Trib. Milano, sentenza 12/04/2024, n. 1950

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 12/04/2024, n. 1950
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 1950
Data del deposito : 12 aprile 2024

Testo completo

N. 1882/24 REG. GEN.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 11 febbraio 2024
da RI CA VO rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso dagli Avv.ti Francesca Lideo, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci, elettivamente domiciliata in Verbania, Viale Azari, 9, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Lideo. ricorrente contro

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA in persona del Direttore in carica, AMBITO TERRITORIALE DI MILANO in persona del Dirigente in carica,
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Serafino, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24, convenuti OGGETTO: carta docenti
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 11 febbraio 2024, il docente RE si è rivolto al Tribunale di
Milano, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'istruzione in qualità di docente in forza di una serie di contratti a tempo determinato, negli anni scolastici meglio indicati nel ricorso.
Attualmente (doc. 1) è titolare di un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto
2024.
In esecuzione dei contratti a termine, ha sostenuto d'aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Ciò nonostante, il MI, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori
a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha accordato la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali – la c.d. Carta elettronica del docente – e prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Ha perciò agito in giudizio chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di euro 500 parametrato agli anni scolastici nei quali ha prestato la sua attività di insegnante.
Il Ministero dell'istruzione si è costituito contestando le pretese avversarie.
Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 12 aprile 2024, la causa è stata quindi discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
In diritto, la pretesa del docente RE va valutata alla luce del disposto dell'art. 1, comma 121, l.n. 107/15 che così prevede: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016;
questo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Sulla base di tali disposizioni, il MI ha negato al docente, in quanto titolare di contratti
a termine, la carta di cui sopra.
In merito a questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di
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