Trib. Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 4518
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Testo completo
N. 3635/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 3635/2019 R.G.A.C., assegnata in decisione alla scadenza dei termini di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 20.6.2024 con la concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.,
TRA
PUBLISERVIZI S.R.L. (c.f.: 03218060659), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Caserta al Corso Giannone n. 50, rappresentata e difesa dall'Avv.
MELCHIORRE GENNARO (c.f.: [...]), dall'Avv. DI CRESCE
STEFANIA e dall'Avv. MADDALONI DANIELA, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
DE IT ME (c.f.: [...])
APPELLATA CONTUMACE
E
COMUNE DI MARANO DI NAPOLI (c.f.: 80101470633 - p. iva: 05696180636), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. GELO
FERDINANDO (c.f.: [...]) giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: “Appello avverso la Sentenza n. 10107/2018 resa dal Giudice di Pace di Marano di
Napoli in data 18.12.2017, pubblicata in Cancelleria in data 4 dicembre 2018”.
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Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.3.2019 Publiservizi s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n. 10107/2018 emessa in data 18.12.2017 e pubblicata in Cancelleria il 4.12.2018 nell'ambito del giudizio r.g. 5495/2017 promosso da De
IT AR, avente ad oggetto l'opposizione avverso la richiesta di pagamento n. 3136 del
07.07.2016, avanzata dal Comune di Marano di Napoli, di € 847,00 relativa a canoni idrici riguardanti gli anni 2012-2013 per l'utenza sita in Marano di Napoli alla via Morelli n. 3.
Nel corso del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, De IT AR deduceva di avere già versato per il primo semestre dell'anno 2012 l'importo di € 246,10, contestava gli importi richiesti su consumi presunti e non reali ed eccepiva la prescrizione del diritto a riscuotere le somme per la decorrenza del termine quinquennale. Si costituiva il Comune di Marano di
Napoli, il quale chiedeva il rigetto della domanda, precisava di aver calcolato i consumi sulla scorta dei consumi reali e non presunti ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa la
Publiservizi s.r.l.., che costituitasi in giudizio, contestava la domanda.
Il Giudice di Pace rigettava l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla chiamata in causa sul presupposto che “se è vero che l'esattore agisce su richiesta dell'impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni, mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica anche la condanna in solido (Cass.
n. 17502/16).”
Nel merito, accoglieva la domanda così disponendo : “ 1) dichiara non dovuto il credito vantato dal Comune di Marano di Napoli di cui alla bolletta n. 3163 dell'importo di € 847,00 oggetto del presente giudizio.2) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 400,00 di cui € 60,00 per spese documentate ed il resto per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo”.
Parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado lamentando l'omessa e contraddittoria motivazione, la violazione di legge e la violazione dell'art. 112 c.p.c. deducendo che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare la carenza di legittimazione passiva in quanto l'atto impugnato era stato emesso e notificato dal Comune di
Marano di Napoli. Ha, infatti precisato che il predetto atto non poteva essere stato emesso dalla Publiservizi s.r.l. giacché il rapporto contrattuale con quest'ultima era cessato in data
14.12.2012 giusta determinazione n. 163 del Dirigente dell'area economico finanziaria del
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Comune di Marano di Napoli. La parte appellante ha, pertanto, rilevato che il primo Giudice aveva errato nell'autorizzare la chiamata in causa della Publiservizi s.r.l., la quale oltre ad aver subito i costi relativi al procedimento era stata anche condannata alle spese di giudizio pur non avendo alcuna responsabilità nel procedimento.
Ha, pertanto, dedotto che il Comune di Marano di Napoli, soggetto che aveva emesso l'atto impugnato, fosse unico legittimato attivo e passivo. Ha poi avanzato istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
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