Trib. Ancona, sentenza 21/11/2024, n. 2022
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Testo completo
N. R.G. 5620/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5620/2023 tra
TA IC
appellante
e
RE CH
appellato contumace
Oggi 21 novembre 2024 ad ore innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per TA IC l'avv. PIERI Piero in sostituzione dell'avv. Pieri FRANCESCA il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione di parte civile depositata in sede penale e ivi riprodotta;
Per RE CH nessuno è comparso;
si dà inizio alla discussione orale;
l'avv. Pieri discute oralmente la causa riportandosi agli atti: si rimette al Giudice per la liquidazione delle spese;
IL Giudice in via preliminare dichiara la contumacia di AL CH ritualmente evocato in giudizio (vedasi notificazione perfezionatasi in data 20/11/2023;
depositata in data 28/11/2023);
dato atto si ritira in camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alla parte presente della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 5620-2023, discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. alla
odierna udienza del 21/11/2024, e promossa da:
IC TA (cod. fisc. [...]), nata a [...] il [...] e residente a
Sassoferrato (AN) Località Amandole n. 6/A, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesca Pieri ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito a UB (PG) Via del Risorgimento
n. 1, giusta nomina di fiducia ex art. 96 c.p.p. in calce all'atto di appello ex art. 576 c.p.p.;
-appellante-
CONTRO
CH RE (cod. fisc. [...]), nato a [...] il [...],
residente a [...], elettivamente domiciliato in Sassoferrato Via Cesare
Battisti n. 47, rappresentato e difeso in sede penale dall'Avv. Serenella Scarafoni;
-appellato ivi contumace-
pagina 2 di 12 OGGETTO: “Appello avverso la sentenza penale n. 15/2023 emessa dal Giudice di Pace di Fabriano, avv.
Lucia Gatti, in data 17/05/2023, depositata in data 1.06.2023 con la quale l'imputato è stato assolto ex art. 530
c.p.p. perché il fatto non sussiste” avente ad oggetto: declaratoria della civile responsabilità dell'imputato;
risarcimento del danno”.
CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 21/11/2024 il procuratore di parte appellante – unico presente- ha precisato le
conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e di cui la
presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
HI AL veniva citato in giudizio avanti al Giudice di Pace penale di Fabriano, in quanto
imputato del delitto previsto e punito dall'art. 612 c.p. in ordine al seguente capo di imputazione:
“perché a mezzo telefono proferiva nei confronti della querelante RI MA le seguenti affermazioni:
“cicciona, palla di lardo, troia, puttana, tu hai rovinato una famiglia, vengo ad Amandole e ti ammazzo a te e a
quell'altro”. Commesso in Sassoferrato (AN) in data 20.04.2017. Querela del 02.05.2017”.
Il procedimento penale era il n. 16/2020 RG Mod. 16bis e n. 368/2017 R.G.N.R..
All'udienza del 17.03.2021 veniva depositato atto di costituzione di parte civile per la persona offesa
RI MA al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni, sia di carattere patrimoniale, che non
patrimoniale subiti a causa delle condotte poste in essere dall'imputato.
Nell'atto di costituzione di parte civile la difesa della parte civile affermava, in sintesi, che:
- i danni derivanti dal reato contestato erano da considerarsi in termini di danno morale, psicologico
ed esistenziale e che l'imputato era tenuto a risarcire ex art. 2043 e 2059 c.c. e 185 c.p.;
- il 20.04.2017 MA RI riceveva una telefonata da parte di IS, figlio dell'attuale compagno
della RI, che chiedeva di poter parlare con il padre a seguito di un litigio con la madre e il fratello
maggiore AL per aver rotto un tablet;
- si intrometteva nella telefonata il fratello maggiore AL HI, che intimava alla RI di non
recarsi a casa loro e iniziava senza motivo a offenderla e a denigrarla con le frasi indicate nel capo di
imputazione;
- quindi la RI chiudeva la telefonata impaurita per evitare che la conversazione degenerasse e poco
dopo riceveva una chiamata da un numero sconosciuto;
era sempre HI AL che
ricominciava ad insultarla e minacciare di morte lei e il padre;
seguiva una ulteriore telefonata, alla
quale la RI non rispondeva;
pagina 3 di 12
- il padre di HI veniva informato dell'accaduto al suo rientro a casa;
questi telefonava al figlio
con il quale aveva un'accesa discussione;
- HI aveva cagionato un grave danno all'onore e al decoro della RI, e aveva ingenerato in lei
un forte senso di timore per la propria incolumità e per quella del compagno, di fronte alla chiare e
dirette minacce di morte loro rivolte.
L'istruttoria si svolgeva mediante l'esame della persona offesa RI MA e del testimone HI
CE all'udienza del 22.09.2021 e l'esame del testimone SS OS all'udienza del 7.12.2022.
All'udienza dell'1.03.2023 il difensore della parte civile RI MA concludeva come da note scritte
che depositava all'udienza: “Piaccia al signor Giudice di Pace di Fabriano, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa e respinta, dichiarare HI AL responsabile del reato al medesimo ascritto per i
fatti di cui alla rubrica e, per l'effetto, condannare lo stesso alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni
tutti provocati alla istante RI MA a seguito e per effetto dei fatti per i quali pende il suddetto procedimento
penale, dettagliatamente descritti e riportati nell'atto di costituzione di parte civile;
danni da liquidare nella
competente sede civile ovvero con pronuncia in via equitativa emessa da parte del signor Giudice di Pace,
concedendo, per l'intanto ed in ogni caso, provvisionale provvisoriamente esecutiva, ai sensi degli artt. 539 e 540
c.p.p., sussistendo i presupposti per tale declaratoria, nell'importo di euro 2.000,00 (duemila/00) in favore della
costituita parte civile RI MA;
con condanna del medesimo imputato alla refusione delle spese di assistenza
della costituita parte civile secondo la notula che si produce” (cfr. conclusioni rassegnate nel foglio
depositato all'udienza dell'1.03.2023).
Con sentenza n. 15/2023 del 17.05.2023, depositata l'1.06.2023, del cui dispositivo veniva data pubblica
lettura all'udienza del 17.05.2023, il Giudice di Pace di Fabriano, avv. Lucia Gatti, visto l'art. 530 c.p.p.
ha assolto l'imputato HI AL dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Il Giudice di Pace ha precisato, nella motivazione, in sintesi, che:
- “ritiene il Giudicante che dall'istruttoria dibattimentale non sia emersa la prova della penale responsabilità
dell'imputato in relazione al reato contestatogli, al di là di ogni ragionevole dubbio. Invero, l'unico elemento a
carico risulta essere la deposizione della persona offesa mentre milita contro la fondatezza dell'ipotesi accusatoria
la testimonianza resa dalla teste SS la cui presenza all'episodio risulta incontestata”;
- (…) Ed è pur vero che la teste SS è la mamma dell'imputato e come tale, senza dubbio non indifferente
rispetto all'esito del processo ma è altrettanto vero che la parte offesa, costituitasi parte civile, nel caso che ci
occupa, oltre ad avere un generico ed evidente interesse in senso opposto, ha espressamente dichiarato il proprio
astio e risentimento nei confronti sia del HI AL che della madre di lui, per fatti ed episodi altri pagina 4 di 12 rispetto a quelli per cui è processo e che scaturiscono da un pessimo rapporto tra tutte le parti. Va anche
evidenziato come, a ben vedere, la responsabilità per tali pessimi rapporti sia da ascrivere in primis ai genitori
dell'imputato, i quali non hanno evidentemente saputo gestire la fine del loro matrimonio senza coinvolgere
pesantemente i figli, uno dei quali peraltro minorenne. Tale assoluta mancanza di cura e di rispetto nei confronti
dei figli emerge in modo particolare a carico del padre (come riferisce la RI, questi,
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5620/2023 tra
TA IC
appellante
e
RE CH
appellato contumace
Oggi 21 novembre 2024 ad ore innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per TA IC l'avv. PIERI Piero in sostituzione dell'avv. Pieri FRANCESCA il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione di parte civile depositata in sede penale e ivi riprodotta;
Per RE CH nessuno è comparso;
si dà inizio alla discussione orale;
l'avv. Pieri discute oralmente la causa riportandosi agli atti: si rimette al Giudice per la liquidazione delle spese;
IL Giudice in via preliminare dichiara la contumacia di AL CH ritualmente evocato in giudizio (vedasi notificazione perfezionatasi in data 20/11/2023;
depositata in data 28/11/2023);
dato atto si ritira in camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alla parte presente della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 5620-2023, discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. alla
odierna udienza del 21/11/2024, e promossa da:
IC TA (cod. fisc. [...]), nata a [...] il [...] e residente a
Sassoferrato (AN) Località Amandole n. 6/A, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesca Pieri ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito a UB (PG) Via del Risorgimento
n. 1, giusta nomina di fiducia ex art. 96 c.p.p. in calce all'atto di appello ex art. 576 c.p.p.;
-appellante-
CONTRO
CH RE (cod. fisc. [...]), nato a [...] il [...],
residente a [...], elettivamente domiciliato in Sassoferrato Via Cesare
Battisti n. 47, rappresentato e difeso in sede penale dall'Avv. Serenella Scarafoni;
-appellato ivi contumace-
pagina 2 di 12 OGGETTO: “Appello avverso la sentenza penale n. 15/2023 emessa dal Giudice di Pace di Fabriano, avv.
Lucia Gatti, in data 17/05/2023, depositata in data 1.06.2023 con la quale l'imputato è stato assolto ex art. 530
c.p.p. perché il fatto non sussiste” avente ad oggetto: declaratoria della civile responsabilità dell'imputato;
risarcimento del danno”.
CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 21/11/2024 il procuratore di parte appellante – unico presente- ha precisato le
conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e di cui la
presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
HI AL veniva citato in giudizio avanti al Giudice di Pace penale di Fabriano, in quanto
imputato del delitto previsto e punito dall'art. 612 c.p. in ordine al seguente capo di imputazione:
“perché a mezzo telefono proferiva nei confronti della querelante RI MA le seguenti affermazioni:
“cicciona, palla di lardo, troia, puttana, tu hai rovinato una famiglia, vengo ad Amandole e ti ammazzo a te e a
quell'altro”. Commesso in Sassoferrato (AN) in data 20.04.2017. Querela del 02.05.2017”.
Il procedimento penale era il n. 16/2020 RG Mod. 16bis e n. 368/2017 R.G.N.R..
All'udienza del 17.03.2021 veniva depositato atto di costituzione di parte civile per la persona offesa
RI MA al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni, sia di carattere patrimoniale, che non
patrimoniale subiti a causa delle condotte poste in essere dall'imputato.
Nell'atto di costituzione di parte civile la difesa della parte civile affermava, in sintesi, che:
- i danni derivanti dal reato contestato erano da considerarsi in termini di danno morale, psicologico
ed esistenziale e che l'imputato era tenuto a risarcire ex art. 2043 e 2059 c.c. e 185 c.p.;
- il 20.04.2017 MA RI riceveva una telefonata da parte di IS, figlio dell'attuale compagno
della RI, che chiedeva di poter parlare con il padre a seguito di un litigio con la madre e il fratello
maggiore AL per aver rotto un tablet;
- si intrometteva nella telefonata il fratello maggiore AL HI, che intimava alla RI di non
recarsi a casa loro e iniziava senza motivo a offenderla e a denigrarla con le frasi indicate nel capo di
imputazione;
- quindi la RI chiudeva la telefonata impaurita per evitare che la conversazione degenerasse e poco
dopo riceveva una chiamata da un numero sconosciuto;
era sempre HI AL che
ricominciava ad insultarla e minacciare di morte lei e il padre;
seguiva una ulteriore telefonata, alla
quale la RI non rispondeva;
pagina 3 di 12
- il padre di HI veniva informato dell'accaduto al suo rientro a casa;
questi telefonava al figlio
con il quale aveva un'accesa discussione;
- HI aveva cagionato un grave danno all'onore e al decoro della RI, e aveva ingenerato in lei
un forte senso di timore per la propria incolumità e per quella del compagno, di fronte alla chiare e
dirette minacce di morte loro rivolte.
L'istruttoria si svolgeva mediante l'esame della persona offesa RI MA e del testimone HI
CE all'udienza del 22.09.2021 e l'esame del testimone SS OS all'udienza del 7.12.2022.
All'udienza dell'1.03.2023 il difensore della parte civile RI MA concludeva come da note scritte
che depositava all'udienza: “Piaccia al signor Giudice di Pace di Fabriano, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa e respinta, dichiarare HI AL responsabile del reato al medesimo ascritto per i
fatti di cui alla rubrica e, per l'effetto, condannare lo stesso alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni
tutti provocati alla istante RI MA a seguito e per effetto dei fatti per i quali pende il suddetto procedimento
penale, dettagliatamente descritti e riportati nell'atto di costituzione di parte civile;
danni da liquidare nella
competente sede civile ovvero con pronuncia in via equitativa emessa da parte del signor Giudice di Pace,
concedendo, per l'intanto ed in ogni caso, provvisionale provvisoriamente esecutiva, ai sensi degli artt. 539 e 540
c.p.p., sussistendo i presupposti per tale declaratoria, nell'importo di euro 2.000,00 (duemila/00) in favore della
costituita parte civile RI MA;
con condanna del medesimo imputato alla refusione delle spese di assistenza
della costituita parte civile secondo la notula che si produce” (cfr. conclusioni rassegnate nel foglio
depositato all'udienza dell'1.03.2023).
Con sentenza n. 15/2023 del 17.05.2023, depositata l'1.06.2023, del cui dispositivo veniva data pubblica
lettura all'udienza del 17.05.2023, il Giudice di Pace di Fabriano, avv. Lucia Gatti, visto l'art. 530 c.p.p.
ha assolto l'imputato HI AL dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Il Giudice di Pace ha precisato, nella motivazione, in sintesi, che:
- “ritiene il Giudicante che dall'istruttoria dibattimentale non sia emersa la prova della penale responsabilità
dell'imputato in relazione al reato contestatogli, al di là di ogni ragionevole dubbio. Invero, l'unico elemento a
carico risulta essere la deposizione della persona offesa mentre milita contro la fondatezza dell'ipotesi accusatoria
la testimonianza resa dalla teste SS la cui presenza all'episodio risulta incontestata”;
- (…) Ed è pur vero che la teste SS è la mamma dell'imputato e come tale, senza dubbio non indifferente
rispetto all'esito del processo ma è altrettanto vero che la parte offesa, costituitasi parte civile, nel caso che ci
occupa, oltre ad avere un generico ed evidente interesse in senso opposto, ha espressamente dichiarato il proprio
astio e risentimento nei confronti sia del HI AL che della madre di lui, per fatti ed episodi altri pagina 4 di 12 rispetto a quelli per cui è processo e che scaturiscono da un pessimo rapporto tra tutte le parti. Va anche
evidenziato come, a ben vedere, la responsabilità per tali pessimi rapporti sia da ascrivere in primis ai genitori
dell'imputato, i quali non hanno evidentemente saputo gestire la fine del loro matrimonio senza coinvolgere
pesantemente i figli, uno dei quali peraltro minorenne. Tale assoluta mancanza di cura e di rispetto nei confronti
dei figli emerge in modo particolare a carico del padre (come riferisce la RI, questi,
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