Trib. Terni, sentenza 01/01/2025, n. 1
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1122/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott. ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1122/2023 promossa da:
, nata a [...] - ROMANIA il 02/04/1980, con il Parte_1 patrocinio dell'avv.to FERRI CATIUSCIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] - ROMANIA il 25/02/1966, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv.to FESTUCCI NORMA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
1
Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
- pronunciare sentenza di separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, Controparte_1 giuste le ragioni riportate nel ricorso e confermate nel corso del giudizio;
- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
- disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre attribuendo alla stessa
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le decisioni relative al minore anche quelle di maggiore rilevanza;
- disporre l'obbligo per il sig. di corrispondere mensilmente alla Controparte_1 ricorrente una somma a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore pari ad €
350,00 mensili oltre i 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Terni.
- stabilire che il padre potrà vedere il figlio due giorni alla settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle 21,00 ed a settimane alternate il giorno del sabato e della domenica dalle ore 10,00 alle 21,00, salvo diversi accordi tra i genitori e sulla base delle esigenze del minore, senza pernottamento, come già in uso;
- stabilire una somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno in favore della coniuge e del figlio per tutte le ragioni esposte ed in considerazione delle condotte poste in essere dal resistente e del comportamento processuale tenuto nel corso del giudizio.”
Per parte resistente:
“
1. Il rigetto della richiesta di affido esclusivo del figlio minore Persona_1 alla madre con richiesta di affido condiviso in capo ad
[...] Parte_1 entrambi i genitori, con tempi paritari in quanto il resistente termina il proprio turno di lavoro tutti i giorni alle ore 17.30, due fine settimana alternati mensili.
2. Disporsi la verifica delle capacità genitoriali di entrambi i genitori;
3. Disporre un percorso di mediazione a supporto della famiglia;
4. Disporsi un contributo al mantenimento di euro 300,00 in considerazione della circostanza che la ricorrente percepisce uno stipendio di circa 1000,00 euro al mese ed il 50% delle spese mediche, straordinarie, ludiche ed altro secondo il Protocollo”
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.5.2023, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal marito , con addebito allo stesso. La ricorrente ha Controparte_1 esposto:
-di aver celebrato matrimonio in Terni il 15.02.2014, e che dall'unione è nato in [...]
29.07.2015, il figlio ;
Persona_1
- di aver lavorato in Italia dopo il trasferimento dalla Romania come colf, mentre il marito ha svolto attività lavorativa come muratore;
- che dopo un breve periodo di reciproco rispetto e di apparente armonia, il resistente a seguito della nascita del figlio avrebbe smesso di lavorare iniziando a fare uso di sostanze alcoliche, costringendo la ricorrente a svolgere attività lavorativa incessantemente per mantenere la famiglia;
- che il resistente negli anni avrebbe posto in essere comportamenti vessatori nei confronti della moglie impedendole di uscire e controllandola anche durante gli orari di lavoro, oltre ad averla insultata anche davanti a amici e parenti;
inoltre il marito avrebbe limitato la possibilità per la moglie di uscire e di utilizzare l'automobile di famiglia controllando i chilometri quando l'automobile veniva utilizzata dalla moglie;
- in una occasione, nel 2022 il giorno del compleanno della ricorrente, il resistente non avrebbe consentito alla moglie di invitare la OR, non permettendole di portare con sé il figlio, e impedendole di rientrare in casa al suo rientro dalla cena con la OR, offendendola con frasi ingiuriose e minacciose anche in presenza del figlio, minacciandola di ucciderla e di portarle via il minore;
- che il resistente non parteciperebbe all'accudimento del figlio, e il minore pur essendo legato affettivamente al padre subirebbe le condotte paterne, avendo iniziato ad inveire contro la mamma alzando il tono di voce;
- che nell'ottobre 2022 il resistente si recava in Germania, asseritamente per svolgere attività lavorativa, ma non avrebbe partecipato alle necessità economiche della famiglia, in questo periodo madre e figlio avrebbero vissuto serenamente, con raggiungimento di ottimi risultati scolastici da parte del figlio;
- che al ritorno dalla Germania la situazione non sarebbe migliorata, il resistente avrebbe ripreso
a lavorare presso una società edile e pur percependo regolare retribuzione non avrebbe partecipato alle necessità economiche della famiglia, dovendo la ricorrente provvedere agli obblighi di mantenimento ed al pagamento del canone di locazione della casa familiare;
-che la ricorrente avrebbe subito condotte di violenza psicologica e morale da parte del marito che avrebbe fatto mancare i mezzi di sostentamento alla famiglia tenuto comportamenti dispotici e tali da provocare malessere nel figlio minore delle parti e nella stessa ricorrente, che
a causa di queste condotte si è rivolta ad un centro antiviolenza;
3
- che in alcune occasioni la ricorrente era stata costretta a rivolgersi alle Forze dell'Ordine a causa di aggressioni verbali e minacce del marito, condotte poste in essere quando il resistente era in evidente stato di alterazione alcolica;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto, in via preliminare l'emissione di un ordine di protezione disponendo l'allontanamento del marito dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla ricorrente, e nel merito la pronuncia della separazione con addebito al resistente, l'assegnazione
a sé della casa familiare, l'affidamento super esclusivo del figlio minore, con imposizione a carico del padre di contributo di € 500 per il mantenimento mensile del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
Con decreto è stata disposta l'acquisizione di atti dalla Procura delle Repubblica ed è stata disposta, prima della notifica al resistente del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza,
l'escussione di informatori in grado di riferire sulle allegazioni di comportamenti aggressivi e minacciosi contenute nel ricorso introduttivo, al fine di valutare la possibile emissione dell'ordine di protezione richiesto.
Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire una nota, comunicando l'assenza di procedimenti penali a carico del resistente, ma confermano gli interventi delle Forze dell'Ordine segnalati nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 5.6.2023 sono state escusse le due informatrici citate dalla ricorrente,
[...]
, OR della ricorrente e datrice di lavoro della ricorrente. Persona_2 Testimone_1
All'esito dell'udienza in data 7.6.2023 è stato emesso ordine di protezione inaudita altera parte, con durata di sei mesi, ordinando a la immediata Controparte_1 cessazione della condotta pregiudizievole ai danni di , Parte_1 disponendo il suo allontanamento dalla casa familiare, prescrivendo al resistente di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, ed in particolare alla casa familiare e dai luoghi di lavoro della stessa, prevedendo incontri in spazio neutro tra il padre ed il figlio minore, da tenere secondo il calendario redatto dai responsabili del Servizio Sociale.
Si è costituito il resistente, contestando le allegazioni della ricorrente e negando di aver posto in essere i comportamenti aggressivi e denigratori descritti nel ricorso introduttivo, evidenziando comportamenti contraddittori della ricorrente avendo la stessa avvertito il resistente della presenza delle Forze dell'Ordine, incaricate di notificare l'ordine di protezione, recapitando allo stesso indumenti di ricambio sul luogo di lavoro, concedendo al marito di vedere regolarmente il figlio, comportamenti che troverebbero spiegazione in una asserita patologia depressiva della ricorrente, tale da provocare repentini sbalzi di umore, malgrado il sostegno sempre offerto dal marito. Il resistente ha evidenziato di essere molto legato al minore, sentimento ricambiato dal figlio, che avrebbe sofferto il repentino allontanamento del padre dalla casa familiare. Il resistente ha rappresentato di percepire stipendio di € 1.200,00 mensili,
e di essere gravato da canone di locazione per l'immobile scelto come abitazione dopo
l'allontanamento dalla casa familiare, di € 400 mensili, precisando di aver sempre contribuito alle necessità della famiglia, recandosi all'estero proprio al fine di incrementare le entrate economiche da mettere a disposizione dei familiari. Il resistente ha, infine, negato di abusare di sostanze alcoliche, rilevando di essere sottoposto per l'attività lavorativa svolta a controlli
4
periodici necessari data la guida di mezzi pesanti. Tanto premesso il resistente si è opposto all'accoglimento della richiesta della ricorrente di addebito della separazione, e di affidamento esclusivo del figlio minore , formulando istanza per l'immediata revoca dell'ordine Per_1 di protezione, e chiedendo incontri liberi tra il padre ed il figlio minore, prevedendo tempi di