Trib. Roma, sentenza 18/11/2024, n. 11675
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa F R P
All'esito dell'udienza del 13.11.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 20476 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli Avv.ti GIANNATTASIO ANDREA e GIANNATTASIO
SALVATORE
RICORRENTI
contro
:
E DEL MERITO Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Carte docente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le docenti in epigrafe hanno lavorato alle dipendenze del Controparte_1
(oggi ), in forza di contratti a termine, ed hanno Controparte_2
richiesto in via giudiziale di poter usufruire, per gli anni indicati in ciascun ricorso, del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo.
Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione, il non CP_1
si è costituito.
Sulla questione per cui è causa è recentemente intervenuta la S.C. che, con la sentenza n. 29961/2023 resa all'esito del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di
1
Taranto, sulla scorta di motivazioni del tutto condivise da questo giudice e qui da intendersi richiamate, ha fissato i seguenti principi di diritto (per quanto qui rileva):
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta