Trib. Roma, sentenza 18/11/2024, n. 11675
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 13.11.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 20476 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli Avv.ti GIANNATTASIO ANDREA e GIANNATTASIO
SALVATORE
RICORRENTI
contro
:
E DEL MERITO Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Carte docente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le docenti in epigrafe hanno lavorato alle dipendenze del Controparte_1
(oggi ), in forza di contratti a termine, ed hanno Controparte_2
richiesto in via giudiziale di poter usufruire, per gli anni indicati in ciascun ricorso, del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo.
Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione, il non CP_1
si è costituito.
Sulla questione per cui è causa è recentemente intervenuta la S.C. che, con la sentenza n. 29961/2023 resa all'esito del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di
1
Taranto, sulla scorta di motivazioni del tutto condivise da questo giudice e qui da intendersi richiamate, ha fissato i seguenti principi di diritto (per quanto qui rileva):
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.