Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 3304
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 4653 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. NATALE) RICORRENTE
contro
Controparte_1
Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della scuola - Abuso contratto a termine
Il ricorrente, docente di scuola superiore di II grado in forza di reiterati contratti a tempo determinato a partire dall'a.s. 2016/2017, chiede di accertare
l'abusiva reiterazione dei contratti susseguitisi sino all'a.s. 2023/2024, e di condannare il convenuto al Controparte_1 risarcimento del danno ai sensi dell'art. 32, c. 5, L. 183/2010.
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.
Con la sentenza n. 22553/2016, la Corte di Cassazione ha affrontato funditus la questione della risarcibilità, o meno, del danno cagionato dall'abusiva reiterazione di contratti a termine nel settore scuola, traendo, in estrema sintesi, le seguenti conclusioni:
a) “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs.
n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del
D.Lgs n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità” così escludendo ogni rilevanza delle previsioni di cui al d.lgs 368/2001 nella valutazione circa la legittimità o meno della reiterazione dei contratti a termine da parte dell'amministrazione scolastica, che deve essere piuttosto compiuta avendo come unico diretto riferimento il diritto dell'Unione Europea (punto 118 della sentenza);
b) “per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva
1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999
n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi” (punto 119);
c) “nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (punto
125);
d) “ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione” (punto 120);
e) “nelle ipotesi di reiterazione dei
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 4653 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. NATALE) RICORRENTE
contro
Controparte_1
Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della scuola - Abuso contratto a termine
Il ricorrente, docente di scuola superiore di II grado in forza di reiterati contratti a tempo determinato a partire dall'a.s. 2016/2017, chiede di accertare
l'abusiva reiterazione dei contratti susseguitisi sino all'a.s. 2023/2024, e di condannare il convenuto al Controparte_1 risarcimento del danno ai sensi dell'art. 32, c. 5, L. 183/2010.
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.
Con la sentenza n. 22553/2016, la Corte di Cassazione ha affrontato funditus la questione della risarcibilità, o meno, del danno cagionato dall'abusiva reiterazione di contratti a termine nel settore scuola, traendo, in estrema sintesi, le seguenti conclusioni:
a) “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs.
n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del
D.Lgs n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità” così escludendo ogni rilevanza delle previsioni di cui al d.lgs 368/2001 nella valutazione circa la legittimità o meno della reiterazione dei contratti a termine da parte dell'amministrazione scolastica, che deve essere piuttosto compiuta avendo come unico diretto riferimento il diritto dell'Unione Europea (punto 118 della sentenza);
b) “per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva
1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999
n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi” (punto 119);
c) “nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (punto
125);
d) “ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione” (punto 120);
e) “nelle ipotesi di reiterazione dei
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