Trib. Messina, sentenza 29/10/2024, n. 2418

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 29/10/2024, n. 2418
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2418
Data del deposito : 29 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. C B Presidente est. dott. V C Gdice dott. S M G riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5115 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente a [...], CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Messina, via N. Fabrizi, n. 71, presso lo studio dell'avv. F G (C.F.: ), fax: 090/670703, C.F._2
pec: che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Email_1
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, ed ivi residente in [...], C.F._3
elettivamente domiciliata in Messina, Via Quod Quaeris 6, presso lo studio dell'avv. A C (C.F.: ), pec: C.F._4
fax: 090/44568, che la rappresenta e difende per Email_2
procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1


avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 28.12.2023 premesso che in data Parte_1
09.07.2001 a Messina aveva contratto matrimonio con CP_1
(atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 134 parte 1 anno 2001);
che dall'unione erano nate due figlie, una di nome il Per_1
28.10.2001 e l'altra di nome il 17.05.2004;
che le parti si erano Per_2
separate consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Messina il 03.05.2021;
che la separazione si era protratta il tempo necessario per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati ed era del tutto venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
che le condizioni economiche delle parti erano notevolmente mutate rispetto al tempo della separazione, quando le parti avevano concordato che egli versasse alla moglie la somma mensile di
€ 600,00 per il mantenimento delle figlie, oltre al 50 % delle spese straordinarie e la somma mensile di € 100,00 per il mantenimento della moglie;
che già all'epoca della separazione i suddetti assegni apparivano eccessivi, in quanto egli percepiva un reddito annuo di circa € 9.000,00 ed aveva dovuto cercare una nuova soluzione abitativa, essendo stata assegnata alla moglie la casa coniugale;
che dopo la separazione egli aveva subito un lungo periodo di disoccupazione tra il 2021 ed il 2022, mentre la
non si era attivata per cercare di rendersi autonoma;
tutto ciò CP_1
premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi, che fosse ridotto l'assegno stabilito a suo carico a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie nella somma mensile complessiva di €
300,00 e che fosse revocato l'assegno per il mantenimento della . CP_1
2
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 09.01.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 10.05.2024 si costituiva tempestivamente la quale non si opponeva alla CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius di scioglimento del matrimonio) e dichiarava di rinunciare all'assegno per il di lei mantenimento stabilito nell'accordo di separazione, ma si opponeva alla richiesta di riduzione dell'assegno stabilito a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, in quanto ancora studentesse universitarie, tenuto conto del fatto che le condizioni economiche del non erano Pt_1
sostanzialmente mutate rispetto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi