Trib. Palermo, sentenza 08/02/2024, n. 521

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 08/02/2024, n. 521
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 521
Data del deposito : 8 febbraio 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa M C, disposta la trattazione scritta
della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
5/02/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che
ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv. L A Di
Verde mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10059/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3

Parte_4 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 [...]
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, , Parte_12 Parte_13 Parte_14
, Parte_15 Parte_16 Parte_17
, ,
[...] Parte_18 Controparte_1
, , ,
[...] Parte_19 Parte_20 [...]

Controparte_2 Parte_21 [...]
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5

Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , ,
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11
Tribunale di Palermo sez. Lavoro , , , Pt_22 Parte_23 Parte_24 Pt_25
, , , ,
[...] Parte_26 Controparte_12 Parte_27
e (Avv. L A Di Verde) Parte_28 Parte_29
ricorrenti
CONTRO
Controparte_13
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
[...]
PUBBLICA E DEL PERSONALE
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
pronunciando:
◊ dichiara, per le motivazioni indicate in parte motiva, il diritto dei ricorrenti al
risarcimento del danno da perdita di chance;

◊ per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno
da perdita di chance da quantificarsi in via equitativa nella somma di euro 1.247,
oltre accessori dai rispettivi pensionamenti al saldo, in favore di ciascuno dei
ricorrenti con qualifica “C” e nella somma di euro 1.367,22, oltre accessori dai
rispettivi pensionamenti al saldo, in favore di ciascuno dei ricorrenti con qualifica
“D”;

◊ condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti,
delle spese di lite, che liquida in euro 4.629,00, oltre spese generali, cassa ed iva
come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 23/11/2021 i ricorrenti deducevano:
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
- che il 9/05/2019 era stato sottoscritto il CCRL del comparto non dirigenziale
della e degli enti di cui all'art. 1 della L.R. del 10/05/2000 n. 10, Org_1
triennio 2016-2018;

- che l'art. 22 del suddetto CCRL prevedeva e disciplinava la progressione
economica orizzontale all'interno della categoria;

- che il comma 3 dell'art. 22 indicava quali criteri selettivi “… 1) Esperienza
professionale maturata;
2) Titolo di studio e professionale;
3) Percorso

formativo propedeutico all'esame finale;
4) Risultanze della valutazione della

performance individuale nel triennio precedente al presente accordo”, mentre il
comma 8 ed il comma 10 rispettivamente disponevano: “Per la Org_2
la contrattazione integrativa regionale definisce i criteri e modalità per
l'attivazione dell'istituto con la previsione della quantificazione
dell'accantonamento delle necessarie risorse finanziarie, e disciplina la pesatura
e la differenziazione dei punteggi dei criteri e degli elementi di valutazione
previste dal comma 3” e che In sede di prima applicazione, le parti concordano
che, con decorrenza 1° gennaio dell'anno in cui viene sottoscritto il presente
CCRL, sono attribuite in modo selettivo progressioni economiche orizzontali a
una quota del 35 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio a
tale data”;

- che in data 27/12/2019 era stato sottoscritto l'accordo esecutivo dell'art. 22,
comma 8, del CCRL 2016-2018, e che il suddetto accordo, all'art. 2, disponeva che
Possono partecipare per l'attribuzione della posizione economica superiore tutti
i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli regionali che al 1°
gennaio 2019, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a trentasei mesi,
anche se in posizione di comando o distacco presso altra pubblica
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro amministrazione”;

- che l'Amministrazione regionale non aveva attivato tempestivamente il percorso
formativo propedeutico all'esame finale previsto dall'art. 3 del citato accordo,
provvedendovi soltanto nel giugno del 2021, dopo il loro pensionamento,
avvenuto per tutti anteriormente al 31/12/2020.
Sulla scorta di tali premesse chiedevano al Tribunale di volere dichiarare il loro
diritto all'applicazione dell'art. 22 del CCRL sottoscritto il 9/05/2019 in quanto
ancora in servizio nel periodo di decorrenza della progressione economica
orizzontale 2019/2020 ed in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo regionale
stilato in esecuzione del comma 8;
di volere, quindi, liquidare le differenze
economiche maturate, dal riconoscimento del diritto, con conseguente refusione
nei rispettivi provvedimenti di quiescenza;
in subordine, chiedevano di essere
risarciti del danno subito a seguito della perdita di chance, quantificabile
complessivamente in euro 6.235,40 per i dipendenti di categoria “C” ed in euro
6.836,14 per i dipendenti di categoria “D” o in altro importo equitativamente
determinato, in ragione dell''esistenza dell'aspettativa giuridica oramai perduta e
delle certe o comunque altissime probabilità di conseguire la sperata progressione
economica orizzontale.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata l'1/07/2022,
l'Amministrazione convenuta chiedeva rigettarsi il ricorso, contestandone la
fondatezza.
Fissata l'udienza di discussione e decisione, le parti hanno precisato le loro
conclusioni mediante il deposito di note scritte e oggi la causa viene decisa con il
deposito di questa sentenza.

- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Il ricorso è fondato nei limiti delle considerazioni che seguono.

1. Non può, infatti, trovare accoglimento la domanda di riconoscimento della
progressione economica orizzontale e dei conseguenti incrementi retributivi
formulata in via principale dai ricorrenti.
Com'è risaputo, le progressioni economiche orizzontali sono attribuite, nel limite
delle risorse effettivamente disponibili, in modo selettivo ad una quota parziale di
dipendenti ed in relazione allo sviluppo di competenze professionali, nonché in
rapporto ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di
valutazione vigente;
nello specifico, il loro riconoscimento avviene secondo le
previsioni della contrattazione collettiva nazionale e/o regionale ed integrativa.
Diviene, quindi, imprescindibile porre l'attenzione sulla disciplina dettata dal
CCRL del comparto non dirigenziale della e degli enti di cui Org_2
all'art. 1 della L.R. n. 10/2000, triennio 2016-2018, che ha previsto la
progressione economica all'interno della categoria”.
L'art. 22 del citato CCRL testualmente dispone che: “

1. All'interno di ciascuna

categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante
l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi
incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni
economiche a tal fine espressamente previste.

2. La progressione economica di

cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta,
in modo selettivo, a una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto
anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6. 3. Le progressioni
economiche sono attribuite sulla base di graduatorie di merito per ciascuna
posizione economica nell'ambito delle rispettive categorie di inquadramento, e
sulla base dei criteri di seguito descritti e con la sommatoria complessiva dei
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro punteggi conseguiti: a) esperienza professionale maturata, commisurata alla
valutazione del servizio prestato presso l'Amministrazione di appartenenza con
differente pesatura tra il servizio di ruolo e non di ruolo, nonché il servizio
prestato presso altre pubbliche amministrazioni a seguito di trasferimenti delle
relative funzioni. I periodi di servizio inferiori ai sei mesi non sono conteggiati;

b) titoli di studio, culturali e professionali, con diversa pesatura in relazione ai
diversi gradi e livelli di istruzione o specializzazione;
c) partecipazione

obbligatoria al percorso formativo predisposto dall'Amministrazione in
relazione alle attività istituzionali svolte, con esame finale …;
d) risultanze della

valutazione della performance individuale del triennio precedente all'anno in cui
viene sottoscritto il contratto integrativo regionale che prevede l'attivazione
dell'istituto, sulla base delle procedure pro-tempore in essere per ciascun anno di
riferimento.

4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti

al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche
orizzontali sono completamente a carico del Fondo di cui all'art. 90 … 6. Ai fini
della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso
del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in
godimento pari a trentasei mesi.

7. L'attribuzione della progressione economica

orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale
sono perfezionate le relative procedure attuative.

8. Per la , la Org_2

contrattazione integrativa regionale definisce criteri e modalità per l'attivazione
dell'istituto, con la previsione della quantificazione dell'accantonamento delle
necessarie risorse finanziarie, e disciplina la pesatura e la differenziazione dei
punteggi dei criteri e degli elementi di valutazione previsti dal comma 3. … 10. In
sede di prima applicazione, le parti concordano che, con decorrenza 1° gennaio
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'anno in cui viene sottoscritto il presente CCRL, sono attribuite in modo
selettivo progressioni economiche orizzontali a una quota del 35 per cento dei
dipendenti a
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