Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 8

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 8
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 8
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. CA Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. RG 64199 del 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto la separazione giudiziale, vertente
TRA
- ( ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 10.09.1988, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Scarpello, giusta procura rilasciata in atti;

-ricorrente-
E
- ( ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 01.05.1979, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Moriconi, giusta procura rilasciata in atti;

-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;

-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: all'udienza del 11.09.2024 le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo Parte_1 che: in data 23.09.2017 nel Comune di AR (CS) aveva contratto matrimonio concordatario con (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Controparte_1 predetto Comune, anno 2017, n. 23, p. 2, s. A), e dalla loro unione era nata la figlia CA (18.04.2016);
la residenza familiare era stata fissata nell'immobile di sua proprietà sito in Roma, Via Torremaggiore n°13;
il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato (i coniugi non avevano più una unione affettiva e sentimentale), venendo meno l'affectio coniugalis, entrando in una crisi irreversibile, per fatti addebitabili ad esclusiva responsabilità del marito, il quale, negli anni (dal
2015/2016) assumeva atteggiamenti violenti e prevaricatori nei suoi confronti, disinteressandosi della famiglia e della figlia, compromettendo la situazione economica del nucleo familiare costretto a ricorrere agli aiuti ed ai prestiti dei familiari, facendo uso di sostanze stupefacenti (principalmente cocaina, trovata in casa nel bagno);
nel gennaio
2022 il marito si era allontanato dalla casa familiare, senza dare alcuna notizia di sé, ponendo in essere sempre più frequenti minacce, atti persecutori e atti intimidatori tanto costringerla a sporgere in data 18.10.2022 denuncia/querela nei suoi confronti.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione personale, addebitandola al marito, fosse disposto l'affido esclusivo della figlia minore CA e il suo collocamento presso di sé nella casa familiare, di cui ne chiedeva l'assegnazione, un contributo paterno per il mantenimento della figlia di complessivi € 400 mensili.
Con memoria di costituzione il signor , aderendo alla domanda di separazione CP_1 formulata dalla moglie, confermava che da tempo il rapporto matrimoniale si era progressivamente ed irreversibilmente deteriorato, a causa delle diversità caratteriali, nonché a causa di comportamenti della moglie costantemente denigratori nei suoi confronti, tanto da condurlo in un forte stato di depressione e all'utilizzo di sostanze stupefacenti. Contestando le avverse prospettazioni, parte resistente chiedeva fosse disposto l'affido condiviso della figlia minore CA, la quale sarebbe rimasta collocata presso la madre nella casa familiare, e un contributo per il suo mantenimento di
€ 150 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 15.03.2023 il Presidente f.f., sentite le parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, disponendo preliminarmente che parte resistente si sottoponesse ad accertamenti periodici tesi ad escludere lo stato di tossicodipendenza, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava in via esclusiva la figlia minore CA alla madre, collocandola presso quest'ultima (frequentazione con il padre, in attesa degli accertamenti prescritti: in fine settimana alternati, un pomeriggio a settimana, il giorno di Pasqua o Pasquetta, durante l'estate due periodi di tre giorni consecutivi), disponendo un assegno paterno di € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
incaricava infine il Servizio sociale di monitorare l'andamento delle relazioni familiari, le condizioni abitative del padre, nonché il percorso presso il SERT e gli esami tossicologici prescrittigli.
In data 30.05.2023 il Servizio sociale Municipio VI depositava relazione di aggiornamento, con la quale rappresentava che il sig. , una volta allontanatosi CP_1 da casa, non aveva provveduto ad effettuare gli accertamenti prescrittigli e viveva presso l'abitazione della nuova compagna, la sig.ra con la quale aveva intrapreso Parte_2 una relazione sentimentale nel 2022. Il Servizio proponeva che il padre
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