendo contestata la sussistenza del diritto degli enti impositori ad agire in executivis per intervenuta prescrizione dei crediti.
La giurisprudenza di legittimità ha a più riprese chiarito che “la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dal R.D. n.
12 del 1941, art. 92, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., e a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 c.p.c.” (di recente, Cass., nn. 14544/2022, che richiama Cass., n. 21568/2017).
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