Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/03/2025, n. 424
TRIB Reggio Calabria
Sentenza
13 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 703/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. 703/2021 R.G., avverso la sentenza n.
943/2020 del giudice di pace di Reggio Calabria, depositata il 31/08/2020, promossa
da
OR QU (C.F. [...]), nato a [...]
Salvo (RC) il 27.10.1954, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mazzotta;
(appellante)
contro
UNICREDIT S.P.A. (C.F. e P.I.:00348170101), con sede legale in Roma alla Via
Alessandro Specchi n. 16, in persona del legale rappresentante, avv. Yohanan Baccari
De Medici, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cardone.
(appellata)
Oggetto: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento del danno.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, OR LE proponeva appello avverso la sentenza n. 943/2020 del giudice di pace di Reggio
pagina 1 di 9
Calabria, depositata il31/08/2020, con la quale il giudice di prime cure rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dall'odierno appellante e lo condannava a rifondere alla Unicredit S.p.a. le spese di lite.
A fondamento dell'appello proposto OR LE deduceva l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto “integrata la colpa grave di cui al D. Lgs. n. 11/2010”, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il grave inadempimento della Unicredit
S.p.A. per violazione degli obblighi contrattuali e, conseguentemente, condannare la
Banca, anche ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 11/2010, al pagamento in favore del Dott. OR, della complessiva somma di € 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 3 giugno
2011 sino all'effettivo saldo, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia entro il limite di competenza per valore del Giudice adito;
− in via gradata, accertare e dichiarare il grave inadempimento della Unicredit S.p.A. per violazione
degli obblighi contrattuali e, conseguentemente, condannare la Banca, anche ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 11/2010, al pagamento in favore del Dott. OR, della complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 3 giugno 2011 sino all'effettivo saldo, ovvero in quella
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia entro il limite di competenza per valore
del Giudice adito, decurtando, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi – ma così non è – un profilo di corresponsabilità in capo all'attore, la franchigia pari a € 150,00 prevista dalla norma citata;
− in subordine, accertare e dichiarare il grave inadempimento della Unicredit S.p.A. ai sensi dell'art. 2043 c.c., e, conseguentemente, condannare la Banca al pagamento in favore del Dott. OR, della complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 3 giugno 2011 sino all'effettivo saldo, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia entro il limite di competenza per valore del Giudice adito;
− in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento del danno
pagina 2 di 9 da determinarsi in via equitativa;
− condannare la convenuta al pagamento delle spese
e competenze di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con la distrazione di cui all'art. 93 C.p.c. al sottoscritto Procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.05.2021, si costituiva in giudizio l'appellata, resistendo al gravame avversario e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 21.12.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. VA rammentare che l'art. 342 c.p.c., con riferimento al giudizio di gravame, prevede la devoluzione al giudice di secondo grado delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici motivi di gravame, oltre che di quelle rilevabili d'ufficio che delle stesse costituiscano l'antecedente logico. La specificità dei motivi di appello impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata.
2. Tanto premesso con riferimento alle indagini devolute al giudice del gravame,
l'appello in esame è fondato per quanto di seguito esposto.
OR LE ha dedotto l'erronea interpretazione e/o applicazione da parte del giudice di prime cure degli articoli 7, 10 e 11 del D.Lgs. n. 11/2010 recante la disciplina relativa agli “obblighi a carico dell'utente dei servizi di pagamento in relazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. 703/2021 R.G., avverso la sentenza n.
943/2020 del giudice di pace di Reggio Calabria, depositata il 31/08/2020, promossa
da
OR QU (C.F. [...]), nato a [...]
Salvo (RC) il 27.10.1954, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mazzotta;
(appellante)
contro
UNICREDIT S.P.A. (C.F. e P.I.:00348170101), con sede legale in Roma alla Via
Alessandro Specchi n. 16, in persona del legale rappresentante, avv. Yohanan Baccari
De Medici, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cardone.
(appellata)
Oggetto: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento del danno.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, OR LE proponeva appello avverso la sentenza n. 943/2020 del giudice di pace di Reggio
pagina 1 di 9
Calabria, depositata il31/08/2020, con la quale il giudice di prime cure rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dall'odierno appellante e lo condannava a rifondere alla Unicredit S.p.a. le spese di lite.
A fondamento dell'appello proposto OR LE deduceva l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto “integrata la colpa grave di cui al D. Lgs. n. 11/2010”, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il grave inadempimento della Unicredit
S.p.A. per violazione degli obblighi contrattuali e, conseguentemente, condannare la
Banca, anche ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 11/2010, al pagamento in favore del Dott. OR, della complessiva somma di € 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 3 giugno
2011 sino all'effettivo saldo, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia entro il limite di competenza per valore del Giudice adito;
− in via gradata, accertare e dichiarare il grave inadempimento della Unicredit S.p.A. per violazione
degli obblighi contrattuali e, conseguentemente, condannare la Banca, anche ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 11/2010, al pagamento in favore del Dott. OR, della complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 3 giugno 2011 sino all'effettivo saldo, ovvero in quella
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia entro il limite di competenza per valore
del Giudice adito, decurtando, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi – ma così non è – un profilo di corresponsabilità in capo all'attore, la franchigia pari a € 150,00 prevista dalla norma citata;
− in subordine, accertare e dichiarare il grave inadempimento della Unicredit S.p.A. ai sensi dell'art. 2043 c.c., e, conseguentemente, condannare la Banca al pagamento in favore del Dott. OR, della complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 3 giugno 2011 sino all'effettivo saldo, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia entro il limite di competenza per valore del Giudice adito;
− in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento del danno
pagina 2 di 9 da determinarsi in via equitativa;
− condannare la convenuta al pagamento delle spese
e competenze di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con la distrazione di cui all'art. 93 C.p.c. al sottoscritto Procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.05.2021, si costituiva in giudizio l'appellata, resistendo al gravame avversario e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 21.12.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. VA rammentare che l'art. 342 c.p.c., con riferimento al giudizio di gravame, prevede la devoluzione al giudice di secondo grado delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici motivi di gravame, oltre che di quelle rilevabili d'ufficio che delle stesse costituiscano l'antecedente logico. La specificità dei motivi di appello impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata.
2. Tanto premesso con riferimento alle indagini devolute al giudice del gravame,
l'appello in esame è fondato per quanto di seguito esposto.
OR LE ha dedotto l'erronea interpretazione e/o applicazione da parte del giudice di prime cure degli articoli 7, 10 e 11 del D.Lgs. n. 11/2010 recante la disciplina relativa agli “obblighi a carico dell'utente dei servizi di pagamento in relazione
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